Legge Regionale 19 marzo 1979, n. 14
Sovvenzioni di esercizio in favore della Societa' Ferrovie del Sud - Est, Ferrotranviaria e Ferrovie del Gargano per l' esercizio di autolinee di interesse regionale.(1)
Art. 1(2)
[A decorrere dal 1°
gennaio 1978, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, la Regione Puglia subentra allo Stato nella erogazione
delle quote delle sovvenzioni di servizio già accordate a favore delle società
Ferrovie del sud-est, Ferrotranviaria e Ferrovie del Gargano, per lesercizio di
autoservizi di interesse regionale.
A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio
1978, e per lesercizio dei medesimi autoservizi, le società di cui al comma
precedente beneficeranno, in analogia a quanto previsto per le ferrovie in
concessione, delle provvidenze di cui al penultimo comma dellart. 1 della
legge 29 novembre 1971, n. 1080 e allultimo comma dellart. 15 della
legge 8 giugno 1978, n. 297.
Per la revisione delle sovvenzioni di cui sopra
si provvederà con successiva legge regionale].