Legge Regionale 28 agosto 1979, n. 51 Istituzione dell' Albo regionale delle associazioni pro loco.(1)
(1) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla . l.r. 27/90, art. 13 Art. 1(2) [La Regione Puglia riconosce le
associazioni pro loco quali strumenti di promozione dell
attività turistica di base, che si concreta essenzialmente in attività
di: a) tutela e miglioramento delle
risorse turistiche locali; b) assunzione e promozione di
iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica delle
risorse locali; c) iniziative dirette a
richiamare ospiti ed a migliorare le condizioni di
soggiorno; d) assistenza ed informazione
ai turisti; e) iniziative atte a
sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del fenomeno
turistico.]
(2) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla . l.r. 27/90, art. 13
Art. 2(3) ]In attuazione di quanto
previsto allart. 1 è istituito presso l Assessorato al turismo l Albo regionale delle associazioni Pro Loco della Puglia
.]
(3) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla . l.r. 27/90, art. 13
Art. 3(4) [Per l iscrizione all Albo
regionale delle associazioni pro loco, che sostituisce a tutti gli effetti l
iscrizione all Albo nazionale previsto dalla legge 4- 3- 1958, n. 174, debbono
concorrere le seguenti condizioni:
a) che l Associazione pro loco
sia stata costituita in localita non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o
turismo, e nella quale non operi altra associazione pro - loco iscritta all
albo regionale; b) che la località nella quale
e stata costituita l associazione pro - loco presenti attrattive turistiche,
sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale, o
possegga comunque caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione
turistica; c) che la costituzione dell
Associazione pro - loco abbia avuto luogo con atto notarile;
d) che lo statuto dell
associazione pro - loco sia ispirato ai principi di democraticità ed in
particolare preveda:
- la presenza nel Consiglio di
Amministrazione di 3 rappresentanti dell Amministrazione comunale, di cui uno
espresso dalle minoranze; - norme sull elezione e sul
funzionamento del Consiglio di Amministrazione; - la possibilità di associarsi
per tutti i cittadini; - che, in caso di scioglimento
dell associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e
prevalente della Regione o di Enti pubblici, siano devoluti all ente turistico
eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l associazione ha
sede; - che sussistano fondate
previsioni sull entità e sulla continuità delle entrate per quote
associative, contributi locali ed eventuali proventi dell imposta di soggiorno.]
(4) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla . l.r. 27/90, art. 13
Art. 4(5) [La domanda di iscrizione allAlbo regionale - corredata da copia dell atto costitutivo e dello statuto, del
bilancio preventivo e del programma di attività che la pro - loco intende
svolgere - è presentata allAssessorato regionale al
turismo.]
(5) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla . l.r. 27/90, art. 13
Art. 5(6) [Liscrizione allAlbo è
disposta con provvedimento della Giunta regionale sentito il Comune nel cui territorio lAssociazione pro -loco opera.]
(6) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla . l.r. 27/90, art. 13
Art. 6(7) [LAlbo regionale delle
associazioni pro – loco è pubblicato allinizio di ciascun anno nel Bollettino
Ufficiale della Regione.]
(7) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla . l.r. 27/90, art. 13
Art. 7(8) [La Giunta regionale verifica
annualmente - su relazione dell Assessore al turismo - la persistenza delle
condizioni di cui allart. 3, e dispone la cancellazione dallAlbo, delle
associazioni prive dei requisiti richiesti.]
(8) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla . l.r. 27/90, art. 13
Art. 8(9) [L iscrizione allAlbo
regionale costituisce condizione indispensabile per:
a) la designazione del
rappresentante delle Associazioni pro loco nelle aziende
autonome soggiorno e turismo e in tutti gli altri casi previsti da leggi
regionali; b) fruire dei contributi della
Regione, per lo svolgimento dei programmi annuali di attività
turistica; c) effettuare manifestazioni
cui concorrano anche finanziariamente la Regione e gli enti turistici
subregionali.
Per poter accedere ai
contributi regionali le pro - loco iscritte allAlbo formulano, allinizio di
ogni esercizio, programmi annuali di attività con lindicazione della relativa
spesa.
I programmi sono presentati al
Comune competente per territorio che li trasmette col proprio parere, allAssessorato regionale al turismo.
Le associazioni pro - loco che
beneficiano dei contributi della Regione trasmettono allAssessorato regionale
al turismo ed al Comune il conto consuntivo entro il 31 marzo dell anno
successivo a quello cui lo stesso conto si riferisce.]
(9) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla . l.r. 27/90, art. 13
Art. 9(10) [Le associazioni pro - loco già
in attività allentrata in vigore della presente legge, anche se iscritte allAlbo nazionale, devono presentare la istanza di cui al precedente art. 3,
corredata dall atto costitutivo e dello Statuto, modificato ai sensi della
presente legge, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa
legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.]
(10) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla . l.r. 27/90, art. 13
Art. 10(11) [La concessione dei contributi a
favore delle associazioni pro - loco iscritte allAlbo regionale, viene
deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
su proposta dell Assessore al turismo entro il mese di giugno di ogni
anno.]
(11) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla . l.r. 27/90, art. 13
Art. 11(12) [Alla copertura degli oneri
derivanti dalla applicazione della presente legge per l esercizio 1979 si fa
fronte con lo stanziamento di L. 70.000.000 previsto al Cap. 351
Contributi per attivita delle associazioni pro - loco dello stesso
Bilancio approvato con LR n.31 del 6- 6- 79.
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di
previsione.]
(12) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla . l.r. 27/90, art. 13
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