Legge Regionale 6 marzo 1979, n. 12
Modifica legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2.(1)
Articolo unico [L articolo 23 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2 e sostituito dal seguente:
(Pubblicita delle decisioni del Comitato e delle Sezioni)
La decisione adottata dal Comitato o dalla sezione di controllo e pubblicata mediante affissione nell albo dell Ente, che ha emesso l atto sottoposto a controllo, per la durata di sette giorni dalla ricezione della decisione stessa .]