Anno 1980
Numero 35
Data 30/04/1980
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 maggio 1980, n. 32, S.O.
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Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 35

Attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia.



Art. 1

(Finalita)


Con la presente legge la Regione Puglia finanzia un programma per il recupero produttivo degli arenili siti nei territori dei Comuni di Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia, danneggiati dal fortunale dei giorni 31.12.1979 e 1.1.1980.  (1) 



(1) Vedi anche la l.r. 27/84, art. 3


Art. 2

(Delimitazione dei territori interessati)


1. I Comuni di cui all articolo precedente delimitano gli arenili da interessare al presente programma in via d urgenza entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Detta delimitazione non puo essere in contrasto con quella eventualmente effettuata dalla Regione ai sensi dell art. 3 della LR 11aprile 1979, n. 19.




Art. 3

(Tipologia degli interventi ammessi)


1. Il programma si realizza attraverso l effettuazione dei seguenti interventi:

a) lavori e trattamenti finalizzati al risanamento, sistemazione, ripristino alla coltivazione dei terreni danneggiati, previo accertamento tecnico dello stato degli stessi e dei danni prodottisi;

 

b) lavori di sistemazione precaria per la difesa delle dune;

 

c)*realizzazione di opere stabili per la difesa degli arenili. (2) 

            * Lettera così  aggiunta dall’art. 1 della l.r. 27/84

 

2. Gli accertamenti tecnici relativi allo stato dei terreni debbono essere eseguiti, in ogni caso, da Istituti o Enti specializzati pubblici.



(2) Lettera  aggiunta dalla l.r. 27/84, art. 1


Art. 4

(Attuazione del programma)


Lattuazione del programma, per quanto concerne i lavori previsti dalle lettere a) e b) del precedente art. 3, è affidata ai Comuni di cui allart. 1, ciascuno nel territorio di propria competenza, così come delimitato ai sensi del precedente art. 2. (4) 

Detti Enti adottano i relativi provvedimenti sentite le organizzazioni sociali interessate e in conformità alle vigenti disposizioni di legge, restando la Regione sollevata da qualsiasi onere e responsabilità conseguenti allattuazione degli interventi.

Ciascun Comune, ogni tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Giunta regionale, perchè ne curi il tempestivo inoltro al Consiglio, una relazione ed un rendiconto documentati sullo stato di attuazione del programma.  In base alle risultanze di detti atti e ai conseguenti controlli il Consiglio regionale può, con propria deliberazione, revocare laffidamento di cui al primo comma del presente articolo.

Le opere previste dalla lettera c) del precedente art. 3 saranno realizzate sulla base di un piano di interventi adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.  La Giunta, prima di proporre il piano, acquisisce il parere dei Comuni interessati. (3) 

La predisposizione del piano e la sua attuazione sono affidate allAssessorato allAgricoltura di concerto con lAssessorato ai LL.PP., che si avvale della collaborazione dei Comuni territorialmente interessati. 

Il piano si realizza attraverso specifici progetti esecutivi approvati dalla Giunta Regionale. 



(3) Comma aggiunto dalla l.r. 27/84, art. 2 comma 2
(4) Comma così sostituito dalla l.r. 27/84, art. 2 comma 1


Art. 5

(Autorizzazione della spesa)


Per lattuazione del programma di cui alla presente legge, ivi compresi gli oneri per le spese generali e per la retribuzione della manodopera utilizzata dagli Enti affidatari, è autorizzata una spesa globale pari a 1.500 milioni di lire, da ripartire in ragione di 900 milioni di lire a favore del Comune di Margherita di Savoia, 400 milioni di lire a favore del Comune di Zapponeta, 200 milioni di lire a favore del Comune di Manfredonia.

Entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale ripartisce e accredita ai tesorieri degli Enti affidatari le somme di cui al primo comma.

Qualora il Consiglio regionale deliberi la revoca di cui allultimo comma (5)  del precedente art. 4, il Comune interessato è tenuto a restituire le somme non impegnate alla data della notificazione della revoca entro 45 giorni dalla notificazione stessa.



(5) Da intendersi "terzo comma".


Art. 6

(Norma finanziaria)


Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l anno 1980 sono apportate seguenti variazioni:

- in diminuzione:

cap. 16206 - 1.500 milioni di lire;

- in aumento:

cni Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia - 900 milioni di lire;

cni Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Zapponeta 400 milioni di lire;

cni Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Manfredonia 200 milioni di lire.