Legge Regionale 23 ottobre 1996, n. 23 Riordinamento dell'Amministrazione Turistica Regionale in attuazione dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.(1) (2)
(1) Vedi anche la l.r. 19/2003, art. 17 così come modificato dalla l.r. 12/2005, art. 10 e la l.r. 39/2006, art. 18,comma 1(2) La legge è stata abrogata
dalla l.r.
11 febbraio 2002, n. 1 art. 17“Norme di prima applicazione
dell’art. 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 riguardante il riordino del
sistema turistico pugliese” a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’insediamento
del Direttore generale dell’ARET. TITOLO 1ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
Art. 1(Finalità)(3) [1. La presente legge disciplina lorganizzazione turistica della Regione Puglia, in attuazione dellart. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dellart. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, definendo lattività della Regione e lesercizio delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali territoriali e agli altri enti e organismi interessati allo sviluppo del turismo.]
Art. 2(Funzioni
della Regione)(4) [1. Al
fine di realizzare un equilibrato e ordinato sviluppo del turismo sul proprio
territorio la regione esercita le seguenti
funzioni: a)
emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti della organizzazione
turistica regionale e locale; b)
programmazione e coordinamento delle iniziative e delle attività turistiche
poste in essere dai soggetti preposti all organizzazione turistica regionale e
locale; c)
promozione in Italia e all estero dell immagine complessiva e unitaria delle
diverse componenti dell offerta turistica regionale, anche attraverso il
sostegno di idonee iniziative di commercializzazione, verso i Paesi europei ed
extraeuropei sulla base delle previsioni dell art. 4 della legge regionale 7
luglio 1978, n. 28, dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1994 e dall art. 6 della legge 11 ottobre 1990, n.
292; d)
collegamento fra la programmazione regionale e quella interregionale e
nazionale; e)
promozione dell associazionismo e della cooperazione per la individuazione,
commercializzazione, riqualificazione e sviluppo dell offerta turistica
regionale; f)
organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle
statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni
concernenti l offerta e la domanda turistica, nell ambito del sistema
statistico regionale costituito ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322; g)
realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT), con le altre Regioni, enti pubblici,
organizzazioni e operatori privati; h)
definizione e attuazione di progetti integrati di iniziative e di attività per
la promozione turistica e la valorizzazione e fruibilità di beni culturali anche
con il concorso delle Aziende di promozione turistica (APT) e di enti pubblici
del settore turistico; i)
autorizzazione all apertura e alla conduzione di agenzie di viaggio e
turismo; l)
riconoscimento delle Associazioni pro - loco attraverso l iscrizione all Albo
regionale istituito presso l Assessorato regionale al
turismo; m)
concessione nulla - osta alla istituzione degli Uffici di informazione e
accoglienza ai turisti (IAT) da parte delle APT di cui al successivo art. 9,
previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento;
n)
disciplina dell attività per l esercizio delle figure professionali e anche
non professionali di coloro che svolgono l esercizio a favore dei soci e
assistiti degli enti e organismi di carattere associativo di cui all art. 10
della legge 17 maggio 1983, n. 217 che operano nel settore del turismo e del
tempo libero. 2. La
Regione Puglia, nell ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, ove mai
non siano disponibili figure professionali equivalenti, per la realizzazione di
progetti e servizi, può affidare specifici incarichi a istituti universitari,
enti, organizzazioni o ad altre agenzie specializzate nella materia di
interventi regionali.
Detti
incarichi devono essere affidati, previa stipula di apposita convenzione, nel
rispetto dei criteri previsti dal comma 6 dell art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.]
Art. 3(Programmi
regionali)(5) [1.
Sulla base delle previsioni dell art. 27 dello Statuto della Regione, il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentita la Commissione
competente, approva, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, le direttive
generali e il piano di promozione turistica riferito all anno successivo, nel
quale sono indicati:
a)
gli obiettivi dell intervento regionale di promozione del turismo
pugliese;
b) le
risorse comunitarie, statali e regionali che prevede di destinare alla
promozione e al funzionamento delle APT.
2.
Conformemente alle direttive generali e al piano di promozione turistica di cui
al comma 1 e sulla base degli indirizzi della promozione turistica nazionale, la
Giunta regionale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, redige il
programma annuale di promozione turistica.
3.
Nel programma annuale tecnico - finanziario devono essere indicati la tipologia
e la quota di finanziamento dei progetti concernenti gli interventi di
promozione e gli incentivi alla commercializzazione, la quota da assegnare ai
progetti speciali, in misura non superiore al trenta per cento delle risorse
disponibili nel programma, nonché la quota dei fondi da assegnare alle
APT.] (6)
TITOLO 2ORGANIZZAZIONE TURISTICA
Art. 4(Rilievo
turistico del territorio)(7) [1.
Sulla base dei presupposti previsti dall art. 4 della legge 17 maggio 1983, n.
217 e in conformità agli indirizzi suggeriti dal piano regionale di sviluppo
turistico approvato dal Consiglio regionale, la Regione Puglia, al fine di
garantire lomogeneità della promozione di sviluppo turistico e attuare un
aderente razionalizzazione della spesa, suddivide il territorio regionale in
cinque ambiti contigui di interesse turistico, ognuno dei quali ricadente nelle
rispettive circoscrizioni degli attuali capoluoghi di provincia
pugliesi.
2.
Ogni ambito turistico e classificato in territorio turisticamente
rilevante e territorio turisticamente influente
.]
Art. 5(Territorio
turisticamente rilevante)(8) [1. La
denominazione di ciascun ambito territoriale turisticamente rilevante
e così ripartita: 1)
AMBITO TERRITORIALE TURISTICAMENTE RILEVANTE
PROVINCIA DI FOGGIA -
Accadia -
Ascoli Satriano -
Biccari -
Bovino -
Cagnano Varano -
Deliceto -
Faeto -
Foggia -
Ischitella -
Isole Tremiti -
Lesina -
Lucera -
Manfredonia -
Margherita di Savoia -
Mattinata -
Monte Sant Angelo -
Ordona -
Peschici -
Rodi Garganico -
Sant Agata di Puglia - S
Giovanni Rotondo - S
Marco in Lamis -
Torremaggiore -
Troia -
Vico del Gargano -
Vieste -
Zapponeta 2)
AMBITO TERRITORIALE TURISTICAMENTE RILEVANTE
PROVINCIA DI BARI -
Alberobello -
Altamura -
Andria -
Bari -
Barletta -
Bisceglie -
Bitonto -
Canosa di Puglia -
Cassano delle Murge -
Castellana Grotte -
Conversano -
Gioia del Colle -
Giovinazzo -
Gravina di Puglia -
Locorotondo -
Mola di Bari -
Molfetta -
Monopoli -
Noci -
Palo del Colle -
Polignano a Mare -
Putignano -
Ruvo di Puglia -
Trani 3)
AMBITO TERRITORIALE TURISTICAMENTE RILEVANTE
PROVINCIA DI BRINDISI -
Brindisi -
Carovigno -
Ceglie Messapica -
Cisternino -
Fasano -
Francavilla Fontana -
Mesagne -
Oria -
Ostuni - San
Donaci - San
Pietro Vernotico - San
Vito dei Normanni -
Torchiarolo -
Villa Castelli 4.AMBITO TERRITORIALE
TURISTICAMENTE RILEVANTE PROVINCIA DI LECCE -
Castrignano del Capo -
Castro -
Copertino -
Corsano -
Gagliano del Capo -
Gallipoli -
Giuggianello -
Lecce -
Maglie -
Melendugno -
Morciano di Leuca -
Nardo -
Otranto -
Parabita -
Poggiardo -
Porto Cesareo -
Salve -
Santa Cesarea Terme -
Surbo -
Taviano -
Tricase -
Ugento -
Vernole 5)
AMBITO TERRITORIALE TURISTICAMENTE RILEVANTE
PROVINCIA DI TARANTO -
Castellaneta -
Ginosa -
Grottaglie -
Laterza -
Leporano -
Manduria -
Martina Franca -
Massafra -
Mottola -
Pulsano
-
Taranto]
Art. 6(Territorio
turisticamente influente)(9) [1. Le
località di ciascun ambito territoriale non inserite tra quelle di cui all art.
5 vengono classificate territorio turisticamente influente
.
2. Ai
fini di una politica turistica che valorizzi nella gradualità le risorse dell
intero territorio, il Consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, determina i criteri in base ai quali la Giunta
regionale può classificare territorio turisticamente rilevante
i Comuni, di cui al comma 1, che, in possesso dei requisiti prestabiliti, ne
facciano esplicita richiesta.]
Art. 7(Azienda di
promozione turistica)(10) (11) [1.
Con decreto del presidente della Giunta regionale, in ogni ambito territoriale
classificato turisticamente rilevante e istituita un Azienda
di promozione turistica (APT), organismo tecnico - operativo – strumentale della
Regione, per l assistenza e la consulenza ai soggetti pubblici e privati che
operano nel settore del turismo.
2. L
APT e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed e munita di
autonomia amministrativa e gestionale.
3. L APT e istituita in ogni capoluogo di
provincia e utilizza il patrimonio mobiliare e immobiliare dei disciolti Enti
provinciale per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
o sedi messe a disposizione dalle Amministrazioni provinciali o dai Comuni
mediante accordi di programma, adottati ai sensi dell art. 27 della legge 8
luglio 1990, n. 142.
4. La
gestione finanziaria dell APT e improntata a criteri di imprenditorialità ed
economicità, con l obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
5. L
APT ha un proprio Statuto che, nell ambito dei principi fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali per l organizzazione dell Azienda e, in
particolare, ne determina l ordinamento nonché il proprio regolamento
amministrativo - contabile.]
Art. 8(Compiti
dell APT)(12) (13) [1. L
APT ha il compito di promuovere e di incrementare il movimento turistico nell
ambito del territorio di propria competenza.
2. In
particolare l Azienda:
a)
promuove la conoscenza del rispettivo ambito territoriale, incrementandone le
attrattive e la fruibilità mediante la realizzazione di idonee iniziative di
promozione e di accoglienza;
b)
realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli
enti locali e di operatori privati;
c)
realizza progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità
di beni culturali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa
regionale e nazionale;
d)
istituisce, ai sensi dell art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, previo
nulla - osta della Regione, a livello regionale un sistema a rete di Uffici di
informazione e accoglienza turistica (IAT) sulla base di quanto previsto dalla
lettera m) del comma 1 dell art. 2;
e)
promuove e realizza manifestazioni, spettacoli e ogni altra iniziativa di
interesse turistico, anche con il concorso degli enti e delle associazioni
locali interessate;
f)
svolge attività di consulenza tecnico - operativa per la predisposizione e la
realizzazione di programmi di promozione proposti da altri soggetti pubblici e
privati sulla base di quanto previsto dall art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
g)
svolge attività di assistenza a favore degli operatori turistici
locali;
h)
promuove iniziative dirette alla realizzazione, gestione e valorizzazione di
impianti e di servizi di prevalente interesse turistico e partecipa a iniziative
simili promosse da altri soggetti;
i)
raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla regione, dati
statistici concernenti la domanda e l offerta turistica del proprio territorio
di competenza, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
statistici relativi al flusso del movimento turistico
regionale;
l)
provvede al coordinamento delle attività degli Uffici di informazione e
accoglienza dei turisti;
m)
svolge attività di tutela e assistenza ai turisti;
3.
Oltre ai compiti di cui ai commi precedenti e fino a quando la Regione non
procederà a emanare la disciplina generale di delega delle funzioni
amministrative di cui all art. 29, sono attribuite all
APT;
a) l
istruttoria degli atti relativi alla classificazione delle strutture turistico -
ricettive sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge
17 maggio 1983, n. 217 e dei criteri stabiliti con legge regionali in materia
specifica;
b) la
raccolta e l istruttoria delle denunce dei prezzi delle strutture turistico -
ricettive sulla base delle previsioni della legge regionale 5 settembre 1994, n.
29.]
Art. 9(Uffici di
informazione e accoglienza turistica)(14) (15) [1. Le
attività di informazione e accoglienza turistica, in sede locale, sono svolte
agli IAT.
2.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
nulla - osta della Regione, sulla base delle procedure previste dall art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, l APT promuove con i Comuni, o altri
soggetti pubblici interessati, accordi di programma e di interventi finanziari
finalizzati a istituire Uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT),
funzionalmente dipendenti dall APT.
3. L
accordo di cui al comma 1 e approvato con formale atto adottato dall organo
comunale competente e indica i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro
adempimento connesso all attività degli IAT.
4.
Nel determinare i criteri di convenzione i Comuni dovranno, comunque, assicurare
la disponibilità della sede dello IAT a propria cura e onere.
5. Al
fine di consentire la continuità nell ambito delle funzioni già demandate dalle
leggi dello Stato o regionali in materia di promozione turistica e di raccolta
ed elaborazione dei dati statistici sul movimento del flusso turistico
regionale, con l entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a
quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, sono istituiti nei Comuni
di Barletta (BA), Fasano (BR), Manfredonia (FG), Margherita di Savoia (FG),
Martina Franca (TA), Noci (BA), Ostuni (BR), Otranto (LE), San Giovanni Rotondo
(FG), Santa Cesarea Terme (LE), Trani (BA), Vieste (FG), gia sedi di AASCT, gli
uffici di informazione e accoglienza (IAT).
6.
Non e consentita, comunque, la costituzione di più IAT nello stesso Comune.
7.
Gli IAT adottano un unico segno distintivo approvato dalla Giunta
regionale.]
Art. 10(Organi dell
APT)(16) (17) [1.
Sono organi dell APT:
a) il
Presidente;
b) il
Consiglio di amministrazione;
c) il
Collegio dei revisori.]
Art. 11(Presidente)(18) [1. Il
Presidente dell APT e nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa delibera della stessa, su designazione dell Assessore
regionale al turismo.
2.
Egli rimane in carica cinque anni ed e rieleggibile per una sola
volta.
3. Il
presidente rappresenta legalmente l APT, convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione, emana gli atti di propria competenza occorrenti per il regolare
funzionamento dell APT, vigila sull esatta e tempestiva esecuzione dei
provvedimenti deliberati dal Consiglio di
amministrazione.
4. In
caso di assenza o impedimento, il presidente e sostituito dal Vice
Presidente.]
Art. 12(Consiglio di
amministrazione)(19) [1. Il
Consiglio di amministrazione e nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, dura in carica cinque anni ed e composto, oltre che dal Presidente,
da:
a)
due esperti designati dal Consiglio regionale;
b) un
rappresentante designato dall Amministrazione
provinciale;
c) un
rappresentante designato dall ANCI tra i Comuni appartenenti all ambito
territoriale << turisticamente rilevante >> di competenza dell
APT;
d) un
rappresentante designato dalla camera di commercio;
e) un
rappresentante designato dall Associazione degli albergatori più
rappresentativa a livello regionale e riconosciuta in campo
nazionale;
f) un
rappresentante designato dall Associazione regionale delle strutture ricettive
all aria aperta (campeggi e villaggi) piu rappresentativa a livello regionale
e riconosciuta a livello nazionale;
g) un
rappresentante dell Associazione degli agenti di viaggio più rappresentativa a
livello regionale e riconosciuta a livello
nazionale;
h) un
rappresentante dei lavoratori del settore turistico designato unitamente dalle
organizzazioni sindacali di categoria;
i) un
rappresentante delle Associazioni di tempo libero designato unitariamente da
quelle più rappresentative a livello regionale e riconosciute a livello
nazionale;
l) un
rappresentante delle Associazioni pro - loco regolarmente iscritte all Albo
regionale designato dall Associazione regionale delle pro -
loco.
2.
Gli esperti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere in possesso dei
requisiti di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 24 e successive
modifiche e integrazioni.
3. Le
organizzazioni di cui ai commi precedenti devono designare i propri
rappresentanti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di designazione da parte della Regione.
4.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta
regionale esercita i poteri sostitutivi per la designazione dei rappresentanti
medesimi.]
Art. 13(Attribuzioni
del Consiglio di amministrazione)(20) [1.
Spetta al Consiglio di amministrazione:
a)
eleggere il vice presidente;
b)
approvare i programmi e le direttive concernenti l attività annuale e
pluriennale dell APT;
c)
approvare il bilancio di previsione e le sue eventuali
variazioni;
d)
approvare il conto consuntivo e lo stato patrimoniale dell
APT;
e)
adottare il regolamento di contabilità aziendale nel rispetto delle disposizioni
contenute nel successivo f) costituire gli Uffici di informazione e di
accoglienza turistica (IAT);
g)
adottare la pianta organica nonché emanare i provvedimenti concernenti lo stato
giuridico e il trattamento economico del personale;
h)
deliberare sugli investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi
finanziari;
i)
decidere l acquisto, l alienazione e le locazioni ultra novennali di beni
immobili.
2. Le
funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione dell APT sono svolte da
un funzionario con qualifica non inferiore all VIII
livello.
3. Il
bilancio delle APT deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.]
Art. 14(Collegio dei
revisori)(21) [1. Il
Collegio dei revisori e nominato con decreto del Presidente della giunta
regionale previa designazione del Consiglio regionale e nel rispetto delle norme
previste dalla legge regionale 4 marzo 1993, n. 3 e delle procedure
vigenti.
2. Il
Collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed e composto da tre membri,
scelti tra gli iscritti all Albo dei revisori ufficiali dei
conti.
3. Il
Presidente dell APT insedia il Collegio dei revisori, che nella sua prima
seduta elegge il proprio Presidente.]
Art. 15(Attribuzioni
del Collegio dei revisori)(22) [1.
Spetta al Collegio dei revisori:
a) la
redazione, prima dell approvazione del conto consuntivo e del rendiconto
patrimoniale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e
finanziari dell APT;
b) la
verifica trimestrale della situazione di cassa, nonché, dell andamento
finanziario e patrimoniale dell Azienda;
c) la
vigilanza attraverso l esame degli atti e dei documenti contabili, sulla
regolarità dell amministrazione, formulando gli eventuali rilievi.
2. I
Revisori dei conti partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione ai
sensi delle leggi vigenti.
3.
Copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori sono inviate all
Assessorato regionale al turismo.]
Art. 16(Indennità di
carica e gettoni di presenza)(23) (24) [1. L
indennità di carica ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai Sindaci
revisori dei conti dell APT e fissata come segue:
a) al
Presidente del Consiglio di amministrazione dell APT e assegnata una somma
mensile pari al 40% dell indennità di carica prevista per il Presidente dell
Amministrazione provinciale di appartenenza;
b) ai
componenti del Consiglio di amministrazione e assegnato un gettone di presenza
per ogni seduta del Consiglio pari all importo corrisposto ai Consiglieri
comunali del capoluogo sede dell APT;
c) al
Presidente del Collegio viene corrisposta una indennità di carica pari al 30% di
quella prevista per il Presidente dell Amministrazione provinciale di
appartenenza.
Ai
Sindaci del Collegio dei revisori dei conti compete una somma mensile pari al
20% dell indennità prevista per i componenti della Giunta provinciale di
appartenenza.
2. A
tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori
dei conti dell APT e dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per
la partecipazione alle riunioni.
3. L
indennità di missione e corrisposta secondo quanto previsto dalla normativa
vigente per i pubblici dipendenti del livello più
alto.
4. La
missione deve essere autorizzata dal presidente dell Ente se in ambito
regionale, dall Assessore al turismo se in Italia e dalla Giunta regionale se
all estero, previo assenso governativo secondo la vigente legislazione
nazionale e della Regione Puglia.
5. Al
Presidente, ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti
non può essere concessa altra indennità oltre a quella prevista dal presente
articolo.]
Art. 17(Decadenza
degli organi dell APT)(25) [1. I
componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori decadono
allorché:
a)
perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati;
b)
non intervengono a tre sedute consecutive dell organo di appartenenza senza
giustificato motivo.
2.
Decorso il termine di venti giorni dall invito comunicato all interessato a
fornire giustificazioni, il Presidente dell Azienda trasmette gli atti relativi
al Presidente della Regione per l adozione del provvedimento di decadenza.
3.
Nei casi di decadenza, di morte o di dimissioni di un componente degli organi
collegiali dell Azienda, si provvede alla sostituzione, con l osservanza delle
norme dettate dai precedenti artt. 11, 12 e 14, entro il termine di tre
mesi.]
Art. 18(Personale
dell APT)(26) [1. Lo
stato giuridico e il trattamento economico del personale dell APT e
disciplinato dalla legge regionale di recepimento dell Accordo sindacale per i
dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse
dipendenti.
2. Ai
fini del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, il personale
dell APT inquadrato a norma della presente legge e iscritto all
INDAP.
3. Ai
posti di ruolo dell APT si accede sulla base dei criteri previsti dall art. 36
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le procedure di cui
agli artt. 30, 31 e 32 del medesimo decreto legislativo.
4. Al
fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge,
la Regione assicura la realizzazione di programmi di aggiornamento e di
qualificazione del personale destinato all APT.]
Art. 19(Direttore
dell APT)(27) [1. Al
fine di assicurare il funzionamento dell apparato strumentale e istituita la
Direzione dell APT.
2. L
incarico della direzione e attribuito a personale con qualifica dirigenziale i
cui compiti e funzioni sono quelli prevista dalla normativa regionale e
nazionale in vigore.
3. Il
Direttore dell APT partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione senza
diritto di voto.]
Art. 20(Programmi
operativi dell APT)(28) [1. In
conformità alle direttive e agli indirizzi enunciati dalla regione Puglia ai
sensi dell art. 2 della presente legge, l APT predispone programmi annuali
finalizzati all attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al suddetto
articolo.
2. A
tal fine, entro il 30 aprile di ogni anno, l APT trasmette all Assessorato
regionale al turismo i programmi di cui al comma 1 formulati sulla base dei
seguenti elementi:
a)
gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da attuarsi nell anno
successivo;
b) le
proposte formulate dagli enti locali e da altri soggetti che intendono
concorrere all attività di promozione;
c) la
descrizione analitica delle singole iniziative da assumere, con fondi del
proprio bilancio;
d) le
previsioni finanziarie del programma, compresa l indicazione delle risorse
finanziarie apportate da altri soggetti
interessati.
3. I
programmi di cui al comma 2 vengono esaminati dall Assessorato regionale al
turismo per concorrere alla formulazione del programma tecnico - finanziario
degli interventi di promozione turistica di cui al comma 2 dell art. 3 della
presente legge.]
Art. 21(Controllo sugli atti dellAPT)(29) [1. Il controllo sugli atti dell APT
e esercitato in conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 22
giugno 1994, n. 22 in materia di controllo sugli atti degli enti locali e degli
enti strumentali della Regione.]
Art. 22(Entrate
dell APT)(30) [1. L
APT provvede alle spese di funzionamento con le risorse derivanti dalle seguenti
entrate:
a)
finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell art. 3 della
presente Legge;
b)
redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
c)
corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti territoriali e di
altri enti pubblici e privati committenti, connessi all esercizio di incarichi
affidati all APT, nonché eventuali tributi previsti dalla potestà autonoma
degli enti locali per finalità turistiche.]
Art. 23(Contabilità
dell APT)(31) [1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione
approva il regolamento – tipo di contabilità che dovrà essere adottato dall APT
e nel quale si terranno in particolare conto le esigenze operative, di
funzionalità, flessibilità e tempestività decisionale che l Azienda medesima
deve possedere.
2.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità si applicano
le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive
modificazioni, nonché, in materia di contratti e di amministrazione del
patrimonio, le disposizioni contenute nei titoli II e III del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili, ed
eventuali modifiche e integrazioni.
2 bis La riscossione e la
voltura catastale in favore delle Aziende di promozione turistica (APT) dei beni
immobili dei soppressi enti turistici di cui al comma 2 è richiesta ai
competenti Uffici dellAgenzia del territorio del Ministero delle finanze, in
base a decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione
della Giunta stessa.](32)
TITOLO 3SOPPRESSIONE
DEGLI ATTUALI ENTI TURISTICI
Art. 24(Scioglimento
degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo)(33) [1. Il
Presidente della Giunta regionale, con decorrenza dalla data di costituzione
delle APT, provvede con proprio decreto alla soppressione degli Enti provinciali
per il turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
(AACST).
2. I
Commissari liquidatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, inviano alla Giunta regionale:
a) lo
stato di consistenza dei beni sia mobili che immobili di proprietà dell Ente o
dell Azienda, nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi
esistenti;
b)
bilancio di liquidazione;
c) l
elenco del personale a qualunque titolo in servizio, con i dati sulle qualifiche
possedute e sul trattamento economico.]
Art. 25(Trasferimento dei beni e delle
obbligazioni)(34) [1. La
Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della regione dei decreti di scioglimento, sulla base degli
stati di consistenza e dei bilanci rassegnati dai Commissari liquidatori,
attribuisce i beni e ogni altro rapporto giuridico già intestato agli EPT e alle
AACST, alle APT competenti per territorio.
2. Le
APT subentrano nella titolarità dei beni mobili e immobili dei soppressi enti
turistici.]
Art. 26(Destinazione
del personale)(35) [1. Il
personale degli enti disciolti confluisce, ai sensi e per gli effetti dell art.
4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e della delibera della Giunta regionale n.
5686 del 16 settembre 1992, nel ruolo unico regionale proprio delle APT di
Puglia ed e assegnato, in fase di prima attuazione della presente legge, alle
rispettive APT territoriali.
2. Il
personale assegnato alle APT conserva la qualifica rivestita nel vigente
ordinamento del personale degli EPT e delle AACST sulla base della
legge
regionale 23 maggio 1980, n. 47 e della legge regionale di recepimento dell ultimo Accordo nazionale
per il personale regionale.]
Art. 27(Norme
transitorie)(36) [1. In
sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei disciolti EPT
e AACST, ai fini assistenziali e previdenziali iscritto a regime all INPDAP ai
sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335 e secondo il disposto di cui al
precedente art. 18, ha facoltà di opzione per il mantenimento della posizione
assicurativa già costituita nell ambito dell assicurazione generale
obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell assicurazione stessa,
nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli Enti
di provenienza.
2. L
opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di trasferimento alle
APT.
3.
Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi trovano
applicazione le disposizioni di cui all art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n.
554 e successive integrazioni e modificazioni.
4.
Fino a quando le APT eserciteranno le funzioni di cui al comma 4 dell art. 8
della presente legge, al pagamento degli stipendi e di ogni altra incombenza del
personale transitato nel ruolo unico regionale provvede direttamente la Regione,
fermo restando a carico dell APT l obbligo dell amministrazione e gestione
delle posizioni giuridiche, economiche, previdenziali e assistenziali dei
rispettivi dipendenti.
5. La
omogeneità dei trattamenti da ultimo elencati nel comma 4 può essere assicurata
tramite il coordinamento esercitato dalle strutture dell Assessorato regionale
al personale.]
TITOLO 4DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 28(37) [1. Nella prima fase di applicazione
della presente legge e in attesa dell insediamento degli organi delle APT, si
provvederà alla gestione con i commissari liquidatori.]
Art. 29(38) [1.
Fino a quando la Regione non procederà a emanare la disciplina generale di
delega delle funzioni amministrative, i Comuni eserciteranno le seguenti
funzioni:
a)
imposizione del vincolo di destinazione delle strutture ricettive e rimozione
del vincolo stesso con conseguente altra destinazione in conformità alle
disposizioni di cui all art. 8 della legge 17 maggio 1983, n.
217;
b)
formulazione di pareri di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 412,
nonché di quelli riferiti a ogni altra iniziativa concernente l uso del demanio
marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistiche e
ricreative.]
Art. 30(39) [1. In sede di prima applicazione
della presente legge il Consiglio regionale approva le direttive generali e il
piano di promozione turistica di cui all art. 3 entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima.]
TITOLO 5DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art. 31(Norma
finanziaria)(40) [1.
All onere riveniente dall applicazione della presente legge si farà fronte con
le disponibilità di cui al cap. 0004310 del bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1996.
2.
per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi
bilanci di previsione.]
Art. 32(Abrogazione
di norme)(41) [1. La
legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 Riordinamento dell
amministrazione turistica regionale in attuazione dell art. 4 della legge 17
maggio 1983, n. 217 e abrogata. 2.
La legge regionale 17 marzo 1977, n. 7 2 Costituzione del Comitato
consultivo regionale per il turismo 2 e
abrogata. 3. La
legge regionale 23 ottobre 1977, n. 31 Modifica della legge regionale
17 marzo 1977, n. 7 e abrogata.
4. Il comma 4 dell art. 4 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28 Interventi della Regione per la
promozione del turismo pugliese e
abrogato.]
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