Anno 1980
Numero 4
Data 07/01/1980
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 gennaio 1980, n. 4

Provvidenze urgenti e straordinarie per l' economia pugliese.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[La Regione Puglia, nell ambito delle proprie competenze, concede a pescatori ed armatori singoli e associati, i cui natanti siano iscritti alla data del 1 ottobre 1979 presso compartimenti marittimi pugliesi e siano forniti di licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti autorita marittime, un contributo nella misura del 30% sulla spesa sopportata per l acquisto del gasolio consumato per l attivita peschereccia esercitata durante il periodo 1 ottobre 1979 - 31 dicembre 1979.]



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[Il contributo sara concesso, limitatamente all esercizio della pesca locale, costiera, ravvicinata e mediterranea, con la esclusione della pesca atlantica.]


(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[L istanza per ottenere il beneficio di cui all art. 1 va indirizzata al Sindaco del Comune di residenza unitamente a:

1) copia della licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti Autorita marittime;

2) copia del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi dei prodotti petroliferi previsto dall art. 9 del DM Finanze 22- 11- 1978;

3) fotocopia della fattura di acquisto del gasolio vistata dall Ufficio della Dogana.

Il contributo e concesso anche per acquisti avvenuti in sedi ubicate fuori della Regione.] 



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[La Giunta regionale provvedera a ripartire tra i Comuni interessati lo stanziamento previsto dalla presente legge sulla base delle richieste pervenute.

L erogazione del contributo e effettuata dai Comuni ove risiede il richiedente o ha sede la cooperativa, previa istruttoria delle relative pratiche.]



(5) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[All onere finanziario di L. 704.771.957= derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con parte dello avanzo di amministrazione disponibile per l anno finanziario 1977, con la  seguente variazione al bilancio di previsione 1979.

PARTE I - ENTRATA

Variazione in aumento

Avanzo di amministrazione al 31- 12- 1977

Stanziamento competenza L. 704.771.957

Stanziamento cassa L. 0

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento

Cap. 419 Contributi a Comuni,Enti, Istituti,  Associazioni e Comitati da erogarsi per i compiti di  assistenza generica (nuova denominazione modificata con la presente legge)

Stanziamento competenza L. 704.771.957

Stanziamento cassa L. 0]



(6) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 6

(7) 


[Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1979, entro il termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.]


(7) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.