Anno 1978
Numero 26
Data 29/06/1978
Abrogato
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 4 luglio 1978, n. 44. La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 79), L.R. 13 agosto 1998, n. 28
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Nessun allegato

Legge Regionale 29 giugno 1978, n. 26

Anticipazioni di fondi alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia per l' assistenza medico - specialistica e per l' assistenza medico - generica ai coltivatori diretti pensionati.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 1

(2) 


[Per consentire alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia il pagamento delle spese maturate al 30 giugno 1977 per l erogazione dell assistenza medico - specialistica ai coltivatori diretti sia in attivita che pensionati nonche dell assistenza medico generica ai coltivatori diretti pensionati, la Giunta regionale e autorizzata a concedere con propria deliberazione anticipazioni a favore delle predette Casse mutue entro il limite di  lire 5 miliardi.]



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 2

(3) 


[Le domande per ottenere l anticipazione prevista dall articolo precedente dovranno essere presentate dall Assessorato regionale alla sanita corredate da apposita documentazione dalla quale risulti lentita degli impegni finanziari assunti e non soddisfatti relativi all erogazione dell assistenza sanitaria ai coltivatori diretti a tutto il 30 giugno 1977.]


(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 3

(4) 


[La Giunta regionale concedera le anticipazioni previste dalla presente legge nel ricorso delle seguenti condizioni:

1) che esse siano destinate dalle Casse mutue beneficiarie alla copertura delle spese connesse all erogazione dell assistenza sanitaria specialistica ai coltivatori diretti sia in attivita che pensionati nonche dell assistenza sanitaria generica ai coltivatori diretti pensionati;

2) che le Casse mutue beneficiarie si impegnino, mediante atto deliberativo dei rispettivi Commissari liquidatori, alla restituzione delle anticipazioni ricevute con il versamento alla Tesoreria regionale delle disponibilita rivenienti da:

a) rifinanziamento della legge 29- 5- 1977, n. 369, art. 2 - lett. B punto 1 e successive modificazioni;

b) eventuale contributo straordinario dello Stato;

c) ripianamento del deficit delle gestioni mutualistiche eventualmente disposto con legge dello Stato e con legge di riforma sanitaria.] 



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 4

(5) 


[Entro i limiti dell importo fissato dall articolo 1, la Giunta regionale provvedera alla ripartizione fra le Casse mutue provinciali eventualmente anche in proporzione ai debiti documentati di ciascuna di esse.]


(5) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 5

(6) 


[Alla spesa occorrente per l attuazione della presente legge si fara fronte mediante istituzione nel bilancio regionale per l esercizio 1978 del cap. 167/ bis Anticipazioni alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia con dotazione di L. 5 miliardi e conseguente riduzione di pari importo del cap. 349 Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione dello stesso bilancio regionale.] 


(6) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 6

(7) 


[Al bilancio di previsione per l esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa:

a) Variazione in aumento:

167/ bis cni - Anticipazioni alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia L. 5.000.000.000

b) Variazione in diminuzione:

Cap. 349 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione.

506 - Anticipazioni alle Casse mutue CCDD L. 3.700.000.000

508 (parte) per L. 1.300.000.000. L. 5.000.000.000]



(7) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.