Legge Regionale 29 agosto 1979, n. 55 Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai centri di assistenza tecnica.
Art. 1Il personale in servizio o assegnato ai Centri
di Assistenza Tecnica alla data di presentazione della domanda di inquadramento,
avvenuta nel termine previsto dal secondo comma dellart. 24 della legge
regionale 3 marzo 1978, n. 15, è inquadrato nel ruolo unico del
personale regionale. Il livello funzionale e retributivo di
inquadramento del personale di cui al precedente comma è determinato in base
alla allegata tab. A) di equiparazione delle qualifiche di provenienza con le
fasce funzionali del ruolo unico del personale regionale.
La decorrenza giuridica ed economica
dellinquadramento previsto dal presente articolo è fissata alla data del 25
marzo 1978.
Art. 2Al personale di cui al precedente articolo sono
applicate le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX e X della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18.
Qualora, dopo la ricostruzione della carriera
effettuata ai sensi dellart. 92, il trattamento economico in godimento risulti
superiore a quello spettante in base allinquadramento nel ruolo regionale la
differenza viene mantenuta come assegno ad personam, pensionabile, riassorbibile
con i successivi aumenti di stipendio.
Art. 3Per effetto dellinquadramento del personale di
cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella
tab. A) della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18, viene modificata ed aumentata di n.
67 unità distinte per livelli funzionali di seguito indicati:
7° livello |
n. 13 |
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6° livello |
n. 10 |
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5° livello |
n. 42 |
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4° livello |
n. 1 |
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3° livello |
n. 1 |
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Totale |
n. 67 |
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Art. 4Per il trattamento di previdenza e la ricongiunzione dei periodi assicurativi, vedi l.r. 36/87 Ai fini del trattamento di quiescenza,
previdenza ed assistenza il personale inquadrato è iscritto rispettivamente alla
C.P.D.E.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.D.E.D.P., alla data di decorrenza
dellinquadramento.
È fatto salvo, comunque, il diritto del
dipendente di optare per il mantenimento delliscrizione generale obbligatoria
per invalidità, vecchiaia e superstiti.
Lopzione deve essere esercitata entro sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge.
Nel caso in cui il personale inquadrato non opti
per la prosecuzione dei precedenti rapporti assicurativi, si provvederà alla
regolarizzazione dei rapporti stessi, relativamente al periodo 25 marzo 1978-31
dicembre 1978.
Art. 5Allonere finanziario derivante
dallapplicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento
iscritto al cap. 214 del bilancio regionale per lesercizio finanziario 1979:
«Spese di funzionamento dei C.A.T. in agricoltura» che reca una previsione di L.
1.000.000.000, disponibile. Tabella A
Equiparazione delle qualifiche di provenienza con i livelli |
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Livello funz. |
Qualif. del personale |
Qualif. del personale |
del ruolo reg. |
ente di sviluppo irrigazione |
Consorzi di bonifica |
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C.C.N.L. 25 marzo 1976 |
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7° liv. funz. |
Agronomo capo, Agronomo |
6ª fascia liv. I e II |
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superiore |
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6° liv. funz. |
Agronomo, Consigliere |
6ª fascia liv. III e IV |
5° liv. funz. |
Perito agrario capo |
5ª fascia liv. I, II, III e IV |
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Perito agrario, Geometra |
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principale, Segretario |
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amministrativo |
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4° liv. funz. |
Disegnatore, Applicato |
4ª fascia liv. I, II, III e IV |
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3° liv. funz. |
Autista, Fattorino |
3ª fascia |
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