Legge Regionale 17 marzo 1977, n. 5
Interventi creditizi in favore della cooperazione.(1)
Art. 1(2)
[A favore delle cooperative di
produttori agricoli, loro consorzi e delle associazioni di produttori
giuridicamente riconosciute che contraggono prestiti per la corresponsione di
acconti ai soci conferenti, la Regione concede un contributo fino alla misura
massima del 10% annuo delle somme ottenute a prestito.
Tale contributo deve essere commisurato in modo che a carico
dei beneficiari resti un tasso di interesse non inferiore a quello agevolato
fissato per i prestiti di esercizio ai sensi della vigente legislazione statale.
Il concorso regionale viene concesso per prestiti di durata non
superiore ad un anno e per un ammontare non superiore all80% del valore del
prodotto conferito, assumendosi a base per la determinazione dello stesso il
prezzo di orientamento comunitario dei singoli prodotti] .