Anno 1978
Numero 27
Data 05/07/1978
Abrogato
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 luglio 1978, n. 45 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 8, L.R. 13 dicembre 1983, n. 22.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 5 luglio 1978, n. 27

Norme di interpretazione ed integrazione alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 22/83art. 8


Art. 1

(2) 


[L onere a carico della Regione di cui all ultimo comma dello art. 94 della legge regionale 25- 3- 74, n. 18 e pari alla differenza tra l indennita di buonuscita spettante con riferimento alla retribuzione contributiva dei dodici mesi antecedenti la cessazione dal servizio ai sensi delle disposizioni vigenti alla data del passaggio alla Regione per l ENPAS e la indennita premio di fine servizio spettante con riferimento alla stessa retribuzione ai sensi delle disposizioni vigenti alla data della cessazione per l INADEL.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 22/83art. 8


Art. 2

(3) 


[Al personale cessato dal servizio con diritto alla indennita di premio di servizio e buonuscita spettante rispettivamente da parte dell INADEL e  dell ENPAS la Regione corrisponde un acconto  sui predetti trattamenti di fine servizio.

L acconto di cui al precedente comma, da liquidarsi anche a favore della vedova, degli orfani o comunque degli aventi causa, sara pari al settanta per cento del presumibile trattamento definitivo complessivamente dovuto, quale risultera  dal computo dell ottanta per cento di un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di servizio utile ricongiungibile o riscattato con contributi interamente versati.

L acconto sara liquidato previa stipula tra il dipendente e la Amministrazione regionale di contratto di mandato irrevocabile per la riscossione della indennita dovuta dall Istituto e gli enti predetti  all atto della corresponsione del trattamento definitivo.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 22/83art. 8


Art. 3

(4) 


[All onere riveniente dall applicazione della presente legge, valutato in L. 300.000.000, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978:

 PARTE II – SPESE Variazione in aumento

 - Cap. 37 bis - Acconti, sul trattamento di fine servizio, del personale cessato dal servizio

 Stanziamento di competenza L. 300.000.000

Stanziamento di cassa L. 300.000.000

 Variazione in diminuzione

- Cap. 52 - Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale, compresi quelli riflessi previdenziali ed assistenziali - compenso per lavoro straordinario 1977 e retro

Stanziamento di competenza L. 300.000.000

Stanziamento di cassa L. 300.000.000]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 22/83art. 8


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.