Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 34 Norme per l' organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l' adesione ad enti ed associazioni.(•)
(•) Vedi la l.r. 1/2011, art. 10 che individua un limite alle spese per convegni e sponsorizzazioni. Art. 1La Regione può, nellambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie: a) organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale; b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonchè a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali; c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongano lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro. (1)
Art. 2Nel caso previsto dallart. 1, lettera a), ove lorganizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri. (2)
Art. 3La partecipazione di cui allart. 1, lettera b), può consistere: 1) nella concessione del patrocinio della Regione Puglia, del patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dellAssessore; 2) nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nellassunzione diretta di parte dei relativi oneri; 3) nellinvio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonchè di esperti estranei allAmministrazione regionale; 4) nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e limportanza della manifestazione. Il patrocinio della Regione Puglia è concesso, dal Presidente della Giunta regionale, in favore di manifestazioni di particolare rilievo. Il patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dellAssessore sono rispettivamente concessi dal Presidente della Giunta o dagli Assessori regionali, in relazione alla natura della manifestazione. La richiesta di partecipazione deve essere corredata: - da relazione illustrativa della iniziativa da cui possa desumersi lattinenza alla comunità regionale o il pubblico interesse della medesima; - da piano finanziario della manifestazione, in caso di richiesta di partecipazione contributiva, con lindicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari e del contributo richiesto ai sensi della presente legge; - da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della determinazione delle modalità di partecipazione richiesta e degli eventuali oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale. È in facoltà del richiedente indicare ulteriori elementi utili ai predetti fini. La presenza di amministratori, funzionari ed esperti di cui al presente articolo comporterà, oltre il pagamento di eventuali quote partecipative, lapplicazione del rispettivo trattamento di missione commisurato, per gli esperti, a quello spettante al coordinatore di settore.
Art. 4(3) 1. L’adesione di cui
all’articolo 1, lettera c), può consistere nel versamento della quota annuale
di adesione determinata a norma dello statuto o del regolamento dell’organismo
richiedente. 2. La Regione Puglia,
fatto salvo quanto previsto dal comma 5, per selezionare gli organismi privati
cui aderire indice avviso pubblico di acquisizione delle proposte di adesione. 3. L’avviso pubblico
prevede la durata dell’adesione e i criteri di selezione. Per la specificazione
dei criteri di selezione si tiene conto delle finalità dello Statuto della
Regione e in particolare dei principi e obiettivi previsti negli articoli 1 e 2
della legge. 4. L’adesione regionale
può essere disposta unicamente in presenza dei seguenti requisiti: a)
l’organismo non deve perseguire scopi lucro; b)
rilevanza per la comunità regionale; c)
la presenza di un rappresentante della Regione nell’organo di gestione
dell’organismo. 5. Nei confronti di
organismi pubblici ovvero privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici,
l’adesione è rimessa alla discrezionalità della Giunta regionale che valuta
l’opportunità per il perseguimento delle finalità statutarie della
partecipazione a siffatti organismi. 6. L’adesione è
disposta con deliberazione di Giunta regionale su proposta del presidente della
stessa. Nella deliberazione di adesione è riportata l’indicazione della
struttura amministrativa regionale competente per materia e che avrà cura di
partecipare e seguire le attività dell’organismo, nonché la designazione del
rappresentante regionale in seno all’organo di gestione. Per le adesioni già
disposte all’entrata in vigore del presente articolo di legge il Gabinetto del
presidente della Giunta regionale provvede a una ricognizione, sottoponendo
alla Giunta regionale la conferma delle adesioni agli organismi di cui al comma
5 e disponendo il recesso dagli organismi per i quali occorre procedere
all’avviso pubblico ai sensi dei commi 2 e 3.
7. L’adesione da parte della Regione Puglia ad
associazioni e organismi privati persegue la finalità di favorire l’autonoma
iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale
sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.
Art. 5La Giunta regionale determina, salvo quanto disposto nel secondo e terzo comma dellart. 3 e nel secondo e terzo comma del presente articolo, le modalità delle organizzazioni, partecipazioni e adesioni di cui allart. 1, sentita la Commissione consiliare competente, assumendo i conseguenti eventuali impegni di spesa. Tutte le determinazioni di cui al precedente comma che comportano un onere di spesa non superiore a lire 5.000.000 sono adottate dal Presidente della Giunta con proprio decreto, sentita la Commissione consiliare competente, da comunicarsi alla Giunta stessa con periodicità trimestrale. Sono egualmente adottati con Decreto del Presidente della Giunta, a carattere di mera esecuzione, i provvedimenti confermativi di adesioni precedentemente deliberate, anche se comportanti un onere di spesa annuo superiore al limite di cui al precedente comma, nonchè tutti i provvedimenti liquidativi di spese e contributi conseguenti ad impegni assunti ai sensi della presente legge.
Art. 6Per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge gli enti ed associazioni interessati devono presentare una relazione illustrativa della manifestazione organizzata corredata di attestazione del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione. La liquidazione potrà essere disposta entro il limite massimo del contributo concesso. Qualora lente beneficiario non adempia a quanto richiesto dai precedenti comma, incorrerà nella revoca, nella cessazione o nella sospensione del concorso finanziario regionale.
Art. 7 Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dellesercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio relativo allesercizio successivo, entro il limite massimo del 20% del relativo stanziamento.
Art. 8(•) 1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c). 2. Ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo, l’Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio atto, i criteri e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di cui al comma 1.
Art. 9Alla spesa per la finalità di cui allart. 1,
lettere a) e b) della presente legge, valutata in ulteriori L. 100.000.000, si
provvede, per lanno finanziario 1980 con i fondi del cap. 00146: «Contributi
per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni,
congressi, commemorazioni, anche di interesse non regionali legge
regionale 8 aprile 1975, n. 31».
Alla spesa per le finalità di cui allart. 1,
lettera c) della presente legge, valutata in ulteriori L. 15.000.000, si
provvede, per lanno finanziario 1980, con i fondi del cap. 00134: «Quota
associativa ad enti ed associazioni varie anche internazionali. Legge regionale
n. ... del ..., la cui denominazione viene così modificata «Quote associative,
contributi ed altri oneri per ladesione ad enti, associazioni, comitati, ecc.».
Per gli oneri relativi agli esercizi successivi
si provvederà con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Art. 10Al bilancio per lesercizio 1980, parte 2°,
spesa, sono introdotte le seguenti variazioni:
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Bilancio complessivo |
Bilancio di cassa |
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Variazioni in aumento: |
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Cap. 00146. - Contributi per la partecipazione, organizzazione, adesione a
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manifestazioni, convegni, congressi, commemorazioni, anche dinteresse
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non regionali. legge
regionale n. 31/1975 |
L. |
100.000.000 |
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L. |
100.000.000 |
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Cap. 00134. - Quota associativa ad enti ed associazioni varie anche |
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internazionali. Legge regionale n... del ... |
L. |
15.000.000 |
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L. |
15.000.000 |
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L. |
115.000.000 |
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L. |
115.000.000 |
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Variazioni in diminuzione: |
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Cap. 16202. - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti
da |
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leggi regionali in corso di adozione |
L. |
115.000.000 |
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L. |
115.000.000 |
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Art. 11La legge
regionale 8 aprile 1975, n. 31, è abrogata.
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