Anno 1979
Numero 48
Data 31/07/1979
Abrogato
Materia Cultura;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 agosto 1979, n. 61. La presente legge è stata abrogata dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 1988.
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Legge Regionale 31 luglio 1979, n. 48

Consulta per i beni culturali ed ambientali.(1) 


(1)

Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18



Art. 1

(2) 


[E istituita la Consulta regionale per i beni culturali ed ambientali, la quale svolge attivita di consulenza e di proposte per i competenti organi della Regione.

La sua consulenza si esercita in particolare:

a) in merito al piano regionale per la conservazione e l uso dei beni culturali ed ambientali e per la promozione delle attivita connesse, anche nel quadro del piano di sviluppo regionale e del piano urbanistico territoriale;

b) in relazione a tutte le iniziative riguardanti la conservazione e l uso dei beni culturali ed ambientali;

c) sulla redazione di cataloghi generali dei beni culturali ed ambientali nell area regionale tenendo conto dei necessari collegamenti con gli organi centrali e periferici dello Stato, con le Universita e con le altre Istituzioni Culturali pubbliche;

d) sulle proposte di iniziative riguardanti la materia oggetto della presente legge avanzate dagli Enti locali e coordinate dalla Giunta regionale.] 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 2

(3) 


[La consulta e composta:

1) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

2) dagli Assessori alla Cultura, alla Pubblica Istruzione ed all Assetto del territorio;

3) da un rappresentante per ciascuna delle Province pugliesi;

4) da un rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluogo;

5) da sei rappresentanti degli altri Comuni della Regione designati dall Anci pugliese, garantendo la presenza paritaria dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni dai 10.000 ai 30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti;

6) da un Consigliere regionale per ogni Gruppo politico presente nel Consiglio regionale;

7) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

8) da un rappresentante della Conferenza regionale Episcopale;

9) dal Soprintendente ai Beni storici - artistici, architettonici ed ambientali della Regione;

10) dal Soprintendente ai Beni Archeologici della Regione;

11) dal Soprintendente ai Beni Archivistici della Regione;

12) dal Soprintendente regionale scolastico della Regione;

13) da un rappresentante dell Accademia pugliese delle Scienze;

14) da quattro rappresentanti per ciascuna delle Universita pugliesi nominati dal Senato accademico;

15) da cinque rappresentanti dei sistemi bibliotecari e museali tra i direttori delle biblioteche e dei musei,  assicurando la presenza di ciascuna Provincia;

16) da un rappresentante del Museo Nazionale di Taranto;

17) da un rappresentante della Biblioteca Nazionale di Bari;

18) da un rappresentante dell Ordine degli Architetti;

19) da un rappresentante dell Ordine degli Ingegneri;

20) da sei rappresentanti di Enti di Ricerca ed Istituti Culturali.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 3

(4) 


[La Consulta dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti eleggono nel proprio seno due Vice Presidenti con voto limitato ad uno.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Coordinatore dell Assessorato alla Cultura.

Entro sei mesi dall insediamento, la Consulta formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all approvazione del Consiglio regionale.

In attesa delle designazioni la Consulta puo essere costituita, sempreche risultino regolarmente designati o eletti 2/ 3 dei componenti.

Ai componenti della Consulta, che non siano dipendenti regionali, spetta il trattamento di cui alla legge regionale n. 27 del 24- 3- 1975.] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 4

(5) 


[La Consulta regionale dei Beni Culturali ed Ambientali puo proporre all Assessorato alla Cultura, che richiedera alla Giunta regionale l adozione dei relativi provvedimenti deliberativi, iniziative:

a) per il censimento, l inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali;

b) per l attuazione e il finanziamento di programmi di ricerca e di pubblicazioni scientifiche;

c) per ottenere la collaborazione di esperti e di gruppi di specialisti per l elaborazione di piani e programmi particolari.

Nell ambito di questi programmi si promuovera la qualificazione scientifica e professionale di giovani ricercatori.] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18