Legge Regionale 27 febbraio 1979, n. 10 Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 40 - Norme per l' esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978 - 79.(1)
Art. 1(2) [Ai sensi del comma primo
dell art. 12 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 Principi generali e
disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della
caccia , e vietata per l annata venatoria 1978/ 79 la caccia al
capriolo (Capreolus capreolus) in tutto il territorio della
Regione.]
Art. 2(3) [Per effetto del
precedente art. 1, il punto d) - parte MAMMIFERI - dell art.
4 della LR 18 agosto 1978, n. 40 Norme per l esercizio venatorio nella
Regione Puglia per l annata 1978/ 79 e cosi modificato: MAMMIFERI: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus
europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), lepre bianca (Lepus timidus), camoscio
(Rupicapra rupicapra rupicapra), cervo (Cervus elaphus caprellus) cervo (Cervus
elaphus hippelaphus), daino (dama dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione
della popolazione sarda .]
Art. 3(4) [L art. 13 della LR 18-
8- 1978, n. 40 e così sostituito: Per la vigilanza sull applicazione
di quanto previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui all art.
27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 .]
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