Legge Regionale 25 luglio 1979, n. 46 Variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979 - Riporto nel 1979 dei fondi F.R.A.O. disponibili al 31 dicembre 1978.
Art. 1
I residui passivi perenti ai
fini amministrativi alla chiusura dell esercizio 1978, ai sensi dell art. 71
della LR n. 17 del 30 maggio 1977, relativi ai capp. 319/ 3 Spesa
corrente degli enti ospedalieri pubblici del Bilancio per l esercizio
1975 e 339/ 3 Spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici
del Bilancio per l esercizio 1976 nonche le disponibilita non impegnate al 31
dicembre 1978 ai capp. 172 Spesa corrente enti ospedalieri pubblici (
FRAO) 1978, 172 bis Integrazione spesa corrente enti
ospedalieri pubblici per gli anni 1975/ 76( FRAO) e 172/ ter
Integrazione spesa corrente enti ospedalieri pubblici per l anno 1977( FRAO),
del Bilancio per l esercizio 1978, sono riportati nel Bilancio di previsione
per l esercizio finanziario 1979.
Art. 2
Al Bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1979, approvato con LR n. 31 del 6- 6- 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:
PARTE I -
ENTRATA
Variazioni in
aumento
Presunto saldo finanziario
attivo fondi FRAO al 31 dicembre 1978
(parte) Stanziamento competenza L. 45.354.323.000 Stanziamento cassa L.
0
PARTE II -
SPESA
Variazioni in
aumento
Cap. 157/ bis
Integrazione spesa corrente enti ospedalieri pubblici per gli anni 1975, 76, 77,
e 1978( FRAO) Stanziamento Competenza L. 45.354.323.000 Stanziamento Cassa L. 45.354.323.000
Variazioni in
diminuzione
Cap. 162 Finanziamento
alle sedi periferiche degli Enti Mutualistici per le spese di funzionamento
sanitarie e per l assistenza a rimborso (Fondo sanitario regionale)
Stanziamento competenza L. 0 Stanziamento cassa L.
45.354.323.000
Art. 3
La somma suddetta conserva l
originaria destinazione vincolata allo scopo specifico per la quale fu assegnata
dallo Stato alla Regione ed e quindi utilizzata per la copertura dei disavanzi
accertati presso gli enti ospedalieri pubblici nelle gestioni per l assistenza
ospedaliera degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.
La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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