Legge Regionale 13 dicembre 1983, n. 22 Trattamento di previdenza del personale regionale.
Art. 1(Prestazioni
previdenziali) La
Regione assicura a favore dei propri impiegati, dei loro aventi causa, il
trattamento di fine servizio che l
INADEL eroga ai propri iscritti. Detto
trattamento, salvo quanto previsto, per la misura dello stesso, al successivo
art. 2, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni
legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l ordinamento
e l attivita dello stesso Istituto.
Art. 2(Misura del trattamento
previdenziale) Per ogni anno di servizio e frazione di anno
superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale e pari all 80% di
un dodicesimo dell ultima retribuzione annua lorda percepita dall impiegato,
ivi compresa la tredicesima mensilita e l indennita integrativa speciale, per
la parte che allo stesso fine l ordinamento
dell INADEL prende a base per il calcolo dell indennita premio di fine
servizio.
La Regione porta a suo carico la eventuale
differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente
comma e quella lorda corrisposta allo
stesso titolo dall ente presso il quale
e instaurato il rapporto previdenziale.
Art. 3(Personale cessato dal servizio senza aver
maturato diritti a pensione) Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a pensione, spetta lindennità premio di fine servizio o altra indennità di questa sostitutiva, come indicato nel precedente art. 2, subordinatamente allosservanza della normativa contenuta nellart. 9 della legge 7.2.1979, n. 29 e nellarticolo unico della legge 2.4.58, n. 322. Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti il cui personale è iscritto allI.N.A.D.E.L. e/o allE.N.P.A.S.. ((1) ) La disposizione del presente articolo si applica altresì al personale già cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi, a partire dall1.4.72 e fino allentrata in vigore della presente legge solo per il servizio prestato presso la Regione Puglia soggetto alla contribuzione I.N.A.D.E.L..
(1) In deroga a tale disposizione vedi la l.r. 36/2008, art. 12, commi 3, 4 e 5.
Art. 4(Periodi computabili ai fini del
trattamento previdenziale) I
servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale
sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze
della Regione;
b) i servizi prestati presso enti locali
con iscrizione allo INADEL ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con
iscrizione all ENPAS, purche non abbiano dato luogo alla liquidazione,
rispettivamente della indennita premio di fine servizio e di
buonuscita;
c) i servizi riscattati dal dipendente
con l INADEL e con l ENPAS anche se,
all atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di
riscatto;
d) i servizi riconoscibili, allo stesso
fine, secondo l ordinamento dell INADEL vigente alla data di cessazione dal servizio del
dipendente;
e) i servizi non ammessi a riscatto dall
INADEL purche abbiano dato luogo alla costituzione dell accantonamento ai fini
dell indennita di anzianita,
licenziamento ed analoghe, così come previsto dalla lettera a) del successivo art. 5 della presente
legge.
Art. 5(Personale proveniente da Enti pubblici
diversi)(•) [Al personale inquadrato nei ruoli regionali per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso lo I.N.A.D.E.L. dei servizi prestati presso gli Enti di provenienza, si applicano le seguenti disposizioni: a) la Regione riconosce i servizi prestati nellente di provenienza nonchè presso altri enti pubblici, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dellindennità di anzianità, licenziamento ed analoghe; b) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti disciolti e/o da altri Enti pubblici; c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente art. 2, una indennità premio di fine servizio per i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza e/o presso altri Enti pubblici(1) ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i servizi resi alle dipendenze della Regione. Nel caso in cui le somme trasferite dagli Enti di provenienza e/o da altri Enti pubblici a titolo di indennità di anzianità e simili risultassero superiori a quelle liquidabili dalla Regione, sarà disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennità alla Regione stessa, la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo e ai superstiti aventi diritto. Il precedente comma viene applicato nei riguardi del personale trasferito o transitato alla Regione e comunque da inquadrare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.]
Art. 6(Adempimenti di
attuazione) [Ai fini del recupero nei
confronti dei competenti Istituti preposti alla liquidazione delle indennita di
previdenza, che la Regione corrispondera nella misura del 100% all atto della
cessazione dal servizio, il personale avente titolo o i superstiti aventi
diritto rilasciano alla Regione stessa una procura irrevocabile, redatta nelle
forme di legge, per la riscossione della somma erogata.
Le spese per il rilascio della
procura sono a carico dell interessato o dei superstiti aventi
diritto.]
Art. 7(Opzione) Il personale inquadrato nel ruolo
regionale ha facolta, ove abbia percepito l indennita di anzianita o di fine
servizio o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l Ente di
provenienza e/ o presso altri enti pubblici, di rifondere l indennita a favore
della Regione, in una unica soluzione, per ottenere il computo del servizio
presso i predetti enti limitatamente
alla parte corrispondente all importo della indennita
rifusa.
La rifusione di cui al precedente comma
puo essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non
superiore ai dieci anni. In questo caso
pero e applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al
4,50%, a decorrere dal primo giorno successivo al quello in cui diviene
esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.
Art. 8(Abrogazione) Sono abrogate le leggi regionali n. 27 del
5/ 7/ 78, n. 55 del 31/ 5/ 80, n. 42 del 17/ 7/ 1981.
Viene soppresso il quarto comma dell
art.94 della LR n. 18 del 2/ 3/ 74.
Art. 9(Oneri
finanziari) All onere finanziario
derivante dall attuazione della presente legge, valutato per l anno 1983 in L.
400.000.000, si fa fronte apportando al Bilancio di previsione del corrente
esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
Maggiore
Entrata Cap. 41112 Recupero
indennita di fine servizio, di buonuscita e di anzianita ed altre analoghe
liquidate dagli Istituti di Previdenza al personale regionale collocato a riposo
e/ o loro superstiti L. 250.000.000 Minore
Spesa Cap. 16202 Fondo per
finanziamento di leggi regionali in corso di adozione L. 150.000.000
Maggiore
Spesa Cap. 00328
Liquidazione indennita di fine servizio, di buonuscita, di anzianita ed altre
analoghe al personale regionale collocato a riposo e/ o loro superstiti
L.
400.000.000 Per gli anni successivi al
finanziamento della spesa si provvedera con la legge di approvazione del
bilancio regionale.
|