Legge Regionale 10 dicembre 1979, n. 74 Variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979 per riporto nel 1979 di fondi FRAO - Parte II - Spesa - di cui al Capitolo 319, art. 6, del bilancio per l' esercizio 1975.
Art. 1Le disponibilita non impegnate
al 31- 12- 1975 al Cap. 319 art. 6 del bilancio per l esercizio 1975, sono
riportate nel bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1979.
Art. 2Al Bilancio di previsione per
l esercizio 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:
Parte I -
ENTRATE
Variazioni in
aumento
Quota parte del saldo
finanziario attivo presunto fondi FRAO al 31- 12- 78 Stanziamento di
competenza L. 2.220.690.641 Stanziamento di cassa L. 0
Parte II -
SPESA
Variazione in
aumento
Cap. 157/ bis
Integrazione spesa corrente agli enti ospedalieri pubblici per gli anni 1975/
76/ 77/ 78 ( Frao) Stanziamento competenza L. 420.690.641 Stanziamento cassa L.
420.690.641
Cap. 160 Finanziamento
della spesa per la gestione della assistenza ospedaliera (ex FRAO) Stanziamento
competenza L. 600.000.000 Stanziamento cassa L.
600.000.000
Cap. 376/ bis
Finanziamento spesa per l aggiornamento e la formazione professionale in campo
sanitario e indennita ai tirocinanti anni 1976/ 77/ 78 . Stanziamento
competenza L. 1.200.000.000 Stanziamento cassa L.
1.200.000.000
TOTALE Stanziamento competenza
L. 2.220.690.641 Stanziamento cassa L. 2.220.690.641
Variazione in
diminuzione
Cap. 436 Fondo di
riserva per sopperire a deficienze di cassa (art. 43 L. Contabilita regionale)
stanziamento di cassa L. 2.220.690.641
Art. 3La somma suddetta conserva la
destinazione allo scopo specifico per il quale fu assegnata dallo Stato ed e
utilizzata:
1) per la copertura dei
disavanzi accertati presso gli enti ospedalieri pubblici nelle gestioni per l
assistenza ospedaliera degli anni 1975/ 1976/ 1977 e 1978;
2) per la copertura delle opere
rivenienti dalla gestione della assistenza ospedaliera (Ex FRAO) anni 77- 78;
3) per la copertura del maggior
onere derivante dall adeguamento per gli anni 1976, 1977, e 1978 dell assegno
mensile corrisposto per la frequenza del tirocinio pratico ospedaliero, alla
retribuzione mensile lorda comprensiva dello stipendio dell indennita di
aggiornamento e rimborso spese e di servizio a tempo pieno spettante all
ispettore sanitario, all assistente medico ed al farmacista dipendente dagli
enti ospedalieri.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|