Anno 1979
Numero 31
Data 06/06/1979
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 giugno 1979, n. 45, S.O.
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 giugno 1979, n. 31

Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1979 e bilancio pluriennale 1979- 1981.(1) 




Art. 1

(Stato di previsione dell Entrata)


Il totale generale delle entrate della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1979 e approvato in L. 1.845.322.790.326 in termini di competenza ed in L. 2.455.879.873.260 in termini di cassa.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l accertamento e la riscossione nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti alla Regione Puglia, di ogni altra somma e provento dovuti per l anno 1979 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.




Art. 2

(Stato di previsione della spesa)


Il totale generale delle spese della Regione Puglia, per l esercizio finanziario 1979 e approvato in L. 1.851.379.790.326 in termini di competenza ed in L. 2.118.347.406.990 in termini di cassa.

E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1979 annesso alla presente legge.

E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1979 in conformita delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 << Norme sulla contabilita regionale >>.




Art. 3

(Quadro generale riassuntivo)


E approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione per l esercizio 1979 annesso alla presente legge.




Art. 4

(Bilancio pluriennale)


Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato Bilancio pluriennale per il triennio 1979/ 81 (Allegato n. 1 - 2).

E approvato l allegato Bilancio annuale per l esercizio finanziario 1979 dell Ente Regionale Trasporti( ERPT) e dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia( ERSAP) limitatamente, quest ultimo, alle sole spese di natura funzionale( Cat. 1a - 2a - 3a) con esclusione del Cap. 12- art. 1 dello stesso Bilancio ERSAP.

La Giunta Regionale e autorizzata a trasferire all’Ente Regionale Pugliese Trasporti i fondi di cui ai capp. 310 e 311, con vincolo di destinazione all acquisto di veicoli per il trasporto pubblico, ai sensi della Legge 16/ 10/ 1975, n. 493.




Art. 5

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d ordine)


Sono considerate obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18/ 11/ 1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta Regionale e autorizzata a provvedere con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 435 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale.

La Giunta Regionale e autorizzata a provvedere con atti deliberativi al prelevamento dal Cap. 437 Fondo di riserva del Fondo Sanitario regionale delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti relativi ai Capitoli del Titolo II - Spesa – per la gestione dello stesso fondo sanitario regionale rivelatesi insufficienti. 




Art. 6

(Fondo sanitario regionale)


Le somme iscritte nei capitoli di bilancio relativi al fondo sanitario regionale sono  provvisorie. La Giunta Regionale e autorizzata, anche in deroga alla legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77 e successive modifiche, a provvedere con atto deliberativo, allo storno di fondi tra i capitali del fondo sanitario regionale per sopperire alle reali esigenze verificatesi dei vari settori di intervento.




Art. 7

(Fondo di riserva per spese impreviste)


La Giunta Regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio Regionale entro 30 giorni per la convalida, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 438 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell art. 37 della legge di contabilita regionale


Art. 8

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)


E determinato in L. 50.000.000.000 per l esercizio 1979 il fondo di riserva, per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il fondo di cui al comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa del Cap. 436.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio Regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto all art. 41 della legge di contabilita regionale e dell art. 12 della legge 335 del 19 maggio 1976.




Art. 9

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)


La Giunta Regionale e autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio 1979, le variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dello Stato da assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.




Art. 10

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)


Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 17 della Costituzione si prevede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.




Art. 11

(Fondo a disposizione del Presidente del Consiglio Regionale)


Il fondo regionale a disposizione del Presidente del Consiglio Regionale iscritto al Cap. 2 dello stato di previsione della spesa, verra erogato secondo le modalita di applicazione dell art. 184 del RD 11/ 11/ 1923, e successive integrazioni e modificazioni. 




Art. 12

(Fondi globali)


Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione alla emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 439- 440- 441 dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati nn. 7- 8 e 9 al bilancio 1979 e con le modalita previste all art. 36 della legge di contabilita regionale.




Art. 13

(Classificazione della spesa)


Per l anno 1979 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di contabilita regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al 6° comma dell art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle A B e C allegate alla presente legge (allegato n. 4, n. 5 e n. 6).




Art. 14


Il riparto delle quote del Fondo Sanitario Regionale per il 1979 e determinato in via provvisoria secondo gli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli del Fondo Sanitario stesso.


Art. 15


Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, ai sensi della legge 5- 7- 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, previsto al Cap. 182 L. 1.512.830.000 e a carico della Regione per gli anni di durata dei singoli programmi, e sara iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni successivi, ai sensi dell art. 18 della Legge n. 984/ 1977.




Art. 16


I limiti di impegno trentacinquennali di cui al Cap. 129 del Bilancio 1978 gia autorizzati per l anno 1978 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalita di cui alla LR 2 del 21- 1- 1974 e 37 del 12- 8- 1978 graveranno a partire dal Bilancio per l esercizio 1980 fino al 2014.




Art. 17

(2) 


L art. 64 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 e successive modificazioni e integrato dal seguente 3° comma:

<< Alla liquidazione delle spese puo provvedere con proprio decreto il Presidente della Giunta Regionale o l Assessore delegato dallo stesso, qualora leggi regionali dispongano in tale senso >>.



(2) articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, n. 6), L.R. 16 novembre 2001, n. 28,


Art. 18


Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1974 - 1975 - 1976, non utilizzate in via definitiva, con decreto, entro il 31- 12- 1978, potranno essere utilizzate, mediante assunzioni dell impegno della 1a quota di ammortamento nell esercizio 1979 al relativo capitolo di bilancio.




Art. 19


Il fondo stanziato sul Cap. 308 della Parte II - Spesa - e destinato a finanziare le prime tre trimestralita delle sovvenzioni di esercizio per l anno 1979 e, previo accertamento della regolarita dell esercizio, la quarta trimestralita delle sovvenzioni per l anno 1978.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.





Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.