Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 10 Interventi straordinari per ricostruire i boschi, le colture e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatisi il 19 luglio 1978.(1)
Art. 1(Finalita)(2) [Allo scopo di favorire la
ripresa della produttivita nelle zone agrarie e forestali danneggiate dall
incendio verificatosi il 19 luglio 1978 nei territori dei Comuni costituenti la
Comunita Montana della Murgia Nord Occidentale, e istituito un regime
straordinario di interventi a favore dei Comuni e/ o degli operatori agricoli
proprietari dei beni danneggiati, alle condizioni e con le modalita di cui ai
successivi articoli.]
Art. 2(Tipologia degli
interventi)(3) [Il regime di interventi di cui
al precedente articolo consiste nella facolta di concedere, anche per
iniziative di ricostituzione, ricostruzione, riparazione o ripristino gia
realizzate alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) contributi in conto capitale
fino al 75% sulla spesa riconosciuta ammissibile, finalizzati alla
ricostituzione dei boschi nei terreni di proprieta di Comuni o di privati
operatori agricoli per i quali non sia intervenuto l istituto della occupazione
temporanea;
b) contributi in conto capitale
sulle spese strettamente necessarie sopportate dagli operatori agricoli,
graduati in rapporto alla gravita dei danni subiti dall azienda e comunque
fino al 50% degli importi riconosciuti ammissibili, finalizzati alla
ricostruzione e/ o riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, al
ripristino delle piantagioni arboree, alla ricostituzione delle scorte vive e/ o
morte.
Qualora i beneficiari dei
contributi di cui alla lettera a) del precedente comma non provvedono entro il
termine stabilito dall organismo delegato territorialmente competente ad
iniziare le opere, esse verranno eseguite nella misura ritenuta necessaria a
cura dei suddetti organismi delegati. Alle opere di sua competenza, la Regione
provvede attraverso i propri organi tecnici ai sensi del settimo comma dell
art. 8 della legge regionale 18- 7- 74 n. 25.
I contributi di cui alla
lettera b) del primo comma possono essere concessi quando il danno sofferto
dall azienda abbia assunto carattere di sostanziale rilievo in rapporto alla
consistenza fondiaria ed economica del complesso aziendale, di guisa che la
ricostruzione e/ o riparazione comportino un sacrificio obiettivamente non
sopportabile dall operatore agricolo.
Non sono ammissibili ai
contributi le iniziative che abbiano gia beneficiato del medesimo tipo di aiuto
da parte di enti pubblici.]
Art. 3(Estensione delle provvidenze
ai restanti territori della Regione)(4) [I contributi di cui al
precedente articolo possono essere concessi anche nei territori diversi da
quelli dei Comuni costituenti la Comunita Montana della Murgia Nord
Occidentale, a condizione che sussista adeguata documentazione, acquisita dagli
interessati al momento dell evento calamitoso, atta ad individuare la natura ed
entita del danno nonche a comprovare la sua dipendenza dall incendio
verificatosi il 19 luglio 1978.]
Art. 4(Delega delle
funzioni)(5) [Nei territori di cui all art.
1 della presente legge, le funzioni amministrative relative alla presentazione
delle domande, nonche alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento
delle provvidenze sono delegate alla Comunita Montana della Murgia Nord
Occidentale.
In caso di inerzia nell
esercitare le funzioni delegate, il Presidente della Giunta regionale invita l
ente a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali al compimento del singolo
atto provvede la Giunta regionale attraverso i propri Uffici competenti per
territorio.
La Comunita Montana della
Murgia Nord Occidentale trasmette annualmente alla Giunta Regionale, ai fini
degli adempimenti di cui alla legge regionale 30- 5- 1977 n. 17 e successive
modificazioni, una relazione contenente i risultati economici e finanziari
raggiunti nell esercizio delle funzioni delegate nonche il rendiconto
debitamente documentato delle somme erogate. In caso di inerzia, il Presidente
della Giunta regionale invita l ente a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i
quali all effettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede
la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario 2 ad acta 2.
Nei territori di cui all art.
3 della presente legge, le funzioni amministrative relative alla presentazione
delle domande, nonche alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento
delle provvidenze sono delegate ai responsabili degli Uffici provinciali all
agricoltura della Regione, che le esercitano nei limiti delle assegnazioni
disposte dalla Giunta regionale.]
Art. 5(Autorizzazioni di spesa e
assegnazione delle somme)(6) [Per l attuazione degli
interventi di cui alla presente legge, e autorizzata:
- la spesa di L. 400 milioni da
ripartire negli anni 1980 e 1981, comprensiva degli oneri di finanziamento
calcolati nella misura del 5% a favore della Comunita Montana della Murgia Nord
Occidentale;
- la spesa di L. 50 milioni da
ripartire negli anni 1980 e 1981, a favore dei responsabili degli Uffici
provinciali all agricoltura della Regione.
La determinazione delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 avverra in sede di
approvazione dei relativi bilanci regionali di previsione.
Le assegnazioni a favore della
Comunita Montana della Murgia Nord Occidentale sono disposte per ciascun anno
in una unica soluzione, entro 30 giorni dall entrata in vigore della legge di
approvazione del corrispondente bilancio regionale di previsione, con
deliberazione della Giunta regionale.]
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