Legge Regionale 29 maggio 1979, n. 30
Integrazione dell' art. 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 33.(1)
Art. 1(2)
[L art. 2 della L. R. 21/ 7/
78, n. 33, viene integrato dal seguente comma:
Per le ore residuali
alle ore 24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l indennita di
trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni
ora di missione .]