Anno 1978
Numero 29
Data 07/07/1978
Abrogato
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 luglio 1978, n. 45 La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 43, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 luglio 1978, n. 29

Divieto di provvedimenti straordinari ad Enti ed Istituzioni trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione Puglia.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1


[Le deliberazioni concernenti assunzioni di personale o impegni comunque eccedenti lordinaria amministrazione di enti o istituzioni che, per un provvedimento dello Stato, siano stati soppressi, siano in corso di scioglimento, compresi quelli previsti dalla tab. B) allegata al D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 non saranno riconosciuti dalla Regione se adottati dopo la pubblicazione del provvedimento di soppressione o di scioglimento. La norma si applica anche agli enti ed alle istituzioni che saranno soppressi con provvedimenti dello Stato ed ha efficacia dal momento dellentrata in vigore del provvedimento che li sopprime o che ne ipotizza la soppressione.

Eventuali deroghe per accertare esigenze dellEnte devono essere autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare]