Anno 1978
Numero 48
Data 04/09/1978
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 settembre 1978, n. 59. La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
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Legge Regionale 4 settembre 1978, n. 48

Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.(1) 


(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39L.R. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 1

(2) 


[Il programma regionale di sviluppo agricolo predisposto per lanno 1978 dalla Regione in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è integrato nei settori della zootecnia - forestazione - irrigazione - colture mediterranee - colture industriali - terreni collinari e montani attraverso gli interventi di cui ai successivi artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7]. 



(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 2

(3) 


[Gli interventi nel settore della zootecnia riguardano la realizzazione delle opere di cui allart. 15 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7] . 


(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 3

(4) 


[Gli interventi nel settore della forestazione riguardano:

a) rimboschimento e ricostituzione boschiva sui perimetri dei bacini montani e sui comprensori di politica montana;

b) rimboschimento dei terreni nudi e ricostituzione delle foreste danneggiate da incendi o altre cause;

c) prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

d) costituzione di servizi antincendio boschivi] . 



(4) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 4

(5) 


[Gli interventi nel settore della irrigazione riguardano la realizzazione delle opere di cui allannessa tabella «A», che fa parte integrante della presente legge] . 



(5) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 5

(6) 


[Gli interventi nel settore delle colture mediterranee riguardano:

a) ammodernamento strutturale dei mandorleti esistenti;

b) realizzazione di nuovi impianti mandorlicoli razionali;

c) attuazione di opere minori irrigue e aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura mandorlicola] .



(6) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 6

(7) 


[Gli interventi nel settore delle colture industriali riguardano lincentivazione, la ristrutturazione e lo sviluppo delle colture bieticole e tabacchicola.

Per quanto riguarda la coltura bieticola, gli interventi riguardano in particolare:

a) azioni organiche di lotta fitosanitaria svolte dai produttori associati;

b) attuazione di opere minori irrigue e aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura;

c) azioni di assistenza economica ai produttori associati in ordine ai maggiori costi sostenuti per il trasporto della produzione fuori della Regione.

Per quanto riguarda la coltura tabacchicola, gli interventi riguardano in particolare:

a) azioni sperimentali di seminagione svolte dai produttori singoli o associati;

b) azioni organiche di lotta fitosanitaria svolte dai produttori associati;

c) attuazione di opere minori irrigue e aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura;

d) potenziamento delle strutture cooperative] .

 


(7) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 7

(8) 


[Gli interventi nel settore dei terreni collinari e montani riguardano azioni e opere finalizzate a:

a) manutenzione straordinaria e ripristino della rete viaria esistente, al servizio degli insediamenti sparsi;

b) elettrificazione rurale, con priorità agli allacciamenti agli insediamenti ad indirizzo pastorale-zootecnico, anche se sparsi;

c) riattamento di cisterne pubbliche, nonché captazione ed utilizzo delle acque di sorgente o di altre risorse idriche a scopo plurimo;

d) ammodernamento delle strutture aziendali e sviluppo delle produzioni zootecniche, nonché degli insediamenti in campagna, ivi compresi i servizi civili;

e) indagini e studi di carattere socio-economico tendenti ad acquisire elementi conoscitivi in ordine alla individuazione delle risorse offerte dal territorio ed alla loro utilizzazione] . 



(8) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 8

(9) 


[La Regione attua interventi, ai sensi della normativa vigente, nei seguenti campi:

a) credito;

b) assistenza tecnica ed economica alla cooperazione tramite lE.R.S.A.P.;

c) miglioramento fondiario;

d) bonifica integrale] . 



(9) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 9

(10) 


[Gli impegni di spesa sugli stanziamenti recati dalla presente legge per gli interventi di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8, sono subordinati alladozione da parte del Consiglio regionale di appositi programmi, predisposti di norma dalla Giunta regionale.

Per gli interventi di cui al precedente art. 7, la predisposizione dei pagamenti è affidata alle Comunità Montane operanti nella Regione. A tal fine, lo stanziamento corrispondente recato dalla presente legge è ripartito fra le Comunità Montane, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, sulla base dei parametri di cui allart. 10-bis della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9.

Per le provvidenze finanziarie recate dalla presente legge si applicano le norme di cui allart. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984] . 



(10) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), l.r 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 10

(11) 


[Per gli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata a carico del bilancio della Regione per lanno 1978 la spesa di complessivi 35,638 miliardi di lire, ripartita come segue:

lire 3,000 miliardi sul cap. 198, per gli interventi di cui al precedente art. 2;

lire 0,600 miliardi sul cap. 100, per gli interventi di cui al precedente art. 3 - punto a);

lire 0,050 miliardi sul cap. 101, per gli interventi di cui al precedente art. 3 - punto b);

lire 0,209 miliardi sul cap. 247, per gli interventi di cui al precedente art. 3 - punto c);

lire 0,100 miliardi sul cap. 263, per gli interventi di cui al precedente art. 3 - punto d);

lire 8,338 miliardi sul cap. 224, per gli interventi di cui al precedente art. 4 - punti A/B/C) della allegata tabella A;

lire 0,662 miliardi sul cap. 227, per gli interventi di cui al precedente art. 4 - punto D) della allegata tabella A;

lire 0,400 miliardi sul cap. 195, per gli interventi di cui al precedente art. 5 - punti a) e b);

lire 0,148 miliardi sul cap. 225, per gli interventi di cui al precedente art. 5 - punto c);

lire 0,200 miliardi sul cap. 191, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 2 - punto a);

lire 0,700 miliardi sul cap. 225, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 2 - punto b);

lire 0,900 miliardi sul capitolo di nuova istituzione «Finanziamento allE.R.S.A.P. per gli interventi di assistenza tecnica ed economica alla cooperazione, ai sensi dellart. 3, lettere h) ed l), della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32», per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 2 - punto c);

lire 0,300 miliardi sul cap. 18, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto a);

lire 0,200 miliardi sul cap. 191, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto b);

lire 0,300 miliardi sul cap. 225, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto c);

lire 0,200 miliardi sul cap. 228 e lire 0,800 miliardi sul cap. 241, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto d);

lire 8,000 miliardi sul cap. 81, per gli interventi di cui al precedente art. 7;

lire 1,006 miliardi sul cap. 185, per gli interventi di cui al precedente art. 8 - punto a);

lire 5,525 miliardi sul capitolo di nuova istituzione Finanziamento allE.R.S.A.P. per gli interventi di assistenza tecnica ed economica alla cooperazione, ai sensi dellart. 3, lettere h) ed l), della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, per gli interventi di cui al precedente art. 8 - punto b);

lire 2,000 miliardi sul cap. 230, per gli interventi di cui al precedente art. 8 - punto c);

lire 2,000 miliardi sul cap. 141, per gli interventi di cui al precedente art. 8 - punto d)] . 



(11) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 11

(12) 


[Per conseguire quanto disposto nella presente legge, negli stati di previsione dellentrata e della spesa del bilancio della Regione per lanno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:


A) Parte entrata

Previsioni in diminuzione (competenza e cassa)

(miliardi di lire)

 

 

-

 

Cap. 10 - Assegnazione di fondi dallo Stato per lattuazione del programma di intervento

 

 

straordinario in agricoltura, legge n. 403/1977

7,740

 

 

 

 

B) Parte spesa

Stanziamenti in diminuzione (competenza e cassa):

 

 

Cap. 220 - Contributi in c/capitale per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali - art. 17 legge 27 ottobre 1966, n. 910

2,000

 

Cap. 221 - Contributi in c/capitale per la costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali - legge n. 78/1974

1,000

 

Cap. 222 - Contributi in c/capitale per lo sviluppo e il potenziamento delle elettrificazioni rurali - art. 2 legge 2 marzo 1974, n. 78 - legge n. 183/1976, art. 7, lettera a)

1,000

 

Cap. 226 - Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di impianti per la conservazione, ecc.

1,000

 

Cap. 227 - Concessione di contributi in c/capitale per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario incluse nei programmi, ecc.

2,463

 

Cap. 230 - Concessione di contributi per la costruzione di fabbricati aziendali e per opere di miglioramento fondiario, ecc.

1,000

 

Cap. 241 - Concessione di contributi in c/capitale nelle spese per la realizzazione, ecc.

1,200

 

Cap. 352 - Finanziamento ai sensi dellart. 7 lettere A, B e C della legge 2 maggio 1976, n. 183

32,253

 

 

Totale

41,916

 

 

 

 

Stanziamenti in aumento (competenza e cassa):

 

 

Cap. 18 - Spese e contributi ad enti ed altri soggetti per studi, indagini e ricerche anche sperimentali nel campo dellagricoltura

0,300

 

Cap. 81 - Assegnazione alle comunità montane ai sensi dellart. 10-bis della legge regionale n. 9/1972 per lattuazione di programmi relativi agli interventi previsti nel programma regionale di settore «Utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani»

8,000

 

Cap. 100 - Spese per lattuazione degli interventi di rimboschimento e ricostituzione boschiva, ecc.

0.600

 

Cap. 101 - Contributi per il rimboschimento dei terreni nudi, ecc.

0,050

 

Cap. 141 - Esecuzione di opere pubbliche di bonifica integrale

2,000

 

Cap. 185 - Concessione prestiti a tasso agevolato a favore di imprenditori, ecc.

1,006

 

Cap. 191 - Spese e contributi per la difesa fitosanitaria, ecc.

0,400

 

Cap. 195 - Contributi in c/capitale a favore di produttori agricoli, singoli o associati, ecc.

0,400

 

Cap. 198 - Contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, ecc.

3,000

 

Cap. 224 - Interventi promossi da consorzi ed enti, per il finanziamento di opere irrigue, sistemazioni idrauliche e reperimento di nuove fonti di approvvigionamento, nonché i lavori di esecuzione, completamento, adeguamento e ripristino degli impianti irrigui consortili

8,338

 

Cap. 225 - Contributi per la esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione - art. 2 legge 2 marzo 1974, n. 78

1,148

 

Cap. 228 - Concorso regionale negli interessi per i mutui integrativi contratti per lesecuzione di opere di trasformazione, ecc.

0,200

 

Cap. 230 - Concessione di contributi per la costruzione di fabbricati aziendali e per opere di miglioramento fondiario, ecc.

2,000

 

Cap. 247 - Spese per lattuazione di iniziative atte alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi - legge regionale 18 luglio 1974, n. 25.

0,209

 

Cap. 263 - Spese per la costituzione del servizio antincendi boschivi

0,100

 

c.n.i. - Finanziamento allE.R.S.A.P. per gli interventi di assistenza tecnica ed economica alla

 

 

cooperazione ai sensi dellart. 3, lettere h) ed l), della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32

6,425

 

 

Totale

34,176

 

 

 

 

Riepilogo (competenza e cassa):

 

 

Variazioni in diminuzione - parte entrata

7,740

 

Variazioni in diminuzione - parte spesa

41,916

 

Variazioni in aumento - parte spesa

34,176

 

 

7,740

] .

 


(12) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.