Anno 1980
Numero 21
Data 24/03/1980
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 2 aprile 1980, n. 24.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 24 marzo 1980, n. 21

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del «Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi ».(1) (2) 


(1) Vedi anche la l.r. 19/97, art. 27 come sostituito dalla l.r. 9/2004, art. 1.
(2) Con la l.r. 6/2006 è stato istituito il Parco naturale “Porto Selvaggio e Palude del Capitano”


Art. 1

(3) 


[Fino all entrata in vigore della legge regionale sulla tutela ed uso del territorio e comunque fino a quanto la Regione Puglia avra emanato norme sui piani territoriali tematici, la localizzazione e l istituzione dei parchi, delle riserve e zone boscate viene disciplinata dalla presente legge, che integra la normativa della legge regionale n. 50 del 7/ 6/ 75.]



(3) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98,  art. 2 allegato C


Art. 2

(4) 


[La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo, anche in assenza di specifiche previsioni urbanistiche comunali, disporre la destinazione a parco di aree del territorio comunale aventi preferenzialmente coperture vegetali a bosco oppure a macchie, che per l ubicazione e le caratteristiche ambientali, si prestano ad essere organizzate ed utilizzate per le finalita di cui all art. 3 della legge regionale n. 50 del 7/ 6/ 75.]



(4) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98,  art. 2 allegato C


Art. 3

(5) 


[Dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale l Amministrazione comunale interessata non puo adottare alcun provvedimento che disponga trasformazione urbanistica ed edilizia delle aree prescelte.]



(5) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98,  art. 2 allegato C


Art. 4

(6) 


[La deliberazione di cui all art. 2 viene inviata al Comune per le necessarie determinazioni.

La deliberazione viene pubblicata nell albo pretorio comunale per quindici giorni. Entro i trenta giorni successivi chiunque puo presentare osservazioni alla Giunta regionale che e tenuta a pronunciarsi in merito con il provvedimento definitivo.

Entro sessanta giorni dal ricevimento delle determinazioni comunali la Giunta regionale adotta il provvedimento definitivo, che produce effetti integrativi delle previsioni dello strumento urbanistico comunale relativamente alle aree interessate.]



(6) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98,  art. 2 allegato C


Art. 5

(7) 


[La salvaguardia di cui all art. 3 cessa di avere efficacia dopo ventiquattro mesi dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale.] 



(7) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98,  art. 2 allegato C


Art. 6

(8) 


[Il provvedimento regionale di cui al terzo comma del precedente art. 4 viene notificato ai proprietari i quali possono prendere visione degli atti, ai fini della tutela giurisdizionale, presso il competente ufficio comunale.]



(8) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98,  art. 2 allegato C


Art. 7

(9) 


[Decorsi sessanta giorni dalla notificazione di cui all art. 6, la Regione ed i soggetti di cui all art. 1 della legge n. 50 del 7/ 6/ 75, possono istituire il parco naturale attrezzato con le procedure di cui alla legge medesima.] 



(9) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98,  art. 2 allegato C


Art. 8

(10) 


[L istituzione del parco puo essere promossa anche da enti pubblici che non abbiano la disponibilita delle aree all uopo destinate. In tal caso, ove non si addivenga alla cessione bonaria, il soggetto legittimato puo promuovere la procedura espropriativa delle aree destinate ad opere pubbliche dal piano di utilizzazione di cui all art. 6 della legge n. 50 del 7/ 6/ 75.]



(10) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98,  art. 2 allegato C


Art. 9

(11) 


[Il piano di utilizzazione individua le strutture, i servizi adeguati nonche le aree di particolare pregio storico ed artistico nel rispetto dell ambiente naturale e salvaguardando i terreni agricoli coltivati.

Il piano di utilizzazione, tranne specifiche esigenze, deve avere, nell ambito della valorizzazione delle risorse turistiche della Puglia, finalita di uso attivo del parco mediante servizi ed attrezzature per lo sport, la cultura ed il tempo libero.

L approvazione del piano produce effetti di pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita delle opere anche ai fini espropriativi.]



(11) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98,  art. 2 allegato C


Art. 10

(12) 


[La procedura espropriativa e regolata dalle norme contenute nella legge n. 865, del 22/ 10/ 71, e successive modificazioni ed integrazioni.] 



(12) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98,  art. 2 allegato C


Art. 11


1. In sede di prima applicazione della presente legge, l area del territorio comunale di Nardo denominata Portoselvaggio - Torre Uluzzi e destinata a parco naturale.

2. Il territorio compreso nel parco ricade a Nord dell agglomerato urbano di S. Caterina di Nardo ed e individuato dai confini riportati nella planimetria allegata alla presente legge (allegato n. 1).

3. Tali confini seguono ad est un andamento semiparallelo alla strada litoranea S. Isidoro - S. Caterina e, per l ultimo tratto, coincidono con la strada vicinale della Cucchiara. A nord sono definiti da una poligonale irregolare che scende dalla predetta strada vicinale fino ad un punto del confine del demanio marittimo posto a 600 metri a nord di Torre Uluzzi; ad ovest seguono il limite del demanio marittimo dal predetto punto fino, verso sud, al punto posto nelle vicinanze di Torre Dell Alto.

4. Le particelle ricadenti nel parco, nonche i relativi estremi dei fogli di mappa, sono indicati nell elenco allegato alla presente legge (allegato n. 2).




Art. 12


1. Legittimati all istituzione del parco naturale attrezzato di Portoselvaggio - Torre Uluzzi sono la Regione Puglia ed il Comune di Nardo.




Art. 13


Per le finalita di cui ai precedenti articoli 11 e 12 si fara fronte con apposito stanziamento di lire 1 miliardo.

Al finanziamento degli oneri di cui al 1° comma del presente articolo si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980.

PARTE II - SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 01303( cni) Istituzione del parco naturale Portoselvaggio - Torre Uluzzi competenza L. 1.000.000.000, cassa L. 1.000.000.000

Variazioni in diminuzione

Cap. 16204 - Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi in corso di adozione competenza L. 1.000.000.000, cassa L. 1.000.000.000


 





Allegati 1

Planimetria 


omissis


Allegati 2

Particelle ricadenti nel Parco e relativi estremi dei fogli di mappa.


ZONA INTERESSATA.

 

 

Foglio n. 94

Foglio n. 110

 

Particella n. 16

 

Particella   n.   5

                              “       n. 17

                              “        n.   6

                              “       n. 82

                              “        n.  29

                              “       n. 79

                              “        n.  16

                              “       n. 80

                              “        n.  24

                              “       n. 18

                              “        n. 522

                              “       n.   9

                              “        n. 523

 

                              “        n. 358

 

                              “        n. 196

 

                              “        n.  30

 

                              “        n. 343

 

                              “        n. 345

 

                              “        n.  48

 

                              “        n. 452

Sviluppo A – zona prevalentemente edificata