Anno 1977
Numero 9
Data 21/03/1977
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 19 del 28 marzo 1977 .
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Nessun allegato

Legge Regionale 21 marzo 1977, n. 9

Commissione consultiva regionale per la formazione professionale.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


[È costituita la commissione consultiva regionale per la formazione professionale così composta:

assessore allistruzione della Regione Puglia, Presidente;

sovrintendente regionale scolastico;

direttore dellufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

cinque esperti di formazione professionale designati dalla Giunta regionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

un rappresentante della Federazione degli industriali della Puglia;

un rappresentante della Federazione regionale degli agricoltori;

un rappresentante dellAssociazione sindacale-Intersind;

un rappresentante dellUnione regionale del commercio e del turismo della Puglia;

tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative legalmente riconosciute sul piano nazionale;

un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali dei lavoratori autonomi del settore artigiano e agricolo;

tre rappresentanti degli enti gestori di formazione professionale designati dalla Federazione regionale degli stessi;

un rappresentante dellE.N.P.I.]. 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[La commissione consultiva per la formazione professionale ha i seguenti compiti:

a) consulenza delle funzioni di indirizzo e coordinamento quale attività in materia di formazione professionale;

b) esprimere pareri in merito ai piani di attività di formazione professionale e di riqualificazione dei livelli di professionalità degli operatori di detto settore;

c) proporre studi e ricerche sulla formazione professionale]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(4) 


[La commissione consultiva per la formazione professionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta e resta in carica per la durata della legislatura]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

(5) 


[I pareri espressi dalla commissione saranno sottoposti allesame della Giunta, della competente commissione consiliare e del Consiglio]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 5

(6) 


[Funge da segretario della commissione uno dei coordinatori di settore dellistruzione artigiana e professionale, designato dallassessore al ramo.

Compiti precipui del segretario sono: linvio della convocazione della commissione, la stesura dei verbali delle riunioni, la trasmissione degli atti agli organi statutari regionali e larchivio]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 6

(7) 


[La commissione consultiva regionale per la formazione professionale ha sede presso lassessorato al ramo e viene convocata di volta in volta dallassessore allistruzione]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 7

(8) 


[Ai componenti la commissione consultiva regionale per la formazione professionale spetta in gettone di presenza per ogni seduta secondo le norme e nei limiti previsti dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 27].  



(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 8

(9) 


[Fino a quando non sarà approvata apposita legge regionale per la compilazione dellalbo dei formatori della formazione professionale, la commissione di cui allart. 1 della presente legge esprime parere sui criteri per la compilazione dellalbo dei formatori.

Lassessorato, sentita la commissione consiliare competente, provvede quindi alla compilazione dellalbo regionale dei formatori] .




(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.