Anno 1979
Numero 37
Data 29/06/1979
Abrogato No
Materia Cultura;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 4 luglio 1979, n. 50 Vedi anche la l.r. 4 febbraio 1994, n. 4 "Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione".
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Legge Regionale 29 giugno 1979, n. 37

Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico - artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria, teatrale - Interventi straordinari ed urgenti.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 17/2013, art. 25, c.1, lett. c)


Art. 1

(2) 


[Fino allapprovazione della legge quadro nazionale di tutela prevista dallart. 38 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, la Regione Puglia interviene per la conservazione, la valorizzazione, il restauro del patrimonio monumentale regionale, tutelato e vincolato ai sensi della legge n. 1089 dell1.6.1939, che abbisogna di interventi straordinari ed urgenti.]



(•) Vedi anche la l.r. 22/2006, artt. 22 e 23 ( Istituzione di un Centro per la valorizzazione dei beni culturali e Interventi per il recupero degli organi delle chiese della Regione)
(2) Legge abrogata dalla l.r. 17/2013, art. 25, c.1, lett. c)


Art. 2

(3) 


[Gli interventi saranno effettuati su segnalazione degli Enti locali e degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, secondo un piano di priorità predisposto dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

I contributi sono concessi ai comuni nei cui territori insistono i beni immobili secondo il piano di priorità di cui al primo comma.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 17/2013, art. 25, c.1, lett. c)


Art. 3

(4) 


[Le domande per la concessione dei contributi devono pervenire alla Regione Puglia - Assessorato alla Cultura - entro il 30 marzo di ogni anno e devono essere corredate dal progetto dei lavori di conservazione o restauro ai sensi della normativa statale vigente nella materia.

Lassessorato richiederà parere alla competente Sovrintendenza, salva la norma di cui allart. 124 della Costituzione.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 17/2013, art. 25, c.1, lett. c)


Art. 4

(5) 


[Il contributo è pari alla spesa riconosciuta ammissibile ed è a fondo perduto.

Ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzioni degli interventi di cui alla legge n. 1089 dell1.6.1939, lerogazione dei contributi ai comuni è disciplinata dalle norme della legge regionale n. 37 del 18.8.1978. ((6) )]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 17/2013, art. 25, c.1, lett. c)
(6) La l.r. 37/78 è stata abrogata dalla  l.r. 27/85, art. 71


Art. 5

(7) 


 [Gli immobili per i quali sono stati erogati contributi ai sensi della presente legge debbono essere aperti al pubblico godimento secondo la vigente normativa statale.]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 17/2013, art. 25, c.1, lett. c)


Art. 6

(8) Disposizioni finanziarie.


]Alla copertura dellonere derivante dallapplicazione della presente legge, valutata in L. 1.207.000.000, si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente al cap. 349 «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» del bilancio di previsione per lesercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del secondo comma dellart. 39 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità, lassegnazione dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di lire 1.207.000.000, trovano copertura in apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 dal bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dellesercizio precedente.

Per gli oneri relativi agli anni successivi si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei rispettivi bilanci ai sensi dellart. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17.

 

Le istanze vanno prodotte entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i fondi relativi allanno 1978. Le altre istanze relative ai fondi da iscrivere nel bilancio 1979, vanno presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi le istanze vanno presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.] 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 17/2013, art. 25, c.1, lett. c)