Legge Regionale 27 dicembre 1977, n. 40
Modifiche e variazioni alla legge regionale 4 luglio1974, n. 22 .(1)
Art. 1(2)
[L art. 8 della legge regionale
n. 22 del 4- 7- 1974 e così modificato:
il primo comma e abrogato e
sostituito dal seguente:
Dal 1° - 1- 1977 la
retta di ospitalita di cui al punto a dell art. 7 e
stabilita nella misura di L. 4.000 giornaliere.
Nell ipotesi di minori ospiti
per il periodo scolastico la retta giornaliera, durante il periodo estivo di
assenza, viene corrisposta nella misura del 40%.
Il secondo comma e abrogato ed
e sostituito dal seguente:
Il ricovero sia di
minori che di anziani puo essere previsto anche in forma
semiconvittuale.
In tal caso la retta
giornaliera viene stabilita in L. 2.200 .
Al comma terzo, ultimo rigo, le
parole un importo di L. 2.000 giornaliere sono sostituite
dalle seguenti:
un importo
proporzionale allo stato di bisogno e comunque non superiore a L. 4.000
.
Le rette di cui ai commi
precedenti potranno essere modificate con deliberazioni della Giunta regionale,
sentita la competente Commissione Consiliare, in base alle variazioni dei prezzi
e del costo della vita.
Al settimo comma vanno aggiunte
le seguenti parole:
I limiti di eta
relativi alla anzianita sono derogabili per casi eccezionali valutati dall
Assessorato regionale competente, d intesa con l Amministrazione provinciale
interessata, e fatti salvi i casi di cui all art. 154 del TU delle leggi di PS
approvato con RD 18- 6- 1931, numero 773.]