Legge Regionale 27 febbraio 1979, n. 8 Delega agli Enti locali della gestione dei provvedimenti per l' occupazione giovanile previsti dall' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285.(1)
Art. 1(2) [La Regione puo affidare
in gestione con delega alle Province, ai Comuni e alle Comunita montane i
progetti finanziati dal CIPE in applicazione dell art. 26 della legge 1- 6-
1977, n. 285.]
Art. 2(3) [La Giunta regionale e
autorizzata, sentito il parere della competente Commissione consiliare, ad
affidare la gestione dei progetti di cui all art. 1 della presente
legge.]
Art. 3(4) [La Giunta regionale, su
proposta degli Assessori competenti per materia, fissera i criteri di massima
per l attuazione dei progetti.]
Art. 4(5) [L attivita di
esecuzione dei singoli progetti dovra iniziare entro 30 giorni dall entrata in
vigore della presente legge. La Giunta regionale e autorizzata a mettere a
disposizione i mezzi finanziari occorrenti per l acquisto e/o leasing del
materiale e delle attrezzature, sia che la gestione venga delegata in virtu
della presente legge, sia che i progetti vengano gestiti direttamente dall Ente
Regione.]
Art. 5(6) [Nel caso che il progetto
non venga attuato dall Ente delegato nei modi e termini indicati nell atto di
delega, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente, disporra
la revoca della delega ed il completamento del progetto in sostituzione dell
Ente delegato.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|