Legge Regionale 21 marzo 1977, n. 9
Commissione consultiva regionale per la formazione professionale.(1)
Art. 1(2)
[È costituita la commissione
consultiva regionale per la formazione professionale così composta:
assessore allistruzione della Regione Puglia, Presidente;
sovrintendente regionale scolastico;
direttore dellufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione;
cinque esperti di formazione professionale designati dalla
Giunta regionale;
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
un rappresentante della Federazione degli industriali della
Puglia;
un rappresentante della Federazione regionale degli
agricoltori;
un rappresentante dellAssociazione sindacale-Intersind;
un rappresentante dellUnione regionale del commercio e del
turismo della Puglia;
tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative legalmente
riconosciute sul piano nazionale;
un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali
dei lavoratori autonomi del settore artigiano e agricolo;
tre rappresentanti degli enti gestori di formazione
professionale designati dalla Federazione regionale degli stessi;
un rappresentante dellE.N.P.I.].