Legge Regionale 24 aprile 1980, n. 31 Revisione delle sovvenzioni di esercizio in favore di Societa' ferrotranviarie per l' esercizio di autolinee di interesse regionale.(1) (2)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B(2) Gli effetti della legge sono
stati limitati alla data del 31 dicembre 1981, dal comma 3 dell’art. 3 della
l.r. 13/82, a sua volta abrogata dalla l.r. 13/99 Art. 1(Finalita)(3) [Le sovvenzioni di esercizio
gia accordate dallo Stato in favore delle Societa del Sud - Est,
Ferrotramviaria e Ferrovie del Gargano per l esercizio di autoservizi di
interesse regionale che la Regione Puglia ha assunto a proprio carico a
decorrere dal 1# gennaio 1978, con legge regionale 19 marzo 1979 n. 14, sono
soggette a revisione con le modalita di cui alla presente
legge.
Con le medesime modalita sono
soggette a revisione anche le sovvenzioni accordate alle medesime Societa per
l esercizio di autolinee sostitutive di ferrovie e tramvie gia trasferite alla
competenza regionale con il DPR 14 gennaio 1972, n. 5.]
Art. 2(Le sovvenzioni di
esercizio)(4) [Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridetermina l
ammontare delle sovvenzioni di cui al precedente art. 1, distintamente per
ciascuna delle Societa interessate, con riferimento agli anni 1978 e 1979 e con
le modalita di cui al successivo articolo 5.
Le sovvenzioni determinate per
l anno 1979 sono assunte a base per l anno 1980.]
Art. 3(Le
convenzioni)(5) [Le sovvenzioni relative all
anno 1980 saranno riportate in apposite convenzioni che la Giunta regionale
andra a stipulare distintamente con ciascuna delle Societa interessate,
sentita la Commissione consiliare competente.
Le convenzioni di cui al
precedente comma sono sostitutive delle convenzioni stipulate, in data anteriore
al 1° gennaio 1978, dalle singole Societa interessate con i competenti organi
dello Stato.
Nelle convenzioni sono
indicati:
a) l elenco degli autoservizi
da svolgere;
b) i programmi di
esercizio;
c) la consistenza del parco del
materiale rotabile e le sue caratteristiche;
d) la consistenza degli
impianti fissi impegnati nell esercizio;
e) l organico del
personale;
f) il trattamento economico e
normativo riconosciuto al personale;
g) le
tariffe;
h) eventuali condizioni
limitative degli esercizi;
i) l ammontare della
sovvenzione.]
Art. 4(Erogazione delle
sovvenzioni)(6) [Le sovvenzioni di
esercizio accordate ai sensi della presente legge sono annuali e saranno
corrisposte a rate trimestrali anticipate. L erogazione delle singole rate e
subordinata ad esplicita dichiarazione di regolare esercizio rilasciata dalle
Societa interessate.]
Art. 5(Revisione della
sovvenzione)(7) [Entro il 30 giugno di ogni anno
si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l anno precedente
sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri
derivanti da soppressioni o da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni
nei programmi di esercizio, allorche tali provvedimenti siano stati debitamente
autorizzati dalla Giunta regionale. Sara inoltre tenuto conto della mutata
entita degli oneri relativi al materiale e al personale. In tal sede sara
prevista l adozione di provvedimenti per la realizzazione di economie
compatibili con l importanza dei servizi svolti.
Gli accordi integrativi
aziendali che comportino maggiori costi diretti ed indiretti del personale e
comunque maggiori oneri per l azienda, assumono efficacia, ai fini della
revisione della sovvenzione, solo a seguito di approvazione della Giunta
Regionale.
La sovvenzione rideterminata a
consuntivo per l anno precedente potra essere assunta come preventiva per l
esercizio in cui ha avuto luogo la revisione.
In relazione a particolari
esigenze di traffico, o per procedere ad una diversa ristrutturazione dei
servizi, la Giunta regionale puo disporre in qualunque momento la revisione
della sovvenzione.]
Art. 6(Risoluzione anticipata della
convenzione)(8) [Nei casi di deficienze dei
servizi o di inadempienze alle condizioni previste dalla convenzione, l
Assessorato ai Trasporti contesta gli inconvenienti al concessionario,
assegnando un congruo termine per la loro eliminazione.
Trascorso inutilmente tale
termine, la Giunta regionale provvede per la risoluzione anticipata della
convenzione e per la contestuale decadenza della
concessione.
La risoluzione anticipata della
convenzione puo anche essere chiesta dal concessionario, contestualmente a
formale rinuncia alle concessioni.
Nel caso di risoluzione
anticipata della convenzione la Giunta regionale assegnera i servizi, in via
prioritaria, al Consorzio di bacino, se costituito, o al concessionario che, per
il livello organizzativo e la finitimita dei servizi stessi, offra maggiori
garanzie per il loro regolare svolgimento.]
Art. 7(Norma
finanziaria)(9) [All onere derivante
dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti annuali che saranno
determinati con le relative leggi di bilancio.]
|