Legge Regionale 7 gennaio 1980, n. 4 Provvidenze urgenti e straordinarie per l' economia pugliese.(1)
Art. 1(2) [La Regione Puglia, nell
ambito delle proprie competenze, concede a pescatori ed armatori singoli e
associati, i cui natanti siano iscritti alla data del 1 ottobre 1979 presso
compartimenti marittimi pugliesi e siano forniti di licenza di pesca
regolarmente convalidata dalle competenti autorita marittime, un contributo
nella misura del 30% sulla spesa sopportata per l acquisto del gasolio
consumato per l attivita peschereccia esercitata durante il periodo 1 ottobre
1979 - 31 dicembre 1979.]
Art. 2(3) [Il contributo sara
concesso, limitatamente all esercizio della pesca locale, costiera, ravvicinata
e mediterranea, con la esclusione della pesca atlantica.]
Art. 3(4) [L istanza per ottenere il
beneficio di cui all art. 1 va indirizzata al Sindaco del Comune di residenza
unitamente a:
1) copia della licenza di pesca
regolarmente convalidata dalle competenti Autorita marittime;
2) copia del libretto di
controllo degli imbarchi e dei consumi dei prodotti petroliferi previsto dall
art. 9 del DM Finanze 22- 11- 1978;
3) fotocopia della fattura di
acquisto del gasolio vistata dall Ufficio della Dogana.
Il contributo e concesso anche
per acquisti avvenuti in sedi ubicate fuori della Regione.]
Art. 4(5) [La Giunta regionale provvedera
a ripartire tra i Comuni interessati lo stanziamento previsto dalla presente
legge sulla base delle richieste pervenute.
L erogazione del contributo e
effettuata dai Comuni ove risiede il richiedente o ha sede la cooperativa,
previa istruttoria delle relative pratiche.]
Art. 5(6) [All onere finanziario di L.
704.771.957= derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con
parte dello avanzo di amministrazione disponibile per l anno finanziario 1977,
con la seguente variazione al bilancio
di previsione 1979.
PARTE I -
ENTRATA
Variazione in
aumento
Avanzo di amministrazione al
31- 12- 1977
Stanziamento competenza L.
704.771.957
Stanziamento cassa L.
0
PARTE II -
SPESA
Variazione in
aumento
Cap. 419 Contributi a
Comuni,Enti, Istituti, Associazioni e
Comitati da erogarsi per i compiti di
assistenza generica (nuova denominazione modificata con la presente
legge)
Stanziamento competenza L.
704.771.957
Stanziamento cassa L.
0]
Art. 6(7) [Sugli stanziamenti recati
dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1979,
entro il termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
medesima.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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