Legge Regionale 29 giugno 1978, n. 25 Tutela della maternita' e della salute neonatale.(1)
TITOLO 1INTERVENTI SANITARI PER LA TUTELA DELLA MATERNITÀ
Art. 1Ai fini della tutela della gravidanza e prevenzione della patologia perinatale il medico e lostetrica che abbiano accertato lo stato di gravidanza hanno lobbligo di invitare le gestanti a recarsi presso il Consultorio di appartenenza (o altra struttura idonea del consorzio socio-sanitario).
Art. 2Lo specialista in ostetricia e ginecologia che segue la gestante ha lobbligo di prescrivere i seguenti accertamenti al fine di individuare e seguire le gravidanze a rischio: - ogni mese: visita ostetrica, esame delle urine, controllo della pressione arteriosa; - nel primo trimestre: gruppo sanguigno e fattore Rh (se mai eseguito precedentemente), esame emocromocitometrico, azotemia, glicemia, conta delle piastrine, tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale, test sierologico per la lue; - a partire dal quinto mese di gravidanza: test di Coombs indiretto nelle donne Rh negative; - al settimo mese: esame emocromocitometrico, glicemia, azotemia; - al nono mese: conta delle piastrine, tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale, azotemia, glicemia, esame emocromocitometrico.
Art. 3I risultati degli accertamenti di cui al precedente articolo dovranno essere valutati dallo specialista il quale, anche a seguito dei rilievi anamnestici e dellesame clinico, prescriverà leventuale terapia o, in presenza di una gravidanza a rischio, invierà la paziente alle strutture idonee a seguire tali gravidanze. La Regione, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, identificherà con apposite direttive le gravidanze a rischio e formulerà un elenco delle strutture di cui al comma precedente. Le divisioni di ostetricia e ginecologia, identificate per lassistenza dei parti a rischio>, devono assicurare la guardia ostetrica. Le guardie anestesiologica e neonatalogica devono essere assicurate dai rispettivi servizi o divisioni o sezioni. Inoltre deve essere assicurata la disponibilità di strutture di laboratorio per indagini di urgenza.
Art. 4Al termine della gravidanza la gestante dovrà essere invitata al ricovero ospedaliero per lassistenza al parto. La Regione, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, formulerà con apposite direttive i requisiti minimi per lassistenza ospedaliera perinatale.
Art. 5Lonere relativo agli accertamenti clinici e agli esami di laboratorio previsti dai precedenti articoli, va posto a carico dellEnte o del servizio cui compete lassistenza sanitaria, o di strutture sanitarie pubbliche indicate dalla Regione nel caso di donne non abbienti e sprovviste di assistenza sanitaria.
TITOLO 2ACCERTAMENTI SANITARI PER LA TUTELA DEL NEONATO
Art. 6Ai fini della individuazione precoce e del tempestivo trattamento terapeutico di alcune malattie neonatali di ampia diffusione e rilevanza, tutti i nati nella Regione Puglia sono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la potestà dei genitori o la tutela, ai seguenti accertamenti: 1) visita pediatrica; 2) glicemia; 3) bilirubinemia totale (su giudizio del medico curante che ne deve seguire lincremento giornaliero); 4) ematocrito e/o emoglobulina; 5) calcemia; 6) gruppo sanguigno (ABO e fattore Rh-D); 7) test di Coombs diretto (nei soggetti con anemia e/o iperbilirubinemia).
Art. 7Ai fini della tutela dei neonati <<a rischio>> la Regione, nellambito della programmazione regionale sanitaria, prevederà listituzione di una unità di terapia intensiva neonatale per almeno ogni quindicimila parti/anno. Strutturazione e funzioni delle unità di terapia intensiva neonatale dovranno essere definite con apposite direttive esplicative emanate dalla Regione entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Per leventualità di trasferimento alle unità di terapia intensiva neonatale ogni divisione o sezione che svolge assistenza neonatale dovrà disporre di adeguati mezzi di trasporto e dovrà provvedere affinchè il neonato sia accompagnato da un campione di sangue materno e da un completo corredo di notizie riguardanti la gravidanza, il parto e il periodo post-natale.
Art. 8Il prelievo del sangue necessario per gli accertamenti nonchè gli accertamenti stessi devono essere eseguiti in tempo utile ai fini della efficacia delle indagini relative. Gli istituti pubblici e privati, che comunque svolgono assistenza ospedaliera a norma della legge 12.2.1968, n. 132, sono tenuti ad eseguire gli accertamenti necessari. Per il gruppo sanguigno e il test di Coombs provvedono i servizi di immunoematologia a cui i singoli istituti fanno capo.
Art. 9Qualora il parto non avvenga presso uno degli istituti di cui al precedente articolo, il medico che assiste al parto, o in caso di sua mancanza lostetrica, richiede che entro le prime 24 ore di vita il neonato venga sottoposto a visita del pediatra del servizio socio-sanitario e, in attesa della sua istituzione del medico condotto.
Art. 10Il medico che ha visitato il neonato richiederà gli esami di cui allart. 6 o di quelli ritenuti necessari. A tal fine invierà immediatamente il sangue prelevato al più vicino istituto pubblico di ricovero e cura, il quale provvederà ad eseguire gratuitamente gli esami richiesti. Il medico deve altresì recepire gli esiti di tali indagini per eventuali terapie di urgenza.
Art. 11Gli interventi previsti dallart. 6 sono gratuiti. Gli istituti che hanno effettuato gli esami sono competenti nellinterpretazione degli stessi e nelleventuale ripetizione. Gli istituti devono altresì dare comunicazione scritta ai soggetti esercenti la potestà dei genitori ovvero la tutela dellesito degli esami effettuati.
TITOLO 3PROFILASSI DELLA MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO DA FATTORE RH
Art. 12Tutte le donne Rh negative (Du negative), non isoimmunizzate, entro 72 ore dal parto di un neonato Rh positivo o da un aborto devono essere sottoposte, previa opportuna informazione e dopo aver ottenuto il loro consenso, a profilassi con immunoglobuline umane anti-D aventi le caratteristiche di cui allart. 125 del D.M. 18 giugno 1971. I necessari controlli immunoematologici saranno effettuati gratuitamente dai servizi di immunoematologia.
Art. 13In caso di parto o aborto non avvenuto presso uno degli istituti di cui allart. 8, il trattamento profilattico, previ i previsti controlli, è effettuato dal medico o dallostetrica che hanno assistito al parto o allaborto. Le immunoglobuline anti-D necessarie sono ritirate gratuitamente presso il più vicino istituto pubblico di ricovero e cura. Gli istituti pubblici debbono essere dotati di immunoglobuline anti-D. Le indagini di cui al primo comma sono eseguite gratuitamente dai servizi di immunoematologia.
Art. 14Listituto pubblico di ricovero e cura, previa presentazione trimestrale delle relative richieste esaudite, otterrà dalla Regione il rimborso del costo delle immunoglobuline anti-D somministrate ai sensi del precedente articolo.
TITOLO 4PROFILASSI DELLA MALATTIA EMORREAGICA DEL NEONATO
Art. 15Tutti i nati presso gli istituti di cui allart. 8 della presente legge, entro le prime 24 ore di vita, dovranno essere sottoposti alla somministrazione di vitamine Kl naturale (fillochinone) in dose unica. Tutti i nati a domicilio dovranno essere sottoposti alla somministrazione di vitamina Kl naturale (fillochinone) in dose unica da parte del personale sanitario che ha assistito al parto e che è tenuto a dotarsene ed a fornirla gratuitamente. È fatto obbligo di annotare nella cartella clinica, nella scheda di trasferimento o nella richiesta di ricovero, lavvenuta somministrazione della vitamina Kl indicandone il tipo, la dose e la via di somministrazione.
TITOLO 5PREVENZIONE E CURA DELLA MUCOVISCIDOSI
Art. 16La Regione promuove ladozione di provvedimenti sanitari per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (mucoviscidosi). Lattività di prevenzione viene svolta a mezzo di accertamenti diretti alla diagnosi precoce della malattia di cui al comma precedente. La prevenzione della mucoviscidosi viene realizzata presso le strutture sanitarie regionali.
Art. 17Per la realizzazione degli scopi di cui allarticolo precedente tutti i nati presso gli istituti di cui allart. 8 verranno sottoposti a ricerca dellalbumina nel primo meconio secondo modalità che verranno suggerite con apposite direttive esplicative regionali. In caso di test positivo il meconio sarà inviato al Centro Regionale per la mucoviscidosi, per lesecuzione di indagini più precise.
Art. 18Le indagini di cui allarticolo precedente sono effettuate a titolo gratuito. Alle strutture sanitarie che hanno eseguito gli accertamenti è fatto obbligo di segnalare i casi positivi alle autorità sanitarie territorialmente competenti.
TITOLO 6DIAGNOSI PRECOCE DELLA MALATTIA FENILCHETONURICA E DELLIPOTIROIDISMO CONGENITO.
Art. 19Ai fini dellindividuazione precoce e della prevenzione degli esiti neurologici della malattia fenilchetonurica e dello ipotiroidismo congenito tutti i nati nel territorio della Regione vengono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la potestà dei genitori o la tutela, a controllo per la determinazione nel sangue del tasso di fenilalanina e di tiroxina, ovvero delle sostanze utili per la formulazione delle rispettive diagnosi.
Art. 20Il prelievo del sangue indispensabile allesecuzione degli accertamenti deve essere eseguito tra il quarto ed il sesto giorno dalla nascita e comunque in tempo utile ai fini dellefficacia delle indagini. Allesecuzione del prelievo di sangue sono tenuti tutti gli istituti di cui allart. 8.
Art. 21Qualora il parto non avvenga presso uno degli istituti di cui al precedente articolo, allesecuzione del prelievo di sangue sono tenuti il medico o lostetrica che assistono al parto.
Art. 22Gli istituti di cui allart. 8 ed il personale sanitario di cui al precedente articolo devono inviare immediatamente il campione di sangue prelevato alle strutture a carattere regionale che saranno identificate con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 23Le strutture di cui al precedente articolo sono competenti nellinterpretazione degli esami, nelleventuale ripetizione per la diagnosi di conferma e nella formulazione della diagnosi. Le strutture devono altresì dare comunicazione scritta ai soggetti esercenti la potestà dei genitori ovvero la tutela dellesito degli esami e delle indicazioni in ordine alla eventuale terapia. Su dettagliata e documentata relazione della struttura che ha effettuato la diagnosi di fenilchetonuria, lonere finanziario del trattamento dietetico è assunto dalla Regione.
TITOLO 7PROFILASSI DELLA ROSOLIA
Art. 24Tutte le minori fra i 5 e i 10 anni, e comunque prima della pubertà, sono sottoposte, previo consenso dei soggetti esercenti la potestà dei genitori ovvero la tutela, al trattamento di profilassi contro la rosolia. Il trattamento viene effettuato gratuitamente.
Art. 25Il servizio di vaccinazione antirosolia, istituito dai Comuni nellambito del proprio territorio, è effettuato direttamente nella scuola ed è assicurato dai medici scolastici o da altri operatori sanitari (ufficiali sanitari e medici condotti). La Regione provvede a sue spese allacquisto ed alla distribuzione del vaccino necessario.
Art. 26Ogni Comune, a mezzo del suo Ufficio Sanitario, tiene la registrazione di tutte le minori sottoposte al trattamento di cui allart. 24. Per ogni trattamento di vaccinazione contro la rosolia è rilasciato il relativo certificato.
Art. 27Possono essere sottoposte gratuitamente a vaccinazione, dietro loro esplicita richiesta, le donne in età feconda, purchè siano sicuramente non gravide e previa adeguata informazione ed educazione sanitaria e contraccettiva, onde evitare il concepimento nei quattro mesi immediatamente successivi alla vaccinazione. Le minorenni dovranno avere lassenso scritto dei soggetti esercenti la potestà dei genitori ovvero la tutela. La vaccinazione antirosolia di cui al comma precedente è effettuata presso il Consultorio o, in attesa della sua istituzione, presso lUfficio Sanitario del Comune.
TITOLO 8DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI
Art. 28Nei casi in cui la presente legge prevede il consenso preventivo degli interessati e dei soggetti esercenti la potestà dei genitori o la tutela, il consenso stesso dovrà essere dato per iscritto.
Art. 29La Regione, nel quadro della programmazione sanitaria, predispone iniziative di educazione sanitaria intese a diffondere la conoscenza della utilità dei trattamenti previsti dalla presente legge.
Art. 30Le direttive applicative del presente provvedimento saranno predisposte dal competente assessorato entro sei mesi dallentrata in vigore della legge, previo parere della Commissione Consiliare competente.
Art. 31Per lattuazione della presente legge è autorizzata per lanno
1978 la spesa di L. 300.000.000 cui si provvede utilizzando per L. 150.000.000
il cap. 163 «Tutela della maternità e salute neonatale» del bilancio di
previsione dellesercizio 1978, il cui stanziamento è incrementato di L.
150.000.000 finanziato con una quota di pari importo del cap. 307 del bilancio
1977 «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali
in corso di adozione». La competenza dello stanziamento di L. 150.000.000 di cui al
cap. 307 del bilancio 1977 resta assegnata allesercizio 1977; la corrispondente
quota di L. 150.000.000 di cui al cap. 163 «Tutela della maternità e salute
neonatale» resta assegnata alla competenza del bilancio dellesercizio 1978, ai
sensi dellart. 39 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 «Norme
sulla contabilità regionale». Per gli esercizi successivi al 1978 si provvederà con le leggi
di approvazione dei rispettivi bilanci.
Disposizioni finali La
presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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