Anno 1980
Numero 32
Data 24/04/1980
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 2 maggio 1980, n. 31.
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Legge Regionale 24 aprile 1980, n. 32

Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversita' meteoriche e dai parassiti.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 33/2017, art. 9, comma 1, lett. a)


Art. 1

(Finalita della legge)(2) 


[Con la presente legge la Regione Puglia promuove lattuazione sul territorio regionale di un Piano poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 33/2017, art. 9, comma 1, lett. a)


Art. 2

(Obiettivi del Piano)(3) 


[Il Piano si propone:

a)       la realizzazione di un servizio di assistenza attraverso una estesa e razionale organizzazione per la conoscenza e la prevenzione delle calamità meteoriche con particolare riferimento a gelo, brina, grandine;

b)      lassistenza tecnico-agraria e meteo-climatica in materia di difesa delle colture;

c)       la sperimentazione ed esecuzione di tecniche e strutture di difesa delle colture da gelo, brina, grandine e altre avversità meteoriche, nonchè dai parassiti vegetali ed animali.

Il Piano si realizza mediante lo studio e lanalisi dei fenomeni atmosferici e delle più ricorrenti avversità parassitarie, la raccolta sistematica dei dati, la stesura di carte di idoneità climatica riferite alle più importanti colture agrarie e di carte delle avversità atmosferiche, linformazione continua ai produttori agricoli sui risultati degli studi e delle analisi, la identificazione ed esecuzione degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati, la formazione professionale ed ogni altra forma di assistenza tecnico-agraria e meteo-climatica utile per i fini di cui alla presente legge.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 33/2017, art. 9, comma 1, lett. a)


Art. 3

(Programma triennale)(4) 


[La Giunta regionale, entro 90 giorni dallentrata in vigore della presente legge, adotta, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione di cui al successivo articolo 4, per lapprovazione da parte del Consiglio regionale, un programma triennale di difesa attiva che preveda:

a)       gli interventi da effettuare nei tre anni, conformi agli obiettivi del Piano e con lindicazione degli affidatari di cui al successivo art. 5;

b)      la ripartizione annuale degli stessi;

c)       il quadro finanziario, commisurato alla spesa globale autorizzata dalla presente legge.

Allo scadere di ogni anno la Giunta regionale aggiorna, ove occorra, il programma triennale.

Prima della scadenza del programma triennale e comunque entro il mese di settembre dellanno di scadenza è predisposto con gli stessi criteri, un nuovo programma da svolgere nel triennio successivo, da approvarsi da parte del Consiglio regionale e da rifinanziare.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 33/2017, art. 9, comma 1, lett. a)


Art. 4

(Commissione tecnica consultiva)(5) 


[Per la predisposizione dei programmi triennali, per la loro verifica e leventuale aggiornamento è costituita una Commissione presieduta dallassessore regionale allagricoltura o suo delegato e composta da:

1)      i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;

2)      il coordinatore del settore agricoltura;

3)      il responsabile dellOsservatorio regionale per le malattie delle piante;

4)      i responsabili degli Ispettorati provinciali dellagricoltura;

5)      i direttori degli Istituti di patologia vegetale ed entomologia agraria dellUniversità di Bari;

6)      il direttore dellIstituto sperimentale agronomico di Bari;

7)      un rappresentante dellUfficio centrale di ecologia agraria costituito presso il Ministero dellagricoltura e foreste;

8)      un esperto in agrometeorologia, designato dal Consiglio Nazionale Ricerche;

9)      un rappresentante per ciascuno dei Consorzi di difesa regolarmente costituiti in Puglia ai sensi della legge 25.5.70, n. 364 e successive modificazioni;

10)  un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dalle stesse a livello regionale;

11)  un rappresentante dellOrdine degli agronomi, designato dal Coordinamento regionale;

12)  un rappresentante dei Collegi dei periti agrari, designato dal Coordinamento regionale.

Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione tecnici di altri Enti, Istituti, Organismi.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale che abbia almeno il VI livello funzionale, designato dallo Assessore allAgricoltura.

La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro 30 giorni dallentrata in vigore della presente legge ed è insediata entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività del Decreto di nomina.

Ai membri della Commissione, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa vigente in materia, è dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza stabilito nella misura di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonchè il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute.

 

Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora e quella in cui si è svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando larrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando altresì, qualora documentata, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 33/2017, art. 9, comma 1, lett. a)


Art. 5

(Soggetti affidatari dell attuazione dei programmi)(6) 


[La realizzazione degli interventi e delle attività previsti dai programmi triennali approvati dal Consiglio regionale e la gestione delle infrastrutture che saranno acquisite sono affidate ad Enti, Istituti, Organismi, ivi compresi gli enti locali elettivi, le Organizzazioni cooperative e professionali dei produttori agricoli che ottengono dalla Giunta regionale ai sensi di legge il riconoscimento di idoneità  allo svolgimento delle attività di difesa attiva, i Consorzi di difesa regolarmente costituiti ai sensi della legge 25.5.1970, n. 364 e successive modificazioni, nonchè alla Regione stessa, e/o agli Enti e Istituti da essa dipendenti, seconda specifica competenza.

Nel caso di Enti, Istituti, Organismi non dipendenti dalla Regione, gli affidamenti di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale allagricoltura.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 33/2017, art. 9, comma 1, lett. a)


Art. 6

(Vigilanza sull attuazione dei programmi)(7) 


[La vigilanza sullattuazione dei programmi è affidata alla Giunta regionale, che la esercita avvalendosi dellAssessorato regionale allagricoltura.]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 33/2017, art. 9, comma 1, lett. a)


Art. 7

(Anticipazione e saldo delle spese)(8) 


[La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni fino all80% della spesa ammessa per la realizzazione e gestione degli interventi, delle attività e delle infrastrutture previste nei programmi approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ivi compresa la spesa sostenuta dagli Enti, Istituti, Organismi, Consorzi di difesa di cui al precedente articolo 5 per gli oneri generali e di personale addetto.

Lerogazione delle somme residue ha luogo entro i 90 giorni successivi alla presentazione dei relativi consuntivi.]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 33/2017, art. 9, comma 1, lett. a)


Art. 8

(Norme finanziarie)(9) 


[Per l attuazione del programma di cui all art. 3 della presente legge e autorizzata una spesa globale pari a 8 miliardi di lire nel triennio 1980/ 82.

La quota che fa carico alla competenza del bilancio di previsione della Regione per l esercizio 1980 e pari a 2 miliardi di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

All onere di cui al primo comma si fa fronte:

- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dello art. 7 della legge 2- 5- 76, n. 183;

- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 27- 12- 77, n. 984 sui settori dell ortoflorofrutticoltura, delle colture mediterranee e della vitivinicoltura, a condizione che i relativi interventi e attivita siano coerenti con gli indirizzi contenuti nei programmi di settore approvati dalla Regione ai sensi dell art. 5 della predetta legge n. 984 del 27- 12- 1977.

La Giunta regionale puo assumere obbligazioni nell ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio, purche i pagamenti, da frazionarsi nel triennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Le somme non utilizzate in ciascuno esercizio sono reiscritte nel bilancio di previsione dell esercizio successivo per le medesime finalita.

Al bilancio di previsione della Regione per l anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

- In diminuzione (parte spesa): capitolo 441  2 miliardi di lire

- In aumento (parte spesa): cni spesa per l attuazione del Piano regionale di difesa attiva delle culture agrarie 2 miliardi di lire]




(9) Legge abrogata dalla l.r. 33/2017, art. 9, comma 1, lett. a)