Legge Regionale 30 agosto 1979, n. 59
Interpretazione autentica del 1° e 2° comma dell' art. 20 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.(1)
Art. 1[Le funzioni
amministrative delegate ai comuni in materia di occupazione temporanea e
durgenza di cui al primo comma dellart. 20 della legge
regionale 12 agosto 1978, n. 37, sono da intendersi estese alle aree
incluse nei piani di zona per ledilizia economica e popolare, alle aree
individuate e deliberate ai sensi dellart. 51 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, ed alle aree incluse nei piani per insediamenti produttivi di cui
allart. 27 della medesima legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Sono altresì da intendersi delegate ai comuni le
funzioni amministrative di cui al secondo comma, anche per le opere di pubblica
utilità da chiunque eseguite, nonché per gli atti susseguenti alla pronuncia
degli espropri.]