Anno 1980
Numero 25
Data 22/04/1980
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 aprile 1980, n. 29.
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 aprile 1980, n. 25

Interpretazione della legge regionale n. 66 del 31 ottobre 1979.  



Articolo unico


All art. 12 della LR 20- 6- 1980, n. 72 sono aggiunti i seguenti commi:

Al personale che, nel periodo di cui al primo comma dell art. 24 ter della legge 29- 2- 1980, n. 33 abbia prestato servizio nei servizi psichiatrici pubblici in base a rapporto convenzionale comunque denominato che prevedesse la prestazione di un minimo di venti ore settimanali, si applicano le disposizioni e i benefici previsti dal predetto articolo, in relazione anche a quanto stabilito dagli artt. 67 e 70 del DPR 20- 12- 79, n. 761.

Per tale personale la posizione funzionale posseduta e quella che risulta da atti esecutivi ai sensi di legge.

A tale ultimo personale si applicano i benefici economici e giuridici derivanti da norme di leggi e regolamenti e dagli accordi disciplinanti il rapporto di lavoro del personale degli enti locali sino all iscrizione nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale ai sensi dell art. 68 della legge 23- 12- 78, n. 833.