Legge Regionale 16 giugno 1979, n. 33 Rifinanziamento, modifica ed integrazione legge regionale n. 51 del 7 settembre 78 - Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
Art. 1 La Regione, per lesercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, assicura lerogazione di contributi ai Comuni secondo i criteri ed i requisiti previsti dal successivo articolo.
Art. 2Fermo restando quanto prescritto dagli artt. 1, 3, 4 5, della legge
regionale 7 settembre 1978, n. 51,, i Comuni interessati devono presentare allAssessorato regionale competente richiesta di assegnazione di cantieri per disoccupati. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni quadrimestre un provvedimento di istituzione e finanziamento di cantieri per disoccupati che tenga conto delle richieste pervenute, dellentità della disoccupazione e dello stato di tensione sociale dei Comuni, determinatosi anche a seguito del verificarsi di particolari eventi, nei limiti dello stanziamento disponibile.
Art. 3Gli aspiranti ad ottenere lincarico di capo cantiere o vice capo cantiere devono presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, allAssessorato regionale al lavoro domanda di iscrizione negli appositi elenchi, corredata dalla prescritta documentazione. Liscrizione avrà efficacia dal 1° gennaio successivo. Coloro che sono già iscritti negli elenchi esistenti presso gli Uffici provinciali del lavoro devono presentare la domanda corredata solo da una dichiarazione rilasciata dal predetto Ufficio del lavoro che ne attesti liscrizione. Per il 1979, ai fini dellattribuzione dellincarico, si farà riferimento esclusivamente agli elenchi provinciali già predisposti dagli Uffici del lavoro.
Art. 4Sono abrogati gli articoli della legge
regionale 7 settembre 1978, n. 51 non espressamente richiamati dalla presente legge.
Art. 5Per il finanziamento dei cantieri di lavoro,
rimboschimento e sistemazione montana e per la corresponsione di eventuali somme
da versare a conguaglio ai Comuni a presentazione dei rendiconti finali dei
cantieri istituiti nel precedente anno è autorizzata per il 1979 la spesa di L.
1.000.000.000 (un miliardo). Lonere di L. 1 miliardo di cui al primo comma
del presente articolo trova copertura sia per quanto attiene la competenza sia
per quanto attiene la cassa al cap. 430 della parte II - Spesa - del Bilancio di
previsione per lesercizio 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta
del 27 aprile 1979. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno
disposti nel bilancio di previsione dei singoli esercizi.
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