Legge Regionale 16 giugno 1979, n. 32
Corresponsione al personale regionale di importi mensili lordi comprensivi delle aggiunzioni senza titolo in attesa dell' applicazione dell' accordo nazionale.(1)
Art. 1(2)
[Al personale regionale
è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 1978, in sostituzione dellacconto di
cui alla legge regionale 6 maggio 1977, n. 14, un importo mensile al
lordo delle ritenute previdenziali ed assicurative, comprensivo delle
aggiunzioni senza titolo di cui allaccordo nazionale dei dipendenti regionali
del 14 settembre 1978 e successivi accordi integrativi del 10 febbraio 1979 e 24
febbraio 1979, pari a:
L. 55.000 per il personale del primo, secondo,
terzo, quarto e quinto livello;
L. 47.000 per il personale del sesto e settimo
livello.
Gli importi di cui al comma precedente sono
attribuiti anche sulla tredicesima mensilità dellanno 1978, ridotti
proporzionalmente in relazione al servizio prestato].