Anno 1979
Numero 46
Data 25/07/1979
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 agosto 1979, n. 59. Si omette il testo (il bilancio di previsione per il 1979, è stato approvato con l.r. 6 giugno 1979, n. 31).
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Legge Regionale 25 luglio 1979, n. 46

Variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979 - Riporto nel 1979 dei fondi F.R.A.O. disponibili al 31 dicembre 1978.



Art. 1


I residui passivi perenti ai fini amministrativi alla chiusura dell esercizio 1978, ai sensi dell art. 71 della LR n. 17 del 30 maggio 1977, relativi ai capp. 319/ 3 Spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici  del Bilancio per l esercizio 1975 e 339/ 3 Spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici del Bilancio per l esercizio 1976 nonche le disponibilita non impegnate al 31 dicembre 1978 ai capp. 172 Spesa corrente enti ospedalieri pubblici ( FRAO) 1978, 172 bis Integrazione spesa corrente enti ospedalieri pubblici per gli anni 1975/ 76( FRAO) e 172/ ter Integrazione spesa corrente enti ospedalieri pubblici per l anno 1977( FRAO), del Bilancio per l esercizio 1978, sono riportati nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979.




Art. 2


Al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979, approvato con LR n. 31 del 6- 6- 1979,  sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE I - ENTRATA

Variazioni in aumento

Presunto saldo finanziario attivo fondi FRAO  al 31 dicembre 1978 (parte) Stanziamento competenza L. 45.354.323.000 Stanziamento cassa L. 0

PARTE II - SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 157/ bis Integrazione spesa corrente enti ospedalieri pubblici per gli anni 1975, 76, 77, e 1978( FRAO) Stanziamento Competenza L. 45.354.323.000  Stanziamento Cassa L. 45.354.323.000

Variazioni in diminuzione

Cap. 162 Finanziamento alle sedi periferiche degli Enti Mutualistici per le spese di funzionamento sanitarie e per l assistenza a rimborso (Fondo sanitario regionale) Stanziamento competenza L. 0 Stanziamento cassa L. 45.354.323.000




Art. 3


La somma suddetta conserva l originaria destinazione vincolata allo scopo specifico per la quale fu assegnata dallo Stato alla Regione ed e quindi utilizzata per la copertura dei disavanzi accertati presso gli enti ospedalieri pubblici nelle gestioni per l assistenza ospedaliera degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.