Anno 1979
Numero 14
Data 19/03/1979
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 10 aprile 1979, n. 22. Ai sensi del terzo comma dell'art. 3, L.R. 19 marzo 1982, n. 13, l'applicazione della presente legge è limitata alla data del 31 dicembre 1981. Successivamente la presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 109), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 19 marzo 1979, n. 14

Sovvenzioni di esercizio in favore della Societa' Ferrovie del Sud - Est, Ferrotranviaria e Ferrovie del Gargano per l' esercizio di autolinee di interesse regionale.(1) 


(1) Ai sensi del terzo comma dell'art. 3, L.R. 19 marzo 1982, n. 13, l'applicazione della presente legge è limitata alla data del 31 dicembre 1981. Successivamente la presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 109), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.


Art. 1

(2) 


[A decorrere dal 1° gennaio 1978, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Puglia subentra allo Stato nella erogazione delle quote delle sovvenzioni di servizio già accordate a favore delle società Ferrovie del sud-est, Ferrotranviaria e Ferrovie del Gargano, per lesercizio di autoservizi di interesse regionale.

A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1978, e per lesercizio dei medesimi autoservizi, le società di cui al comma precedente beneficeranno, in analogia a quanto previsto per le ferrovie in concessione, delle provvidenze di cui al penultimo comma dellart. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080 e allultimo comma dellart. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297.

Per la revisione delle sovvenzioni di cui sopra si provvederà con successiva legge regionale]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[Allonere derivante dalla presente legge si provvederà mediante stanziamenti annuali che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

Allonere previsto per il 1978 si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1978.

Parte I - Entrata

 

 

 

 

 

Stanziamento di competenza

 

Stanziamento di cassa

 

 

 

 

 

 

Variazioni in aumento:

 

 

 

 

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1976 (saldo)

127.695.000

 

-

 

Cap. 8. - Quota riveniente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 ex art. 8/281 (parte)

2.871.304.400

 

-

 

 

 

 

 

 

Parte II - Spesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazione in diminuzione:

 

 

 

 

Cap. 350. - Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione

500.000.000

 

500.000.000

 

Cap. 347. - Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa (articolo 43 legge contabilità regionale

-

 

3.000.000.000

 

 

500.000.000

 

3.500.000.000

 

 

 

 

 

 

Variazioni in aumento:

 

 

 

 

Cap. 272-bis c.n.i. - Sovvenzioni di esercizio in favore delle società Ferrovie del sud-est, Ferrotranviaria e Ferrovia del

 

 

 

 

Gargano per lesercizio di autolinee di interesse regionale

3.500.000.000

 

3.500.000.000

]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(4) 


[Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1978, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima ed in conformità alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17]


(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.