Anno 1979
Numero 29
Data 05/05/1979
Abrogato
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 maggio 1979, n. 37. La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 37, l.r. 25 marzo 1999, n. 13, salvo le disposizioni applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza, come disposto del secondo comma dello stesso art. 37.
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Legge Regionale 5 maggio 1979, n. 29

Sub delega alle Province della delega alle Regioni in materia di attivita' istruttorie relative alla tenuta dell' Albo provinciale degli autotrasportatori di merci.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art. 37


Art. 1

(2) 


[La presente legge disciplina lesercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con lart. 96, comma secondo, lett. b) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Le funzioni amministrative delegate concernono le attività istruttorie relative alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori di merci in conto terzi, secondo la disciplina dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art. 37


Art. 2

(3) 


[Le funzioni amministrative di cui allarticolo precedente sono sub-delegate alle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza.

I Comitati provinciali preposti, a norma della legge 6 giugno 1978, n. 298, alla tenuta dellAlbo degli Autotrasportatori di merci in conto terzi si avvalgono dellattività istruttoria svolta dalle province.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art. 37


Art. 3

(4) 


[Nellesercizio delle funzioni amministrative oggetto di sub-delega, le province sono tenute ad osservare le direttive che saranno emanate dai competenti organi dello Stato direttamente o per il tramite della Regione Puglia.

Le Province trasmettono annualmente una relazione sullesercizio delle funzioni amministrative sub-delegate e sul costo dei relativi servizi alla Giunta regionale che sovraintende allesercizio delle attività istruttorie sub-delegate con la presente legge.] .



(4) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art. 37


Art. 4

(5) 


[Allonere finanziario derivante dallapplicazione della presente legge, si provvederà con appositi stanziamenti che verranno determinati annualmente con riferimento allart. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per lanno 1979 si provvede mediante istituzione nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario dello stesso 1979, dei seguenti appositi capitoli:

Parte I - Entrata

Categoria 4ª - Funzioni delegate

 

 

 

 

Stanziamento competenza

Stanziamento cassa

 

-

-

Assegnazione di fondi dallo Stato per esercizio delega in materia di attività istruttoria relativa alla tenuta dellalbo provinciale degli autotrasportatori - articoli 96 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977

p.m.

p.m.

 

 

 

Parte II - Spesa

Rubrica 5ª - Trasporti

 

 

 

 

Stanziamento competenza

Stanziamento cassa

 

-

-

Fondi da destinare alle province per lesercizio delle funzioni amministrative rivenienti dalla sub-delega dellattività istruttoria ecc.

p.m.

p.m.

 

 

 

La Giunta regionale è autorizzata od introdurre nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979 e successivi, le variazioni occorrenti in seguito alle assegnazioni dello Stato ex art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del combinato disposto degli articoli 43 e 45 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17.

La ripartizione degli stanziamenti tra le province interessate sarà determinato con atto amministrativo della Giunta regionale sentita la sezione regionale dellUnione delle province italiane, nonché la competente commissione consiliare] .



(5) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art. 37