Legge Regionale 5 luglio 1978, n. 27 Norme di interpretazione ed integrazione alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.(1)
Art. 1(2) [L onere a carico della
Regione di cui all ultimo comma dello art. 94 della legge regionale 25- 3- 74,
n. 18 e pari alla differenza tra l indennita di buonuscita spettante con
riferimento alla retribuzione contributiva dei dodici mesi antecedenti la
cessazione dal servizio ai sensi delle disposizioni vigenti alla data del
passaggio alla Regione per l ENPAS e la indennita premio di fine servizio
spettante con riferimento alla stessa retribuzione ai sensi delle disposizioni
vigenti alla data della cessazione per l INADEL.]
Art. 2(3) [Al personale cessato dal
servizio con diritto alla indennita di premio di servizio e buonuscita
spettante rispettivamente da parte dell INADEL e dell ENPAS la Regione corrisponde un
acconto sui predetti trattamenti di fine
servizio.
L acconto di cui al precedente
comma, da liquidarsi anche a favore della vedova, degli orfani o comunque degli
aventi causa, sara pari al settanta per cento del presumibile trattamento
definitivo complessivamente dovuto, quale risultera dal computo dell ottanta per cento di un
quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni
anno di servizio utile ricongiungibile o riscattato con contributi interamente
versati.
L acconto sara liquidato
previa stipula tra il dipendente e la Amministrazione regionale di contratto di
mandato irrevocabile per la riscossione della indennita dovuta dall Istituto e
gli enti predetti all atto della
corresponsione del trattamento definitivo.]
Art. 3(4) [All onere riveniente dall
applicazione della presente legge, valutato in L. 300.000.000, si fa fronte
mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1978:
PARTE II – SPESE Variazione in
aumento
- Cap. 37 bis - Acconti, sul
trattamento di fine servizio, del personale cessato dal servizio
Stanziamento di competenza L.
300.000.000
Stanziamento di cassa L.
300.000.000
Variazione in
diminuzione
- Cap. 52 - Oneri per
fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento
del personale, compresi quelli riflessi previdenziali ed assistenziali -
compenso per lavoro straordinario 1977 e retro
Stanziamento di competenza L.
300.000.000
Stanziamento di cassa L.
300.000.000]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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