Legge Regionale 13 marzo 1980, n. 18
Integrazione dell' art. 25 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.(1)
Art. 1[Il secondo comma dell art. 25
della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 e sostituito dal
seguente:
All Albo possono
essere iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta
regionale, con apposita delibera, i seguenti liveri professionisti o pubblici
dipendenti in servizio o in quiescenza: ingegneri, architetti, geologi, dottori
in chimica, dottori in agraria, geometri, periti industriali, periti agrari .]