Anno 1979
Numero 55
Data 29/08/1979
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 settembre 1979, n. 67
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Legge Regionale 29 agosto 1979, n. 55

Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai centri di assistenza tecnica.



Art. 1


Il personale in servizio o assegnato ai Centri di Assistenza Tecnica alla data di presentazione della domanda di inquadramento, avvenuta nel termine previsto dal secondo comma dellart. 24 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.

Il livello funzionale e retributivo di inquadramento del personale di cui al precedente comma è determinato in base alla allegata tab. A) di equiparazione delle qualifiche di provenienza con le fasce funzionali del ruolo unico del personale regionale.

La decorrenza giuridica ed economica dellinquadramento previsto dal presente articolo è fissata alla data del 25 marzo 1978. 




Art. 2


Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX e X della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dellart. 92, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base allinquadramento nel ruolo regionale la differenza viene mantenuta come assegno ad personam, pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio. 




Art. 3


Per effetto dellinquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tab. A) della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, viene modificata ed aumentata di n. 67 unità distinte per livelli funzionali di seguito indicati:


7° livello

n. 13

 

6° livello

n. 10

 

5° livello

n. 42

 

4° livello

n. 1

 

3° livello

n. 1

 

Totale

n. 67

 




Art. 4

Per il trattamento di previdenza e la ricongiunzione dei periodi assicurativi, vedi l.r. 36/87


Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato è iscritto rispettivamente alla C.P.D.E.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.D.E.D.P., alla data di decorrenza dellinquadramento.

È fatto salvo, comunque, il diritto del dipendente di optare per il mantenimento delliscrizione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Lopzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui il personale inquadrato non opti per la prosecuzione dei precedenti rapporti assicurativi, si provvederà alla regolarizzazione dei rapporti stessi, relativamente al periodo 25 marzo 1978-31 dicembre 1978. 




Art. 5


Allonere finanziario derivante dallapplicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto al cap. 214 del bilancio regionale per lesercizio finanziario 1979: «Spese di funzionamento dei C.A.T. in agricoltura» che reca una previsione di L. 1.000.000.000, disponibile.

 

Tabella A


Equiparazione delle qualifiche di provenienza con i livelli

 

 

 

Livello funz.

Qualif. del personale

Qualif. del personale

del ruolo reg.

ente di sviluppo irrigazione

Consorzi di bonifica

 

 

C.C.N.L. 25 marzo 1976

 

 

 

7° liv. funz.

Agronomo capo, Agronomo

6ª fascia liv. I e II

 

superiore

 

6° liv. funz.

Agronomo, Consigliere

6ª fascia liv. III e IV

5° liv. funz.

Perito agrario capo

5ª fascia liv. I, II, III e IV

 

Perito agrario, Geometra

 

 

principale, Segretario

 

 

amministrativo

 

4° liv. funz.

Disegnatore, Applicato

4ª fascia liv. I, II, III e IV

 

 

 

3° liv. funz.

Autista, Fattorino

3ª fascia