Legge Regionale 9 gennaio 1978, n. 1 Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici .(1)
Art. 1(2) [Gli interventi e le
provvidenze per la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli immobili
situati nei centri storici, di proprieta degli Enti locali, nonche per l
acquisto da parte dei predetti Enti di immobili ubicati negli stessi centri
storici, sono adottati a norma della presente legge, salvo il caso degli edifici
di importanza storico - artistica di cui alla legge 1- 6- 1939, n. 1089 che rientrino nella competenza amministrativa
statale.]
Art. 2(3) [Entro sei mesi dall entrata in
vigore della presente legge gli Enti locali interessati sono tenuti a formare l
inventario dei beni immobili per i quali intendono chiedere le provvidenze di
cui all art. 1.
Tale inventario deve essere
presentato al Presidente della Giunta regionale entro i tre mesi successivi al
termine precedente.]
Art. 3(4) [La Giunta regionale, sentita la
competente Commissione Consiliare, delibera annualmente, in base agli
stanziamenti di bilancio, un programma annuale di concessione agli Enti locali
di contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di interventi ai
sensi dell art. 1 anche sino al 100% della spesa ritenuta necessaria.
Detto programma terra conto
della situazione del bilancio dell Ente nonche dell importanza storica ed
artistica degli immobili da conservare e dell urgenza degli interventi da
finanziare.
Nella formulazione del
programma annuale sono ritenuti prioritari gli interventi previsti nei centri
storici per i quali risultano gia redatti ed adottati, anche se non approvati
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i piani
particolareggiati.]
Art. 4(5) [Le domande per la
concessione dei contributi, secondo le scelte deliberate dai Consigli degli Enti
interessati, vanno presentate al Presid ente della Giunta regionale entro il 30
giugno di ciascun anno e devono essere corredate da una relazione tecnico -
economica di massima dell intervento che si intende effettuare precisando la
destinazione futura dell immobile.]
Art. 5(6) [Il Presidente della
Giunta regionale, con il provvedimento di ammissione a contributo assegna all
Ente il termine entro il quale lo stesso deve presentare la delibera di
approvazione del progetto esecutivo per la formale concessione del
contributo.]
Art. 6(7) [Il provvedimento del Presidente
della Giunta regionale di assegnazione del contributo costituisce dichiarazione
di pubblica utilita.
L emissione del decreto di
concessione del contributo costituisce dichiarazione di urgenza ed
indifferibilita dei lavori.
Gli Enti interessati procedono
all acquisizione degli edifici da risanare a mezzo esproprio.
Per gli espropri si applicano i
principi contenuti nel titolo II della legge 21- 10- 1971, n.
865.]
Art. 7(8) [Gli immobili risanati dovranno
essere perennemente destinati ad attivita culturali o ricreative quali musei,
mostre, biblioteche, sale per riunioni o dibattiti per rappresentazioni teatrali
oppure ad attivita sociali quali asili - nido o scuole dell obbligo, centri
sociali, consigli di quartiere, ambulatori di quartiere, essendo comunque
vietata la destinazione ad uffici, abitazioni, attivita commerciali o altre
attivita di lavoro.
In tale senso, prima della
concessione del contributo regionale, l Ente locale interessato dovra adottare
apposita deliberazione nella quale venga espresso l impegno per la destinazione
futura dell immobile.
In caso di mancata osservanza
dell impegno assunto la Giunta regionale provvedera al recupero del contributo
concesso.]
Art. 8(9) [L Assessore competente,
se delegato esercita i poteri demandati al Presidente della Giunta regionale.]
Art. 9(10) [Per le finalita indicate
nella presente legge e autorizzata la spesa di L. 2 miliardi da imputare sullo
stanziamento di cui al capitolo 85 bis Primi interventi per la tutela e
la valorizzazione dei centri storici (Parte 2a Spesa) istituito con
legge di Variazioni di bilancio 1977, disponibile.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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