Anno 1979
Numero 67
Data 13/11/1979
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 20 novembre 1979, n. 83
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 novembre 1979, n. 67

Variazioni al Bilancio di Previsione per l' esercizio finanziario 1979. (1a Variazione).  



Art. 1


Nello stato di previsione del Bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979, sono introdotte le variazioni di cui all annessa tabella 1).




Art. 2


Per effetto delle variazioni di cui all art. 1 della presente legge l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l esercizio finanziario 1979 risulta modificato:

ENTRATA

- L. 1.852.145.627.941 in termini di competenza

- L. 2.462.702.710.875 in termini di cassa

SPESA

- L. 1.858.202.627.941 in termini di competenza

- L. 2.125.170.244.605 in termini di cassa




Art. 3

(1) 


[Alla l.r. n. 9 del 27 febbraio 1979 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 8, secondo comma, lett. c), dopo la parola ultimati. togliere il punto (.) e mettere punto e virgola (; ) andare a capo rigo ed aggiungere:

d) - certificato rilasciato dal Comune dal quale risulti in base alla strumentazione urbanistica in atto, la destinazione dell area interessata dai lavori di coltivazione del giacimento .

L art. 9 e sostituito dal seguente:

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la coltivazione di nuovi giacimenti e stabilire le modalita cui le imprese beneficiarie dovranno attenersi per il recupero dell area ai valori ambientali .

Si applicano per il resto l art. 5, primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma, lettere b) e c), nonche l art. 6 della presente legge.

Il primo ed il secondo comma dell art. 13 sono sostituiti dai seguenti:

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate ammettere a contributo le spese di cui al precedente articolo .

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed ai Consorzi interessati .

Art. 2, lett. a), e sostituito dal seguente:

a) - alle imprese che esercitano l attivita di estrazione e/ o lavorazione della pietra o marmo pugliese .

Art. 2, lett. b), e sostituito dal seguente:

b) - alle cooperative di produzione e lavoro che esercitano l attivita di estrazione e/ o lavorazione della pietra o marmo pugliese.

Art. 4, comma terzo, dopo le parole: I documenti di cui alle lettere e aggiunta: b) .

Art. 27 e sostituito dal seguente:

Per la determinazione dello importo annuo lordo di ogni assegno di studio e per le modalita e termini di pagamento si applicano le norme di cui al decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e sue successive modifiche ed integrazioni nonche il decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modifiche, nella legge 19 febbraio 1979, n. 54 e sue successive modifiche e integrazioni .

Art. 28, primo comma, sostituire le parole: dalle Universita della Regione 2 con le seguenti: 2 da una o da entrambe le Universita della Regione .

Art. 28, secondo comma, e soppresso. ]



(1) articolo abrogato dall'allegato C, n. 5), L.R. 13 agosto 1998, n. 28


Art. 4

(2) 


[In deroga a quanto disposto dall art. 64 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 77 alla liquidazione delle spese classificate nell allegato al bilancio regionale concernente le ripartizioni ai fini amministrativi con l apposizione del codice corrispondente a << Giunta Regionale - Assessorato all Agricoltura, provvede il Presidente della Giunta o, su delega di questi, l Assessore all Agricoltura.  



(2) articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, n. 7), L.R. 16 novembre 2001, n. 28,


Art. 5


La Regione Puglia anticipa per conto del MAF, ai sensi dell art. 3 del DPR 19 marzo 1979, i fondi occorrenti per il pagamento dei contributi e dei concorsi negli interessi sui mutui integrativi relativi alla definitiva attuazione delle iniziative previste dal regolamento CEE n. 17/ 64 del 5 febbraio 1964 gia ammesse fino a tutto il 1977 ai benefici del FEAOG - Sez. orientamento (artt. 1 e 3 DPR 19 marzo 1979).

Il concorso nei mutui integrativi sara anticipato annualmente per tutta la durata dei mutui.  




Art. 6


Il Bilancio dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia( ERSAP) per l esercizio finanziario 1979 approvato in parte, con leggi regionali n. 31 del 6- 6- 79 e n. 41 del 3- 7- 79, quale allegato al Bilancio di Previsione della Regione Puglia per il 1979, e approvato integralmente.


All. Omissis