Legge Regionale 5 maggio 1979, n. 29 Sub delega alle Province della delega alle Regioni in materia di attivita' istruttorie relative alla tenuta dell' Albo provinciale degli autotrasportatori di merci.(1)
Art. 1(2) [La presente legge
disciplina lesercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione con lart. 96, comma secondo, lett. b) del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.
Le funzioni amministrative delegate concernono
le attività istruttorie relative alla tenuta degli Albi provinciali degli
autotrasportatori di merci in conto terzi, secondo la disciplina dettata dalla
legge 6 giugno 1974, n. 298 e del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32.] .
Art. 2(3) [Le funzioni
amministrative di cui allarticolo precedente sono sub-delegate alle province di
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto che le esercitano sul territorio di
rispettiva competenza.
I Comitati provinciali preposti, a norma della
legge 6 giugno 1978, n. 298, alla tenuta dellAlbo degli Autotrasportatori di
merci in conto terzi si avvalgono dellattività istruttoria svolta dalle
province.] .
Art. 3(4) [Nellesercizio delle
funzioni amministrative oggetto di sub-delega, le province sono tenute ad
osservare le direttive che saranno emanate dai competenti organi dello Stato
direttamente o per il tramite della Regione Puglia.
Le Province trasmettono annualmente una
relazione sullesercizio delle funzioni amministrative sub-delegate e sul costo
dei relativi servizi alla Giunta regionale che sovraintende allesercizio delle
attività istruttorie sub-delegate con la presente legge.] .
Art. 4(5) [Allonere finanziario
derivante dallapplicazione della presente legge, si provvederà con appositi
stanziamenti che verranno determinati annualmente con riferimento allart.
131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Per lanno 1979 si provvede mediante istituzione
nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario dello stesso 1979, dei
seguenti appositi capitoli:
Parte I - Entrata |
Categoria 4ª - Funzioni delegate |
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Stanziamento competenza |
Stanziamento cassa |
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Assegnazione di fondi dallo Stato per esercizio delega in materia di attività
istruttoria relativa alla tenuta dellalbo provinciale degli autotrasportatori -
articoli 96 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica n.
616/1977 |
p.m. |
p.m. |
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Parte II - Spesa |
Rubrica 5ª - Trasporti |
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Stanziamento competenza |
Stanziamento cassa |
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Fondi da destinare alle province per lesercizio delle funzioni
amministrative rivenienti dalla sub-delega dellattività istruttoria
ecc. |
p.m. |
p.m. |
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La Giunta regionale è autorizzata od introdurre nel bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 1979 e successivi, le variazioni occorrenti in
seguito alle assegnazioni dello Stato ex art. 131 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 43 e 45 della legge regionale 30 maggio 1977, n.
17. |
La ripartizione degli stanziamenti tra le province interessate sarà
determinato con atto amministrativo della Giunta regionale sentita la sezione
regionale dellUnione delle province italiane, nonché la competente commissione
consiliare] . |
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