Anno 1979
Numero 52
Data 28/08/1979
Abrogato
Materia Sport - Tempo libero;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 settembre 1979, n. 67. La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 99), l.r. 13 agosto 1998, n. 28.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 28 agosto 1979, n. 52

Integrazione dell' art. 7 della legge regionale n. 32 del 21 luglio 1978 - Istituzione del servizio sociale regionale per le attivita' motorie e sportive.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


[Fra gli enti elencati nellart. 7, lettera b), della legge regionale 21 luglio 1978, n. 32, si devono intendere incluse anche le Forze armate, Marina, Esercizio ed Aeronautica, che possono beneficiare delle provvidenze previste dagli articoli 9 e 12 della citata legge 21 luglio 1978, n. 32 per la realizzazione di impianti sportivi e per iniziative per lo sport a carattere sociale nel territorio della Regione Puglia]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stipula con i comandanti degli alti comandi periferici dellEsercito, della Marina e dellAeronautica con giurisdizione territoriale della Regione Puglia, convenzioni che prevedano le seguenti clausole:

a) concessione da parte della Regione Puglia di contributi in conto capitale nella misura fissata dallart. 9 agli enti locali per la realizzazione di impianti sportivi polivalenti con relativa attrezzatura, ivi compresi quelli relativi al nuoto e agli sports nautici;

b) realizzazione a cura delle autorità militari in ambiti territoriali propri dei suddetti impianti sportivi e delle connesse attrezzature;

c) assunzione esclusiva da parte delle stesse autorità militari della gestione e manutenzione degli stessi impianti;

d) impegno da parte delle autorità militari di mettere a disposizione della società, salvo naturalmente necessità temporanea e straordinaria di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature sportive realizzate con i contributi regionali.

Per la gestione degli impianti sportivi realizzati tramite le Forze armate non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge 21 luglio 1978, n. 32] .  



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(4) 


[Per il finanziamento della presente legge si fa riferimento ai capitoli di spesa previsti in bilancio per la legge 21 luglio 1978 n. 32]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A