Anno 1979
Numero 51
Data 28/08/1979
Abrogato
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 settembre 1979, n. 67.  
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Legge Regionale 28 agosto 1979, n. 51

Istituzione dell' Albo regionale delle associazioni pro loco.(1) 


(1) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla  . l.r. 27/90, art. 13


Art. 1

(2) 


[La Regione Puglia riconosce le associazioni pro loco quali strumenti di promozione dell attività turistica di base, che si concreta essenzialmente in attività di:

a) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;

b) assunzione e promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica delle risorse locali;

c) iniziative dirette a richiamare ospiti ed a migliorare le condizioni di soggiorno;

d) assistenza ed informazione ai turisti;

e) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del fenomeno turistico.]



(2) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla  . l.r. 27/90, art. 13


Art. 2

(3) 


]In attuazione di quanto previsto allart. 1 è istituito presso l Assessorato al turismo l Albo regionale delle associazioni Pro Loco della Puglia .]



(3) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla  . l.r. 27/90, art. 13


Art. 3

(4) 


[Per l iscrizione all Albo regionale delle associazioni pro loco, che sostituisce a tutti gli effetti l iscrizione all Albo nazionale previsto dalla legge 4- 3- 1958, n. 174, debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che l Associazione pro loco sia stata costituita in localita non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, e nella quale non operi altra associazione pro - loco iscritta all albo regionale;

b) che la località nella quale e stata costituita l associazione pro - loco presenti attrattive turistiche, sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale, o possegga comunque caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;

c) che la costituzione dell Associazione pro - loco abbia avuto luogo con atto notarile;

d) che lo statuto dell associazione pro - loco sia ispirato ai principi di democraticità ed in particolare preveda:

  - la presenza nel Consiglio di Amministrazione di 3 rappresentanti dell Amministrazione comunale, di cui uno espresso dalle minoranze;

 - norme sull elezione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

 - la possibilità di associarsi per tutti i cittadini;

 - che, in caso di scioglimento dell associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici, siano devoluti all ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l associazione ha sede;

 - che sussistano fondate previsioni sull entità e sulla continuità delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali proventi dell imposta di soggiorno.]  



(4) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla  . l.r. 27/90, art. 13


Art. 4

(5) 


[La domanda di iscrizione allAlbo regionale - corredata da copia dell atto costitutivo e dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività che la pro - loco intende svolgere - è presentata allAssessorato regionale al turismo.]



(5) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla  . l.r. 27/90, art. 13


Art. 5

(6) 


[Liscrizione allAlbo è disposta con provvedimento della Giunta regionale sentito il Comune nel cui  territorio lAssociazione pro -loco opera.



(6) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla  . l.r. 27/90, art. 13


Art. 6

(7) 


[LAlbo regionale delle associazioni pro – loco è pubblicato allinizio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.]



(7) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla  . l.r. 27/90, art. 13


Art. 7

(8) 


[La Giunta regionale verifica annualmente - su relazione dell Assessore al turismo - la persistenza delle condizioni di cui allart. 3, e dispone la cancellazione dallAlbo, delle associazioni prive dei requisiti richiesti.]



(8) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla  . l.r. 27/90, art. 13


Art. 8

(9) 


[L iscrizione allAlbo regionale costituisce condizione indispensabile per:

a) la designazione del rappresentante delle Associazioni pro loco nelle aziende autonome soggiorno e turismo e in tutti         gli altri casi previsti da leggi regionali;

b) fruire dei contributi della Regione, per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica;

c) effettuare manifestazioni cui concorrano anche finanziariamente la Regione e gli enti turistici subregionali.

Per poter accedere ai contributi regionali le pro - loco iscritte allAlbo formulano, allinizio di ogni esercizio, programmi annuali di attività con lindicazione della relativa spesa.

I programmi sono presentati al Comune competente per territorio che li trasmette col proprio parere, allAssessorato regionale al turismo.

Le associazioni pro - loco che beneficiano dei contributi della Regione trasmettono allAssessorato regionale al turismo ed al Comune il conto consuntivo entro il 31 marzo dell anno successivo a quello cui lo stesso conto si riferisce.]



(9) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla  . l.r. 27/90, art. 13


Art. 9

(10) 


[Le associazioni pro - loco già in attività allentrata in vigore della presente legge, anche se iscritte allAlbo nazionale, devono presentare la istanza di cui al precedente art. 3, corredata dall atto costitutivo e dello Statuto, modificato ai sensi della presente legge, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.]



(10) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla  . l.r. 27/90, art. 13


Art. 10

(11) 


[La concessione dei contributi a favore delle associazioni pro - loco iscritte allAlbo regionale, viene deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta dell Assessore al turismo entro il mese di giugno di ogni anno.]



(11) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla  . l.r. 27/90, art. 13


Art. 11

(12) 


[Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge per l esercizio 1979 si fa fronte con lo stanziamento di L. 70.000.000 previsto al Cap. 351 Contributi per attivita delle associazioni pro - loco dello stesso Bilancio approvato con LR n.31 del 6- 6- 79.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.]



(12) Legge già abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18 è stata nuovamente abrogata dalla  . l.r. 27/90, art. 13