Legge Regionale 7 gennaio 1980, n. 3
Utilizzazione degli avanzi di Amministrazione dell' anno 1977 per la soddisfazione delle domande presentate dagli artigiani pugliesi ai sensi della legge n. 7 del 25 gennaio 1974.(1)
Art. 1(2)
[Le domande presentate ai sensi
della legge 25- 1- 1974, n. 7 Concessione di contributi a fondo perduto
alle imprese artigiane della Regione Puglia e giacenti presso le CPA e
la Regione a seguito dell abrogazione intervenuta con l art. 20 della legge regionale 13- 6- 1978, n. 22 sono ammesse a contributo sui fondi stanziati sul capitolo di
spesa con la presente legge appositamente istituito.
Le pratiche saranno esaminate,
impegnate e liquidate rispettando l ordine cronologico di presentazione alle
Commissioni provinciali artigiane.
Gli artigiani dovranno
presentare la documentazione che sara eventualmente richiesta dal competente
Assessorato perentoriamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della
richiesta che dovra essere inviata con lettera raccomandata con RR, pena la
decadenza dei benefici per la parte non documentata.
Gli accertamenti tecnici
saranno eseguiti ai sensi del Regolamento di attuazione della LR n. 22 del
13.6.1978.
Le somme disponibili saranno
ripartite tra le Province in maniera proporzionale all ammontare delle
richieste.]