Legge Regionale 4 agosto 1978, n. 35
Modifica della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3.
Art. 1Il 4° comma dell art. 9 viene
così modificato:
“I mutui a tasso agevolato con
contributo regionale, ammortizzabili in 20 anni, sono concessi dagli Istituti di
credito fondiario ed edilizio nonche dalle Casse di Risparmio, convenzionati
con il Ministero del Tesoro ai sensi dell art. 4 Titolo 2° della legge 1°
novembre 1965, n. 1179, con le stesse procedure e condizioni fissate dalle leggi
27 maggio 1975, n. 166 e 8 agosto 1977,
n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni per la concessione di mutui
edilizi a tasso agevolato con il contributo dello Stato”.