Anno 1979
Numero 70
Data 26/11/1979
Abrogato
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 dicembre 1979, n. 88. La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 31), l.r. 13 agosto 1998, n. 28.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 26 novembre 1979, n. 70

Parziale modifica dell' art. 13 della legge regionale n. 8 del 21 marzo 1977 - Istituzione delle riserve naturali.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1


[L art. 13 della legge regionale 21- 3- 1977, n. 8, viene così modificato:

E istituita la Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dal Presidente o da un Assessore delegato e composta da:

- un rappresentante dell Assessorato alla Cultura;

- un rappresentante della Consulta regionale per i beni culturali e ambientali;

- un agronomo designato dall Assessorato all Agricoltura;

- un rappresentante dell Assessorato al Turismo;

- un ingegnere o architetto designati dall Assessorato alla Urbanistica;

- un botanico;

- un esperto di scienze forestali dell Amministrazione Forestale dello Stato;

- un zoologo;

- un geologo;

- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni naturalistiche riconosciute;

- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni venatorie.

I componenti regionali designati, non rappresentanti gli Assessorati, sono nominati dalla Giunta regionale e sono scelti tra docenti universitari.

La commissione e nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.]