Legge Regionale 2 aprile 1979, n. 18 Norme per il finanziamento delle iniziative per la propaganda e l' educazione igienico - sanitaria.(1)
Art. 1(2) [La presente legge si propone il
miglioramento delle condizioni di salute della popolazione mediante una adeguata
opera di informazione diretta a diffondere la conoscenza di principi e norme
comportamentali di carattere igienico - sanitario. La propaganda sanitaria deve
proporsi di generare convincimenti permanenti per la formazione di una profonda
conoscenza sanitaria.
L attivita di educazione
sanitaria deve tendere fra l altro ad ottenere la partecipazione dei cittadini
nel corretto utilizzo dei servizi e delle prestazioni preventive, diagnostiche,
curative e riabilitative.]
Art. 2(3) [L attivita di informazione
deve tendere a fornire, in particolare, una adeguata educazione sanitaria in
ordine:
a) alla profilassi delle
malattie infettive e diffusive;
b) alle norme da osservare per
combattere le malattie di rilevanza sociale;
c) ai modi per prevenire gli
stati patologici cronici ovvero per ridurre gli effetti;
d) all utilita del precoce
accertamento degli stati neoplastici;
e) alle norme di primo soccorso
da prendere per gli infortunati;
f) ai danni causati dal fumo e
dall abuso di alcool;
g) ai danni causati dall
ingestione di sostanze stupefacenti e dall abuso di sostanze medicinali;
h) ad ogni altra iniziativa che
serva a tutelare la salute dei cittadini.]
Art. 3(4) [Per l attuazione degli
scopi enunciati nei precedenti articoli, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, in attesa e fino all approvazione del piano
sanitario regionale ovvero alla entrata in funzione delle unita sanitarie
locali, approva i programmi di intervento concernenti la propaganda e l
educazione igienico - sanitaria.]
Art. 4(5) [Alla copertura degli oneri
derivanti dall applicazione della presente legge, valutati in L. 250.000.000,
si fa fronte con utilizzo di pari disponibilita riveniente dal capitolo 349
Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi
regionali in corso di adozione del bilancio di previsione per l
esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per
quanto attiene la cassa.
Ai sensi del II comma dell
art. 39 della legge di contabilita regionale, n. 17 del 30- 5- 1977, l
assegnazione dello stanziamento di cui al capitolo 349 - Parte II - Spesa - del
bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e
della nuova correlativa spesa di L. 250.000.000 in apposito stanziamento della
competenza del bilancio 1979.
Ai sensi del III comma del
suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977, nel bilancio 1979
dovra risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata
con ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.
Per gli oneri relativi all
esercizio 1979 si fara fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nel
bilancio 1979, ai sensi dell art. 19 della legge regionale n. 17 del 30- 5-
1977.]
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