Legge Regionale 1 settembre 1978, n. 41 Modifiche ed integrazioni della legge regionale del 17- 4- 1978, n. 20: assunzione dei centri di servizi culturali e sociali.(1)
Art. 1(2) [L art. 3 della legge regionale
17 aprile 1978, n. 20, Assunzione dei Centri di Servizi culturali e
sociali e sostituito dal seguente:
Dal 1° gennaio 1978 le
funzioni di amministrazione gestione e controllo dei Centri vengono assunte
direttamente dalla Regione attraverso i suoi organi fino alla data in cui il
Consiglio regionale definira, con legge organica di cui all art. 1, la materia
da delegare agli Enti locali, e comunque entro il 31 dicembre 1978 .]
Art. 2(3) [Il termine del 30 giugno 1978 relativo alla
scadenza contrattuale di cui al primo comma dellart. 4 della legge
regionale 17 aprile 1978, n. 20, è prorogato fino alla data in cui il
Consiglio regionale avrà definito, con legge organica, la materia da delegare
agli enti locali, nel rispetto dei termini di cui allarticolo precedente.
Il beneficio di cui allart. 4, primo comma,
della legge
regionale 17 aprile 1978, n. 20, è esteso, altresì, al personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1976 assunto dal comune di Bari con
deliberazioni esecutive ai sensi di legge, per lo svolgimento del servizio
presso il centro di servizi culturali Picone-Poggiofranco, gestito dal comune di
Bari, convenzionato con la Regione] .
Art. 3(4) [La spesa riveniente dalla presente legge farà carico al capitolo 292 del
bilancio per lesercizio finanziario 1978 che presenta sufficiente
disponibilità].
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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