Anno 1979
Numero 8
Data 27/02/1979
Abrogato
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 5 marzo 1979, n. 14. La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 38), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 febbraio 1979, n. 8

Delega agli Enti locali della gestione dei provvedimenti per l' occupazione giovanile previsti dall' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[La Regione puo affidare in gestione con delega alle Province, ai Comuni e alle Comunita montane i progetti finanziati dal CIPE in applicazione dell art. 26 della legge 1- 6- 1977, n. 285.]



(•) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[La Giunta regionale e autorizzata, sentito il parere della competente Commissione consiliare, ad affidare la gestione dei progetti di cui all art. 1 della presente legge.]


(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, fissera i criteri di massima per l attuazione dei progetti.]


(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[L attivita di esecuzione dei singoli progetti dovra iniziare entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale e autorizzata a mettere a disposizione i mezzi finanziari occorrenti per l acquisto e/o leasing del materiale e delle attrezzature, sia che la gestione venga delegata in virtu della presente legge, sia che i progetti vengano gestiti direttamente dall Ente Regione.]


(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[Nel caso che il progetto non venga attuato dall Ente delegato nei modi e termini indicati nell atto di delega, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente, disporra la revoca della delega ed il completamento del progetto in sostituzione dell Ente delegato.] 


(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.