Anno 1979
Numero 63
Data 04/09/1979
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 settembre 1979, n. 69. La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 5), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, l.r. 12 aprile 2000, n. 9.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 63

Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento 78/ 1054/ CEE e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente la attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell' agricoltura.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 1

(2) 


[Il secondo e terzo periodo del primo comma dell art. 10 della legge regionale 3- 3- 1978 n. 15 sono sostituiti dai seguenti:

Il contributo medesimo sara erogato in tre anni in ragione di 48,2 unita di conto per ettaro il primo anno, 32,6 unita di conto per ettaro il secondo anno e 16,6 unita di conto per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 4820 unita di conto per il primo anno, 3260 unita di conto per il secondo anno e 1660 unita di conto per il terzo anno; tale limite puo essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione .]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 2

(3) 


[L art. 14 della legge regionale 3- 3- 1978 n. 15 e sostituito dal seguente:

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilita aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione  Puglia conformemente a quanto prescrive l art. 11 della direttiva 72/ 159/ CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici  di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e alle aziende diretto - voltivatrici, un contributo di 614 unita di conto, di cui 264 il primo anno, 175 il secondo anno, 108 il terzo anno e 67 il quarto anno .]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 3

(4) 


[Il secondo comma dell art. 21 della legge regionale 3- 3- 1978 n. 15 e sostituito dal seguente:

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell indennita compensativa e da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

sino a 8 ettari: 45 UC

sino a 15 ettari: 30 UC

sino a 25 ettari: 20 UC

sino a 35 ettari: 16,6 UC.

Dal beneficio di cui al presente comma sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da tagliare allo stato ceroso;

- le superfici destinate alla produzione di frumento;

- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda .

Il terzo comma del medesimo articolo e sostituito dal seguente:

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni UBA (Unita Bestiame Adulta) allevata durante l anno la misura dell indennita compensativa e da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

sino a 8 UBA: 53,7 UC

sino a 15 UBA: 45 UC

sino a 25 UBA: 35 UC

sino a 35 UBA: 20 UC.>>

Il quarto comma del medesimo art. 21 e sostituito dal seguente:

L importo totale dell indennita concessa per gli allevamenti non puo superare 53,7 UC per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell azienda. Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione e destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell azienda; in tale caso l indennita viene ridotta per le sole vacche da latte del 20% e puo essere corrisposta limitatamente a 10 unita da latte da comprendersi negli scaglioni di appartenenza .]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 4

(5) 


[L importo massimo di cui al primo comma dell art. 18 della legge statale 9- 5- 1975 n. 153, così come modificato dal terzo comma dell art. 11 della legge statale 10- 5- 1976 n. 352, e fissato in 43030 unita di conto.] 


(5) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 5

(6) 


[Gli importi minimi e massimi di cui al primo periodo del secondo comma dell art. 24 della legge statale 9- 5- 1975 n. 153 così come sostituito dal primo comma dell art. 1 della legge statale 21- 12- 1977 n. 958, sono fissati rispettivamente in 10765 e 54565 unita di conto.] 


(6) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 6

(7) 


[Gli ammontari minimi e massimi di cui al secondo comma dell art. 30 della legge statale 9- 5- 1975 n. 153, così come modificato dall ultimo comma dell art. 11 della legge statale 10- 5- 76 n. 352, sono fissati rispettivamente in 2691 e 8072 unita di conto.]  


(7) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 7

(8) 


[L importo massimo di cui al terz ultimo comma dell art. 11 della legge 10- 5- 1976 n. 352 e fissato in 10765 unita di conto per azienda.]


(8) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39