Legge Regionale 26 novembre 1979, n. 70
Parziale modifica dell' art. 13 della legge regionale n. 8 del 21 marzo 1977 - Istituzione delle riserve naturali.(1)
Art. 1[L art. 13 della legge
regionale 21- 3- 1977, n. 8, viene così modificato:
E istituita la
Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dal
Presidente o da un Assessore delegato e composta da:
- un rappresentante dell
Assessorato alla Cultura;
- un rappresentante della
Consulta regionale per i beni culturali e ambientali;
- un agronomo designato dall
Assessorato all Agricoltura;
- un rappresentante dell
Assessorato al Turismo;
- un ingegnere o architetto
designati dall Assessorato alla Urbanistica;
- un
botanico;
- un esperto di scienze
forestali dell Amministrazione Forestale dello Stato;
- un
zoologo;
- un
geologo;
- un rappresentante regionale
designato dalle Associazioni naturalistiche riconosciute;
- un rappresentante regionale
designato dalle Associazioni venatorie.
I componenti regionali
designati, non rappresentanti gli Assessorati, sono nominati dalla Giunta
regionale e sono scelti tra docenti universitari.
La commissione e nominata con
decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre
anni.]