Legge Regionale 28 febbraio 1977, n. 4
Norme integrative alla LR n. 18 del 25- 3- 1974.(1)
Art. 1(2)
[Il personale in servizio alla
data del 15 dicembre 1976 presso la Regione Puglia, in posizione di comando, può
optare per linquadramento nel ruolo regionale.
È escluso dal diritto allinquadramento il personale degli enti
mutualistici nonché degli altri enti pubblici operanti nel settore
dellassistenza sanitaria, comandato ai sensi dellart. 19 della legge 17
agosto 1974, n. 386, al cui trasferimento si procederà secondo le norme e
con le modalità fissate da legge dello Stato.
La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine
di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
Presidente della Giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento].