Legge Regionale 28 novembre 1977, n. 37 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 aprile 1975, n. 30
Art. 1Il secondo comma dell art. 2
della legge regionale 8- 4- 75, n. 30 e sostituito come segue:
L istituzione di
dette scuole puo essere accordata agli Enti ospedalieri ed agli Enti pubblici
che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento, nonche agli Enti
morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica da almeno 20
anni e che abbiano svolto corsi di formazione professionale socio - sanitari, a
condizione pero che l Ente preveda nel regolamento della scuola il
conseguimento del titolo a seguito di esame presso scuola dipendente da Ente
pubblico. Alla domanda, in carta legale,
devono essere allegati: a) la deliberazione di
istituzione della scuola; b) il regolamento della scuola
adottato secondo uno schema - tipo approvato dalla Giunta
regionale; c) il programma delle materie
di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei
corsi; d) l elenco per qualifica dei
docenti secondo le singole materie di insegnamento; e) la descrizione dei locali
adibiti a scuola nonche delle attrezzature e degli impianti con le relative planimetrie; f) l indicazione del numero
massimo di studenti ammissibili a ciascun corso; g) il piano finanziario delle
spese occorrenti per l impianto ed il funzionamento della
scuola; h) l indicazione dei servizi
presso i quali gli allievi compiranno il tirocinio pratico, qualora l Ente non
ne disponga direttamente.
Alla predetta domanda deve,
altresì, essere allegato il parere del
Medico provinciale competente per territorio, nonche, nel caso in cui ricorra
l ipotesi di cui al precedente punto h), la attestazione dell Ente presso il
quale sara svolto il tirocinio circa la propria disponibilita in ordine ai
servizi da mettere a disposizione degli allievi.
Art. 2L art. 3 della legge regionale
8- 4- 1975, n. 30 e sostituito dal seguente:
Art. 3. Autorizzazione.
La determinazione relativa alla
istituzione della scuola viene assunta dalla Giunta regionale, sentito il
Comitato consultivo regionale di sanita, di cui all art. 7 della legge
regionale 17- 8- 1974, n. 28.
Con la deliberazione di
autorizzazione della scuola viene approvato il relativo regolamento e viene
fissato il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in
conformita alle esigenze occupazionali del settore.
A richiesta degli Enti
interessati, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, puo determinare
annualmente le eventuali necessarie modificazioni del numero degli allievi da
ammettere a ciascun corso .
Art. 3All art. 4 della legge
regionale 8- 4- 1975, n. 30, e aggiunto il seguente comma:
In tal caso i corsi in
via di svolgimento, anche se pluriennali, debbono essere portati a compimento e
la Giunta regionale potra disporre che gli stessi vengano completati presso
ente diverso da quello presso cui furono inizialmente istituiti.
Art. 4L art. 5 della legge regionale
8- 4- 1975, n. 30 e sostituito dal seguente:
L ammissione alla
scuola o al corso, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti
dalle vigenti leggi, e subordinata al superamento di un colloquio tendente ad
accertare l idoneita del candidato. Il colloquio viene sostenuto davanti al
Consiglio di gestione della scuola.
Art. 5L art. 8 della legge regionale
8- 4- 1975, n. 30 e sostituito dal seguente:
Le scuole di cui all
art. 1 della legge regionale 8- 4- 1975, n. 30 sono gestite da un Consiglio con
il compito di assicurare l autonomia funzionale.
Esso e unico per tutte le
scuole o corsi organizzati dall Ente e puo adottare autonomamente anche
determinazioni di ordine finanziario nell ambito dello stanziamento allo scopo
assegnato dalla Regione.
Tali atti sono recepiti dal
Consiglio di amministrazione dell Ente con deliberazione da sottoporre ai
controlli di legge.
Il Consiglio di gestione e
composto:
- dal Presidente pro - tempore
dell Ente presso il quale e in funzione la scuola o da un consigliere delegato
con funzioni di Presidente;
- da un rappresentante del
Comune in cui opera la scuola, designato dalla Giunta;
- da un rappresentante
designato dalla Giunta regionale;
- da un rappresentante della
Federazione Lavoratori Ospedalieri o, in mancanza, dell organizzazione
sindacale piu rappresentativa, operante nell ente che ha istituito la
scuola;
- da un rappresentante del
Provveditorato agli Studi;
- dai direttori didattici delle
scuole;
- dal direttore sanitario dell
Ente ospedaliero, ovvero, se trattasi di ente diverso, da un direttore sanitario
di Ospedale.
Il Consiglio di gestione dura
in carica cinque anni ed e nominato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione dell Ente.
Decorsi tre mesi dalla
richiesta di designazione, il Consiglio di gestione puo validamente insediarsi
con la presenza della maggioranza dei componenti.
Svolge le mansioni di
segretario un funzionario dell Ente che ha istituito la scuola o il corso
incaricato dal Consiglio di amministrazione dell Ente
stesso.
Ai componenti ed al segretario
del Consiglio di gestione e dovuta una indennita di presenza di L. 10.000 a
seduta per non piu di dodici sedute annue.
Per i componenti non residenti
nel Comune ove ha sede il Consiglio di gestione compete il trattamento economico
di missione dell Ente di appartenenza nonche il rimborso delle spese di
viaggio.
Per i componenti estranei alla
pubblica amministrazione competera il trattamento di missione previsto per i
dirigenti generali dello Stato, ai sensi della legge 18- 12- 1973, n.
836.
L autorizzazione all uso del
mezzo proprio e concessa con provvedimento dell Ente che ha istituito la
scuola o il corso .
Art. 6L art. 9 della legge regionale
8- 4- 1975, N. 30 e sostituito dal seguente:
Spetta al Consiglio di
gestione:
- la nomina degli
insegnanti;
- il controllo del numero delle
ore di insegnamento;
- l iscrizione e l ammissione
degli studenti;
- lo svolgimento del
tirocinio;
- il controllo delle
frequenze.
Il regolamento della scuola
determina gli ulteriori compiti e funzioni del Consiglio predetto .
Art. 7All art. 10 della legge
regionale 8- 4- 1975, n. 30 sono aggiunti il terzo e quarto comma:
Gli assegni di studio
saranno determinati in numero non superiore al 50% degli allievi ammessi alla
scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro Ente
pubblico.
L ammontare annuo dell
assegno di studio sara determinato con deliberazione della Giunta regionale e
sara corrisposto in via posticipata .
Art. 8L art. 11 della legge
regionale 8- 4- 1975, n. 30 e abrogato.
Art. 9L art. 12 della legge
regionale 8- 4- 1975, n. 30, assume il seguente titolo:
Attribuzione degli
assegni di studio .
Art. 10Finanziamento delle scuole
istituite dagli Enti ospedalieri Le spese occorrenti agli Enti
ospedalieri per l impianto ed il funzionamento delle scuole o dei corsi nonche
per l erogazione delle provvidenze di cui al primo comma dell art. 10 della
legge regionale 8- 4- 1975, n. 30 fanno carico al fondo regionale per l
assistenza ospedaliera ai sensi della lettera d) dell art. 9 della legge
regionale 20- 1- 1975, n. 6.
L erogazione del finanziamento
e deliberato dalla Giunta regionale, sulla base del piano annuale determinato
dal Consiglio regionale, ai sensi dell art. 16 della legge regionale 20- 1-
1975, n. 6.
Le spese derivanti dall
erogazione degli assegni di studio concessi dalle scuole istituite dagli Enti
ospedalieri graveranno su apposito capitolo del bilancio
regionale.
Art. 11Libretto
personale All atto della prima
ammissione ad una scuola o ad un corso di aggiornamento ogni studente verra
munito di un libretto personale nel quale sara documentato il suo curriculum
formativo.
Nel libretto personale dovranno
essere specificati in particolare:
- il corso o i corsi
frequentati, compresi quelli di aggiornamento;
- notizie dettagliate sull
insegnamento pratico ricevuto in ciascun corso;
- i risultati delle prove d
esame sostenute;
- una valutazione delle
attitudini personali e professionali dimostrate dallo studente nel corso degli
studi.
Il modello del libretto
personale e approvato dalla Giunta regionale e deve essere adottato da tutte le
scuole della Regione.
Art. 12Modalita del
tirocinio Gli studenti non possono essere
impiegati in attivita non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso
al quale partecipano e privi di valore formativo ai fini della preparazione, ne
essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi
presso i quali svolgono il tirocinio.
Art. 13Riconoscimento delle scuole
esistenti e soppressione delle sezioni staccate Gli Enti che all entrata in
vigore della presente legge gestiscono scuole o corsi di aggiornamento sono
tenuti, pena la revoca dell autorizzazione ad adeguarsi alle norme regionali
vigenti in materia nel termine di dodici mesi dalla data suddetta.
A tal fine la Giunta regionale
delibera il relativo riconoscimento.
Le sezioni staccate di scuole
operanti nel settore para - sanitario, al termine dei corsi in via di
svolgimento, sono soppresse.
Gli Enti presso i quali sono
ubicate tali sezioni staccate possono chiedere, ove siano in possesso dei
requisiti richiesti, la loro conversione in scuole autonome, ai sensi dell art.
1 della presente legge.
Art. 14Disposizioni
finanziarie Agli oneri di cui al terzo
comma del precedente art. 10 si provvedera per l anno 1977 mediante
istituzione nel bilancio regionale per lo stesso esercizio di apposito capitolo
denominato: Assegni di studio concessi dalle scuole per personale
ausiliario sanitario istituite dagli Enti ospedalieri , con dotazione
finanziaria di L. 100.000.000 e
conseguente riduzione di pari importo del capitolo 307 Fondo per il
finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di
adozione .
Al bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
- Stato di previsione della
spesa:
a) variazioni in aumento: Cap.
275 bis – Assegni di studio concessi dalle scuole per personale ausiliario
sanitario istituite dagli Enti ospedalieri. L. 100.000.000
b) variazioni in diminuzione:
Cap. 307 – Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi
regionali in corso di adozione (11.3.- 511) L. 100.000.000
Per gli anni successivi la
spesa gravera sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
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