Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 34 Norme per l' organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l' adesione ad enti ed associazioni.(•)
(•) Vedi la l.r. 1/2011, art. 10 che individua un limite alle spese per convegni e sponsorizzazioni.
Art. 1
La Regione può, nellambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie: a) organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale; b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonchè a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali; c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongano lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro. (1)
(1) Lettera così modificata dalla l.r. 1/2004, art. 54
Art. 2
Nel caso previsto dallart. 1, lettera a), ove lorganizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri. (2)
(2) Vedi anche la l.r. 19/2003, art. 18
Art. 3(3)
1. La partecipazione di cui all’articolo 1, lettera b), può consistere: a) nella concessione del patrocinio della Regione, del Presidente della Giunta regionale o
dell’Assessore per eventi che in presenza di relatori rispettino il principio di parità di genere; b) nella concessione di contributi finanziari, nelle spese o nell’assunzione diretta di parte dei
relativi oneri per eventi che in presenza di relatori rispettino il principio di parità di genere;
c) nell’invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico o illustrativo, nella presenza
di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti estranei all’amministrazione
regionale nel rispetto del principio di parità di genere;
d) nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e
l’importanza della manifestazione.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 140 della l.r. 42/2024
Art. 3 bis(4)
1. Al fine di far conoscere la Puglia nel mondo può essere concesso il
patrocinio gratuito della regione Puglia ad atleti residenti, domiciliati o nati
in Puglia, impegnati in competizionisportive internazionali che attribuiscono un
titolo riconosciuto dalle federazioni di riferimento.
2. La richiesta è inoltrata dall’interessato e alla concessione
del patrocinio di cui al comma 1 è connesso l’obbligo di esporre in modo
visibile sulla divisa e sull’eventuale mezzo di gara il logo della Regione
Puglia pertutta la durata dellamanifestazione o pertuttigli appuntamentie tappe
che la compongono.
3. La richiesta del patrocinio per scopi diversi da quelli
previsti dal presente articolo, ovvero l’uso difforme del logo o per fini
diversi dalla pubblicizzazione della Puglia nell’ambito delle manifestazioni di
cui al comma 1, comporta la revoca del patrocinio e il risarcimento del danno.
(4) Articolo aggiunto dalla l.r.
11/2021 , art. 8,
comma 1.
Art. 4(5)
1. L’adesione di cui
all’articolo 1, lettera c), può consistere nel versamento della quota annuale
di adesione determinata a norma dello statuto o del regolamento dell’organismo
richiedente. 2. La Regione Puglia,
fatto salvo quanto previsto dal comma 5, per selezionare gli organismi privati
cui aderire indice avviso pubblico di acquisizione delle proposte di adesione. 3. L’avviso pubblico
prevede la durata dell’adesione e i criteri di selezione. Per la specificazione
dei criteri di selezione si tiene conto delle finalità dello Statuto della
Regione e in particolare dei principi e obiettivi previsti negli articoli 1 e 2
della legge. 4. L’adesione regionale
può essere disposta unicamente in presenza dei seguenti requisiti: a)
l’organismo non deve perseguire scopi lucro; b)
rilevanza per la comunità regionale; c)
la presenza di un rappresentante della Regione nell’organo di gestione
dell’organismo. 5. Nei confronti di
organismi pubblici ovvero privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici,
l’adesione è rimessa alla discrezionalità della Giunta regionale che valuta
l’opportunità per il perseguimento delle finalità statutarie della
partecipazione a siffatti organismi. 6. L’adesione è
disposta con deliberazione di Giunta regionale su proposta del presidente della
stessa. Nella deliberazione di adesione è riportata l’indicazione della
struttura amministrativa regionale competente per materia e che avrà cura di
partecipare e seguire le attività dell’organismo, nonché la designazione del
rappresentante regionale in seno all’organo di gestione. Per le adesioni già
disposte all’entrata in vigore del presente articolo di legge il Gabinetto del
presidente della Giunta regionale provvede a una ricognizione, sottoponendo
alla Giunta regionale la conferma delle adesioni agli organismi di cui al comma
5 e disponendo il recesso dagli organismi per i quali occorre procedere
all’avviso pubblico ai sensi dei commi 2 e 3.
7. L’adesione da parte della Regione Puglia ad
associazioni e organismi privati persegue la finalità di favorire l’autonoma
iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale
sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.
(5) Articolo sostituito dalla l.r. n. 28/2017, art. 6.Vedi, anche, l'art. 18, l.r. n. 19/2003.
Art. 5
La Giunta regionale determina, salvo quanto disposto nel secondo e terzo comma dellart. 3 e nel secondo e terzo comma del presente articolo, le modalità delle organizzazioni, partecipazioni e adesioni di cui allart. 1, sentita la Commissione consiliare competente, assumendo i conseguenti eventuali impegni di spesa. Tutte le determinazioni di cui al precedente comma che comportano un onere di spesa non superiore a lire 5.000.000 sono adottate dal Presidente della Giunta con proprio decreto, sentita la Commissione consiliare competente, da comunicarsi alla Giunta stessa con periodicità trimestrale. Sono egualmente adottati con Decreto del Presidente della Giunta, a carattere di mera esecuzione, i provvedimenti confermativi di adesioni precedentemente deliberate, anche se comportanti un onere di spesa annuo superiore al limite di cui al precedente comma, nonchè tutti i provvedimenti liquidativi di spese e contributi conseguenti ad impegni assunti ai sensi della presente legge.
Art. 6
Per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge gli enti ed associazioni interessati devono presentare una relazione illustrativa della manifestazione organizzata corredata di attestazione del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione. La liquidazione potrà essere disposta entro il limite massimo del contributo concesso. Qualora lente beneficiario non adempia a quanto richiesto dai precedenti comma, incorrerà nella revoca, nella cessazione o nella sospensione del concorso finanziario regionale.
Art. 7
Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dellesercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio relativo allesercizio successivo, entro il limite massimo del 20% del relativo stanziamento.
Art. 8(•)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c). 2. Ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo, l’Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio atto, i criteri e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di cui al comma 1.
(•) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R.
4 gennaio 2001, n. 2. Il testo originario era così
formulato: «Art. 8. Per quanto concerne la promozione di convegni da parte del
Consiglio regionale, resta salva l'operatività del disposto dell'art. 5 della legge
regionale 4 luglio 1973, n. 14.».
Art. 9
Alla spesa per la finalità di cui allart. 1,
lettere a) e b) della presente legge, valutata in ulteriori L. 100.000.000, si
provvede, per lanno finanziario 1980 con i fondi del cap. 00146: «Contributi
per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni,
congressi, commemorazioni, anche di interesse non regionali legge
regionale 8 aprile 1975, n. 31».
Alla spesa per le finalità di cui allart. 1,
lettera c) della presente legge, valutata in ulteriori L. 15.000.000, si
provvede, per lanno finanziario 1980, con i fondi del cap. 00134: «Quota
associativa ad enti ed associazioni varie anche internazionali. Legge regionale
n. ... del ..., la cui denominazione viene così modificata «Quote associative,
contributi ed altri oneri per ladesione ad enti, associazioni, comitati, ecc.».
Per gli oneri relativi agli esercizi successivi
si provvederà con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Art. 10
Al bilancio per lesercizio 1980, parte 2°,
spesa, sono introdotte le seguenti variazioni:
|
Bilancio complessivo |
Bilancio di cassa |
|
|
|
|
|
|
|
Variazioni in aumento: |
|
|
|
|
|
|
Cap. 00146. - Contributi per la partecipazione, organizzazione, adesione a
|
|
|
|
|
|
|
manifestazioni, convegni, congressi, commemorazioni, anche dinteresse
|
|
|
|
|
|
|
non regionali. legge
regionale n. 31/1975 |
L. |
100.000.000 |
|
L. |
100.000.000 |
|
Cap. 00134. - Quota associativa ad enti ed associazioni varie anche |
|
|
|
|
|
|
internazionali. Legge regionale n... del ... |
L. |
15.000.000 |
|
L. |
15.000.000 |
|
|
L. |
115.000.000 |
|
L. |
115.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Variazioni in diminuzione: |
|
|
|
|
|
|
Cap. 16202. - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti
da |
|
|
|
|
|
|
leggi regionali in corso di adozione |
L. |
115.000.000 |
|
L. |
115.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 11
La legge
regionale 8 aprile 1975, n. 31, è abrogata.
|