Legge Regionale 3 luglio 1979, n. 40 Modificazione e integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 concernente norme per l' erogazione dell' assistenza ospedaliera.
Art. 1L art. 4 della legge 20- 1-
1975, n. 5 e sostituito dal seguente: (Assistenza indiretta) Ai cittadini indicati al
precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgano della
facolta di ricoverarsi in istituti o case di cura non convenzionati, o non
convenzionati per le prestazioni da effettuarsi, la Regione Puglia rimborsera
una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione stessa per analoghe
prestazioni nelle case di cure private convenzionate ubicate nel territorio
regionale. L importo della suddetta spesa
media e determinato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell
Assessore alla Sanita. L ammontare del rimborso e
determinato dall Assessore regionale alla Sanita in relazione alla necessita
ed alla durata del ricovero. Gli interessati, al fine dell
ottenimento del rimborso, sono tenuti ad inviare all Assessorato regionale alla
Sanita, entro tre giorni dalla data del ricovero, la certificazione medica
attestante la necessita del ricovero nonche, entro trenta giorni dalla data di
dimissione, la documentazione originale comprovante le spese sostenute, copia
della cartella clinica e idonea documentazione comprovante il diritto all
assistenza. La trasmissione della predetta
documentazione oltre i termini stabiliti e ammessa solo in caso di accertata
effettiva impossibilita. L azione per conseguire il
rimborso non e comunque piu esperibile decorso il termine di 90 giorni dalla
data di dimissione. La Regione esercita il
controllo sulle persone da essa assistite a mezzo di sanitari all uopo
incaricati.
Il rifiuto di sottoporsi alle
visite di controllo determina la decadenza dal diritto alle prestazioni
assicurate dalla Regione.
bis 1Assistenza in Italia in centri altamente
specializzati. La Giunta regionale, su proposta dellassessore
alla sanità, assume a proprio carico, secondo le procedure e nelle misure
previste al punto 2) del successivo art. 2 della presente legge 20 gennaio 1975,
n. 5, gli oneri derivanti per i ricoveri in centri altamente specializzati siti
sul territorio nazionale effettuati da cittadini le cui esigenze terapeutiche
non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o in tempi adeguati presso
strutture convenzionate.
Ai cittadini che hanno diritto allassistenza
ospedaliera ai sensi della presente legge, la Regione Puglia assicura un
rimborso delle spese sostenute per i trasporti in ambulanza effettuati con mezzi
di enti non ospedalieri e richiesti, per esigenze di ordine sanitario, da enti
ospedalieri che non abbiano potuto provvedervi con mezzi propri. I criteri per
determinare lammontare del rimborso sono stabiliti dalla Giunta regionale su
proposta dellassessore alla sanità.
La domanda per conseguire il rimborso di cui al
precedente comma non è più proponibile decorso il termine di novanta giorni
dallavvenuta prestazione.
Art. 2L art. 7 della legge 20- 1-
1975 n. 5 e sostituito dal seguente:
(Assistenza all
estero)
La Regione Puglia rimborsera
alle Casse marittime gli oneri sostenuti per l assistenza ospedaliera all
estero dei marittimi residenti in Comuni della Puglia.
Ai cittadini indicati al
precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che si trovano all estero
per ragioni di lavoro ed ai lavoratori o pensionati residenti all’estero che
prima del trasferimento avevano l ultima residenza anagrafica nel territorio
regionale, la Regione Puglia assicura l assistenza ospedaliera negli Stati con
i quali vigono accordi di sicurezza sociale, mediante l assunzione dell onere
del ricovero effettuato in regime di assistenza diretta o, nel caso usufruiscano
di centro non convenzionato, mediante un rimborso delle spese sostenute nella
misura e secondo le modalita previste dal precedente art. 4.
Ai cittadini indicati al
precedente art. 2, residenti in Puglia che si trovano all estero per motivi di
lavoro, in Stati con i quali non vigono accordi internazionali in materia di
sicurezza sociale, la Regione Puglia assicura l assistenza ospedaliera nei modi
previsti dal secondo comma del presente articolo.
La Regione assicura, inoltre,
l assistenza ospedaliera in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale
ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Puglia, le cui
esigenze terapeutiche non potrebbero essere altrimenti soddisfatte in modo o in
tempi adeguati, mediante:
1) rilascio di autorizzazione a
fruire del ricovero in regime di assistenza diretta presso ospedali
convenzionati siti in Stati con i quali vigono accordi internazionali in materia
di sicurezza sociale.
Il rilascio della predetta
autorizzazione e subordinato:
a) alla presentazione da parte
dell assistito all Assessorato regionale alla Sanita della domanda, corredata
da apposita documentazione sanitaria da cui risulti anche il titolo in base al
quale ha diritto all
assistenza;
b) al parere favorevole dei
sanitari della Regione che possono avvalersi della consulenza del Collegio
medico di cui al punto 2) del presente articolo.
2) concessione di un
contributo, pari al 50% della spesa ospedaliera documentata, per i ricoveri
effettuati in strutture o Stati esteri non convenzionati.
La concessione del contributo
e subordinata:
a) alla richiesta dell
assistito, corredata da apposita documentazione sanitaria, da cui risulti anche
il titolo in base al quale ha diritto all assistenza e tendente ad ottenere l
autorizzazione a fruire del ricovero presso una struttura estera non
convenzionata;
b) all intervenuta
autorizzazione di cui alla precedente lettera a) rilasciata dall Assessorato
regionale alla Sanita su conforme decisione di un collegio medico composto da
un sanitario in servizio presso la Regione, da un primario o direttore sanitario
ospedaliero e da un docente universitario, nominati dall Assessore regionale
alla Sanita.
Il Collegio medico, nel quale
l assistito puo farsi rappresentare da un medico di fiducia, puo avvalersi
della consulenza di primari ospedalieri o docenti universitari esperti in
relazione alle prestazioni sanitarie oggetto di esame;
c) alla presentazione all
Assessorato regionale alla Sanita, entro trenta giorni dalla data di
dimissione, della documentazione originale comprovante le spese sostenute
nonche di copia della cartella clinica.
La concessione del contributo
e deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Sanita.
La Giunta regionale puo inoltre deliberare di assumere integralmente l onere
del ricovero nonche delle spese di viaggio per le spedalita consunte dagli
assistiti indicati all art. 1 della legge regionale 3- 6- 1976, n. 13 nonche
degli assistiti che, mediante l esibizione di idonea documentazione, dimostrino
di trovarsi in precarie condizioni economiche, o di non essere in grado, in
relazione all entita della spesa, di sostenere l onere.
In casi particolari la Giunta
regionale puo corrispondere un anticipo sul documento preventivo di spesa per i
ricoveri che siano stati gia autorizzati.
Qualora il ricovero assuma la
caratteristica dell urgenza, si prescinde dalla richiesta preventiva di cui
alla precedente lettera a).
In tal caso la documentazione
di cui alla stessa lettera a) deve essere inviata all Assessorato regionale
alla Sanita entro trenta giorni dalla data di ricovero ed il Collegio medico
deve esprimersi anche sulla sussistenza delle ragioni di
urgenza.
L azione per ottenere il
contributo non e piu esperibile decorso il termine di 120 giorni dalla data di
dimissione.
Alle riunioni del Collegio
medico partecipa, in qualita di segretario, un funzionario della Regione
designato dall Assessore alla Sanita.
Ai componenti il Collegio
medico ed ai consulenti, estranei alla Amministrazione regionale, spetta il
trattamento previsto dalla legge regionale 24- 3- 1975, n.
27.
bis 1Potere di intervento della
Regione. Quando, secondo il parere degli organi sanitari
previsti dal precedente articolo, le prestazioni richieste possono essere
soddisfatte in tempi e in modi adeguati in centri siti sul territorio nazionale
o in centri esteri convenzionati, lassessore alla sanità provvede a darne
comunicazione allinteressato comunicando, eventualmente, il centro dove può
essere effettuata la prestazione.
A seguito dei provvedimenti adottati e previsti
dal presente articolo, linteressato può richiedere il riesame degli stessi
esibendo allassessorato regionale alla sanità apposita documentazione
suppletiva.
Il riesame dovrà essere effettuato entro e non
oltre quindici giorni dallacquisizione della relativa documentazione.
ter 1Disposizioni transitorie. Sono assunti a carico della Regione Puglia,
nelle misure e secondo le modalità previste dalla presente legge, gli oneri
relativi ai ricoveri in centri altamente specializzati siti nel territorio
nazionale effettuati dal 1° gennaio 1975 e fino allentrata in vigore della
presente legge, ancorché in carenza della prescritta autorizzazione preventiva,
subordinatamente alla verifica da parte del collegio medico di cui al precedente
art. 2 della sussistenza delle condizioni previste per lerogazione del
contributo.
Sono altresì assunti a carico della Regione
Puglia i rimborsi delle spese sostenute per i trasporti in ambulanza previsti
dalla presente legge, effettuati dal 1° gennaio 1975 e fino allentrata in
vigore della presente legge.
Al fine dellottenimento dei benefici previsti
dai precedenti due commi, gli interessati dovranno presentare allassessorato
regionale alla sanità, entro novanta giorni dallentrata in vigore della
presente legge, sotto pena di decadenza, formale richiesta di liquidazione
corredata della documentazione prevista.
quorter 1Le norme di cui alla presente legge hanno
validità fino allentrata in vigore della legge regionale di cui allart. 25,
ultimo comma, nonché degli articoli 6 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
quinquies 1Gli oneri rivenienti dallapplicazione della
presente legge ammontanti a lire 960 milioni, trovano copertura nel bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale
nella seduta del 27 aprile 1979, come segue:
Parte II - Spesa |
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Stanziamento di competenza e di cassa |
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a) |
Cap. 159. - Finanziamento della spesa per la erogazione e lassistenza
ospedaliera in forma indiretta (Fondo sanitario |
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regionale) (per ricoverati estero per lanno 1979) |
L. |
600.000.000 |
b) |
Cap. 159. - Finanziamento della spesa per la erogazione e lassistenza
ospedaliera in forma indiretta (fondo sanitario regionale) (per il ricovero
Italia centri specializzati negli anni |
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1975-1979 |
» |
300.000.000 |
c) |
Cap. 159-bis (c.n.i.). - Spese di trasporto relative ai ricoveri in |
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Italia ed allestero per lassistenza ospedaliera in forma indiretta |
» |
60.000.000 |
Per gli oneri di cui al punto c) del comma precedente si provvede mediante la
seguente variazione allo stesso bilancio 1979. |
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Parte II - Spesa |
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Variazione in aumento: |
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Cap. 159-bis (c.n.i.). - Spese di trasporti relative ai ricoveri in Italia e
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allestero per lassistenza ospedaliera in forma indiretta |
L. |
60.000.000 |
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Variazione in diminuzione: |
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Cap. 42. - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni - |
L. |
60.000.000 |
conguaglio |
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Per gli esercizi successivi gli oneri faranno
carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.
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