Legge Regionale 9 gennaio 1978, n. 6
Modificazione alla LR 4- 8- 73, n. 19 concernente Intervento regionale per l' assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra.(1)
Art. 1(2)
[L art. 2 della legge regionale
4 agosto 1973, n. 19, e sostituito dal seguente:
“A partire dal 1° giugno 1977
il contributo erogato sul costo effettivo dell assistenza farmaceutica viene
corrisposto alle rispettive Casse Mutue Comunali per il tramite delle Casse
Mutue Provinciali per le categorie di cui alle lettere b) e c) dell art. 1 ed
alle Direzioni Provinciali dell ONIG della Regione per le categorie di cui alla
lettera d) dell articolo 1, nella seguente misura: con l assunzione di oneri
di spesa del 100% sulle somme eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni
prodotto che rimane a carico dell assistito”.]