Legge Regionale 17 marzo 1977, n. 7 Costituzione del Comitato consultivo regionale per il turismo.(1)
Art. 1(2) [Al fine di promuovere le
condizioni per lo sviluppo e il miglioramento turistico nella Regione Puglia e
costituito, presso l Assessorato al Turismo, il Comitato regionale per
il Turismo, organo consultivo dell Amministrazione
regionale.]
Art. 2(3) [Sono compiti del
Comitato Consultivo regionale per il Turismo :
a) esprimere pareri sul
programma annuale o pluriennale tecnico finanziario turistico della Regione
Puglia all estero, in Italia e all interno della stessa;
b) esprimere pareri sulle
iniziative e sui programmi regionali finalizzati al potenziamento ed al
miglioramento della ricettivita alberghiera ed extralberghiera, delle
infrastrutture, degli impianti e dei servizi complementari alla attivita
turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico,
nonche delle aziende della ristorazione e delle agenzie di viaggio e
turismo;
c) proporre all assessorato al
Turismo provvedimenti ed iniziative tendenti a potenziare le attivita
turistiche nella Regione Puglia, nonche ricerche e studi, iniziative ed opere
di interesse turistico sulla base di elementi che l assessorato dovra
fornire.]
Art. 3(4) [Il Comitato Consultivo
regionale per il Turismo e composto:
1) dall Assessore regionale al
ramo, che lo presiede;
2) da tre Consiglieri regionali
eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno;
3) da tre rappresentanti di
ciascuna delle Amministrazioni provinciali della Regione, di cui uno della
minoranza;
4) da un rappresentante di
ciascuna delle Associazioni democratiche del tempo libero esistenti nella
Regione riconosciute a livello nazionale (ARCI; ENARS-ACLI; ENPAS; AICS;
CTG);
5) da tre rappresentanti della
Federazione regionale unitaria CGIL, CISL, UIL;
6) da un rappresentante di
ciascuna delle Associazioni regionali dei campeggiatori;
7) da un rappresentante degli
agenti di viaggio e turismo designato dall Associazione regionale delle agenzie
di viaggio;
8) da un rappresentante
regionale della Conf-Commercio;
9) da un rappresentante
regionale della Conf-Esercenti;
10) da un rappresentante
regionale dell Unione regionale albergatori;
11) da un rappresentante dell
Assoturismo regionale;
12) da un rappresentante delle
organizzazioni regionali dei gestori di campeggi.]
Art. 4(5) [Il Presidente ed i componenti
del Comitato consultivo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge.
I componenti del Comitato
consultivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Le funzioni di Segretario sono
svolte da un funzionario dell Assessorato al ramo, designato dall
Assessore.]
Art. 5(6) [Il Comitato e convocato dal
Presidente e dovra riunirsi almeno tre volte l anno: entro gennaio, giugno e
novembre.
Per la validita delle riunioni
e necessaria la presenza della meta piu uno dei componenti in prima
convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione, con l intervallo di
almeno un ora dalla prima.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti; in caso di parita, prevale
il voto del Presidente.
Il Comitato, su proposta dell
assessore regionale al ramo o di altri suoi membri, puo richiedere giudizi o
pareri a studiosi e tecnici di riconosciuta competenza su questioni specifiche.
Potranno essere sentiti anche
esponenti di Associazioni a fine turistico non rappresentati in seno al
Comitato, oltre che componenti della Giunta per i rispettivi settori di
competenza.
Sulle questioni di interesse
locale, saranno sentiti il Sindaco del Comune interessato e i rappresentanti
delle forze politiche presenti in
Consiglio comunale.
L Assessore e tenuto a
riferire nella Commissione consiliare permanente sulle proposte e pareri
formulati dal Comitato consultivo sulle questioni di cui all art. 2 della
presente legge, nonche su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal
Consiglio regionale o dalla Giunta.]
Art. 6(7) [Ai componenti il Comitato, ad
eccezione dei Consiglieri regionali, competono le indennita e rimborsi spese
previsti dalla legge regionale 24- 3- 1975, n. 27.]
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