Legge Regionale 25 luglio 1979, n. 46 Variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979 - Riporto nel 1979 dei fondi F.R.A.O. disponibili al 31 dicembre 1978.
Art. 1I residui passivi perenti ai
fini amministrativi alla chiusura dell esercizio 1978, ai sensi dell art. 71
della LR n. 17 del 30 maggio 1977, relativi ai capp. 319/ 3 Spesa
corrente degli enti ospedalieri pubblici del Bilancio per l esercizio
1975 e 339/ 3 Spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici
del Bilancio per l esercizio 1976 nonche le disponibilita non impegnate al 31
dicembre 1978 ai capp. 172 Spesa corrente enti ospedalieri pubblici (
FRAO) 1978, 172 bis Integrazione spesa corrente enti
ospedalieri pubblici per gli anni 1975/ 76( FRAO) e 172/ ter
Integrazione spesa corrente enti ospedalieri pubblici per l anno 1977( FRAO),
del Bilancio per l esercizio 1978, sono riportati nel Bilancio di previsione
per l esercizio finanziario 1979.
Art. 2Al Bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1979, approvato con LR n. 31 del 6- 6- 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:
PARTE I -
ENTRATA
Variazioni in
aumento
Presunto saldo finanziario
attivo fondi FRAO al 31 dicembre 1978
(parte) Stanziamento competenza L. 45.354.323.000 Stanziamento cassa L.
0
PARTE II -
SPESA
Variazioni in
aumento
Cap. 157/ bis
Integrazione spesa corrente enti ospedalieri pubblici per gli anni 1975, 76, 77,
e 1978( FRAO) Stanziamento Competenza L. 45.354.323.000 Stanziamento Cassa L. 45.354.323.000
Variazioni in
diminuzione
Cap. 162 Finanziamento
alle sedi periferiche degli Enti Mutualistici per le spese di funzionamento
sanitarie e per l assistenza a rimborso (Fondo sanitario regionale)
Stanziamento competenza L. 0 Stanziamento cassa L.
45.354.323.000
Art. 3La somma suddetta conserva l
originaria destinazione vincolata allo scopo specifico per la quale fu assegnata
dallo Stato alla Regione ed e quindi utilizzata per la copertura dei disavanzi
accertati presso gli enti ospedalieri pubblici nelle gestioni per l assistenza
ospedaliera degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.
La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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