Anno 1978
Numero 41
Data 01/09/1978
Abrogato
Materia Cultura;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 settembre 1978, n. 59 La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 65), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
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Nessun allegato

Legge Regionale 1 settembre 1978, n. 41

Modifiche ed integrazioni della legge regionale del 17- 4- 1978, n. 20: assunzione dei centri di servizi culturali e sociali.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


[L art. 3 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 20, Assunzione dei Centri di Servizi culturali e sociali e sostituito dal seguente:

Dal 1° gennaio 1978 le funzioni di amministrazione gestione e controllo dei Centri vengono assunte direttamente dalla Regione attraverso i suoi organi fino alla data in cui il Consiglio regionale definira, con legge organica di cui all art. 1, la materia da delegare agli Enti locali, e comunque entro il 31 dicembre 1978 .]  



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[Il termine del 30 giugno 1978 relativo alla scadenza contrattuale di cui al primo comma dellart. 4 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 20, è prorogato fino alla data in cui il Consiglio regionale avrà definito, con legge organica, la materia da delegare agli enti locali, nel rispetto dei termini di cui allarticolo precedente.

Il beneficio di cui allart. 4, primo comma, della legge regionale 17 aprile 1978, n. 20, è esteso, altresì, al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1976 assunto dal comune di Bari con deliberazioni esecutive ai sensi di legge, per lo svolgimento del servizio presso il centro di servizi culturali Picone-Poggiofranco, gestito dal comune di Bari, convenzionato con la Regione] . 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(4) 


[La spesa riveniente dalla presente legge farà carico al capitolo 292 del bilancio per lesercizio finanziario 1978 che presenta sufficiente disponibilità]. 


(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.