Anno 1977
Numero 4
Data 28/02/1977
Abrogato
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 11 del 1° marzo 1977 .
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Nessun allegato

Legge Regionale 28 febbraio 1977, n. 4

Norme integrative alla LR n. 18 del 25- 3- 1974.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[Il personale in servizio alla data del 15 dicembre 1976 presso la Regione Puglia, in posizione di comando, può optare per linquadramento nel ruolo regionale.

È escluso dal diritto allinquadramento il personale degli enti mutualistici nonché degli altri enti pubblici operanti nel settore dellassistenza sanitaria, comandato ai sensi dellart. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, al cui trasferimento si procederà secondo le norme e con le modalità fissate da legge dello Stato.

La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento]




(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[Al personale inquadrato ai sensi dellarticolo precedente saranno applicate le norme della legge 25 marzo 1974, n. 18 nonché le disposizioni tranditorie in essa contenute]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi dellart. 1 sono compresi nella tabella A e A della legge 25 marzo 1974, n. 18]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Allonere finanziario derivante dallapplicazione dellart. 1 della presente legge si farà fronte mediante imputazione sul cap. 14 del bilancio di previsione per lesercizio 1977 alloggetto: «Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc.»]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B